CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 13081/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04MQ92W) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tritunale di Bergamo con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui a l'art. 73 comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ric)rso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in reldzione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pei . 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non spec fica che non si confronta con la sentenza impugnata. Rileva il Collegio che il giudice dell'impugnazione ha motivato la -nancata concessione in ragione dell'assenza di elementi positivi per concederle in presen2a di una confessione non piena e in assenza di prova del versamento della somma di C 2.000,00. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principic iii diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale beniwolenza in favore dell'imputato e sulla scorta di tali principi, in assenza di elementi poi;itivi per concederle, con motivazione non censurabile in questa sede ha negato la mitiga.,:ione del trattamento sanzionatorio, in un contesto nel quale neppure allega elementi ip )sitivi di valutazione. 4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto cc ito della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fal.tispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso sem.i: versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla dedaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]' ensor