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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03242/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'appello di Catania che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di tre anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa.

Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017; il ricorso dovrebbe, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen., sebbene al ricorrente sia stato dato avviso dell'odierna camera di consiglio.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 n embre 2021 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA]\

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'appello di Catania che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di tre anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017; il ricorso dovrebbe, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen., sebbene al ricorrente sia stato dato avviso dell'odierna camera di consiglio. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 n embre 2021 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA]\
Sentenza Cassazione n. 03242/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris