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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32311/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ..... ••ategmiiiiii1a.h11113 111• , udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e a [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 4 e 5 cod. pen., meglio descritto in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il loro comune difensore, gli imputati, dolendosi, con un solo motivo, dell'eccessività della pena, in quanto determinata in violazione dell'art. 62-bis cod. pen., norma, questa, che, ove correttamente applicata, avrebbe imposto la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

3. I ricorsi sono inammissibili.

3.1. Invero, la pena applicata ai ricorrenti non è illegale, in quanto determinata, in relazione alla pena base, nel rispetto del limite edittale stabilito per il delitto contestato (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Rv. 260326): donde, occorre fare applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509).

3.2. Pertanto, essendo stato il motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), dei ricorsi va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ..... ••ategmiiiiii1a.h11113 111• , udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e a [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 4 e 5 cod. pen., meglio descritto in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il loro comune difensore, gli imputati, dolendosi, con un solo motivo, dell'eccessività della pena, in quanto determinata in violazione dell'art. 62-bis cod. pen., norma, questa, che, ove correttamente applicata, avrebbe imposto la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Invero, la pena applicata ai ricorrenti non è illegale, in quanto determinata, in relazione alla pena base, nel rispetto del limite edittale stabilito per il delitto contestato (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Rv. 260326): donde, occorre fare applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509). 3.2. Pertanto, essendo stato il motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), dei ricorsi va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 32311/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris