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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35684/2022

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liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15727/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso questi ultimi elettivamente domiciliate inRoma, via Crescenzio, n. 91. - ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el PIEMONTE, n. 1457/2014, depositata il 16 dicembre 2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 luglio 2008, la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva rigetta to l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado , con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto l'avviso di accertamentoriguardante l'IVA, l'IRPEG e l'IRAP, anno 2000, emesso dall'Agenzia delle Entrare di Pinerolo, con il quale veniva recuperato a tassazione, a seguito di processo verbale di constatazione, il maggior valore di un capannone alienato dalla contribuente a prezzo inferiore ai valori di mercato praticati peri beni della stessa specie.

2. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria r egionale del Piemonte aveva ritenuto pienamente utilizzabile la perizia di parte allegata al ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973e, nel merito, aveva reputa to destituita di fondamento la valutazione del bene operata dall'Ufficioperché priva di riscontri probatori.

3. Questa Corte, in seguito al ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, con sentenza del 30 novembre 2011, n. 25629, avevacassato la sentenza impugnata, rilevando che non vi era traccia nella motivazione della sentenza impugnata delle risultanze documentali di segnocontrario alle allegazioni della contribuente e specificamente del verbale di constatazione, nella parte in cui i funzionari verbalizzanti avevano rilevato che nel mercato di Pinerolo gli immobili quasi fatiscenti erano stati stimati sulla base di un valore di lire 600.000 al mq., laddove quello dichiarato nell'atto di vendita - notevolmente inferiore al prezzo di mercato - era stato di sole lire 190.000 al mq. e nella parte in cui il bene alienato era stato sottoposto a consistenti interventi migliorativi, risultanti dalla fattura n. 636/00, tali da indurre l'Ufficio ad escludere che l'immobile potesse considerarsi in pessimo stato di conservazione 4.Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, decidendo in sede di rinvio, ha accolto l'appello dell'Agenza delle Entrate, ritenendo esaustiva la documentazione prodotta dall'Ufficio e rilevando che la contribuente non aveva prodotto alcuna produzione determinante.

5. Le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Chiere se [OSCURATO:SOCIETA]., quest'ultima nella veste di conferitaria del ramo d'azienda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., hanno proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.

6. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

7. Le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 39, comma primo, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art.2697 cod. civ.; in particolare, lasentenza impugnata non aveva tenuto conto dell'eccezione formulata dalla società, nel ricorso introduttivo, sulla insussistenza delle condizioni perla rideterminazione induttiva del prezzo di cessione e che il motivo, assorbito dall'accoglimento del ricorso, era stato riproposto dalla contribuente successivamente alla cassazione della sentenza da parte della Suprema Corte, ma la decisione impugnata aveva fatto malgoverno del principio di cui al citato art. 39, comma 1, lett. d), omettendo ogni valutazione sulla dedotta violazione della norma; la Commissione, inoltre, aveva violato l'art. 2697 cod. civ., basandosi sull'unica fattura prodotta dall'Ufficio relativa a lavori di manutenzione dell'immobile per lire 20.000.000, non considerando, tuttavia, la stima di lire 300.000.000 effettuata dal perito per rendere commerciabile il bene ed omettendo qualsiasi valutazione sull'ulteriore documentazione prodotta successivamente alla conclusione del procedimento penale. 1.1La censura è inammissibile. 1.2 Le società ricorrenti lamentano sostanzialmente l’illegittimità dell’accertamento perché condotto con il metodo analitico-induttivo, sul presupposto della mancanza di prove presuntive idonee a fondarlo, così censurando la legittimità formale del metodo di accertamento utilizzato dall’ufficio (tra l’altro operando una sovrapposizione di piani tra l’infondatezza nel merito della ripresa, per mancanza di prove,con la mancanza dei presupposti di legge per procedere con l’accertamento analitico induttivo), che non rientranel perimetro del giudizio di rinvio, avendo questa Corte, nella sentenza del 30 novembre 2011, n. 25629, ritenuto fondato il vizio di motivazione dedotto dall'Agenzia delle Entrate, sul presupposto che la Commissione tributaria non ave va tenuto conto delle risultanze documentali contenute nel verbale di constatazione, sia nella parte in cui i funzionari verbalizzanti avevano rilevato che nel mercato di Pinerolo gli immobili quasi fatiscenti erano stati stimati sulla base di un valore di lire600.000 al mq., mentre quello dichiarato nell'atto di vendita, notevolmente inferiore al prezzo di mercato, era di sole lire 190.000 al mq, sia nella parte in cui si evinceva che il bene alienato era stato sottoposto a consistenti interventi migliorativi,risultanti dalla fattura n. 636/00, tali da indurre l'Ufficio ad escludere che l'immobile potesse considerarsi in pessimo stato di conservazione. 1.3A fronte di ciò, la Commissione tributaria regionale , nel rispetto dell'efficacia vincolante della senten za di cassazione con rinvio , ha ritenutoche: 1) le fatture relative a lavori di manutenzione e riparazioni eseguiti nell'aprile del 2000 per l'importo di lire 20.000.000 riscontravano che l'immobile fosse stato oggetto di migliorie ed escludevano che lo stesso si trovasse in condizione di fatiscenza, con la conseguenza che la stima del valore del fabbricato era pari a lire 600.000 al mq,come riportato nel processo verbale di contestazione; 2) l'Ufficio aveva applicato un indice inferiore alle tabelle ISTAT, dunque favorevole al contribuente; 3) le difese della ricorrente sulla pretesa fatiscenza dell'immobile fondate sulla produzione di una relazione di stima non asseverata erano state contestate puntualmente, néera dirimente il fatto che esisteva un provvedimento penale favorevole al contribuente, in quanto il processo tributario non era vincolato in alcun modo all'assunzione consequenziale delle pronunce penali(cfr. pag. 6 del provvedimento impugnato). 1.4Anche l'ulteriore profilo di censura, con le quali le società ricorrenti lamentano che la Commissione tributaria regionalenon abbia preso in considerazione gli elementi di provaaddotti dalla società contribuente, è inammissibile 1.5In disparte la considerazione che la doglianza andava comunque proposta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c od. proc. civ., tuttavia, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415). 1.6Né sussiste la violazione dell’art. 2697 cod. civ., che si configura soltanto se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr. Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769), poiché i giudici di secondo grado hanno semplicemente ritenuto che l’ U fficio avesse provato il prezzo di venditasulla base di elementi presuntivi, a tal fine, ritenuti idonei.

2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame de llo stato di obsolescenza dell'immobile e della rivalutazione dei terreni, sia sotto il profilo della qualificazione dei terreni (che da agricoli non erano diventati edificabili), che sotto quello della metratura, in quanto il Giudice si era limitato a considerare legittimo l'operato dell'Ufficio recependo integralmente le argomentazioni prospettate nell'atto di controdeduzioni. 2.1Anche il secondo motivo, che in parte ribadisce profili di censura già formulati, quale quello inerente all o stato di obsolescenza dell'immobile oggetto di cessione,è inammissibile, perché censura un accertamento in fatto compiuto dalla Commissione tributaria regionale non sindacabile in sede di legittimità. 2.2I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto esaustiva la documentazione prodotta dall'Ufficio, rilevando, nel contempo, che la contribuente non aveva prodotto alcuna documentazione determinante; in particolare, la Commissione territoriale, condividendo le motivazioni poste dall'Ufficio a fondamento dell'avviso di accertamento, ha precisato che era stata operata una rivalutazione del valore storico del fabbricato forfetaria del 10% ed aveva poi ritenuto, sulla base delle fatture relative a lavori di manutenzione e riparazioni eseguiti nell'aprile del 2000, che l'immobile fosse stato oggetto di migliorie che escludevano che lo stesso si trovasse in stato di fatiscenza, con ciò contestando puntualmente le difese della ricorrente basate su una relazione di stima non asseverata (cfr. pag. 6 del provvedimento impugnato). 2.3La giurisprudenza prevalente di questa Corte è nel senso che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne atte ndibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 7 aprile 2017, n. 9097;Cass., 7 marzo 2018,n. 5355). 3.In conclusione, il ricorso va rigettato e l e società ricorrent i vanno condannate al pagamento delle spese processuali, sostenute dall a controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonchéal pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna le società ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle società ricorrenti, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15727/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso questi ultimi elettivamente domiciliate inRoma, via Crescenzio, n. 91. - ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el PIEMONTE, n. 1457/2014, depositata il 16 dicembre 2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 luglio 2008, la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva rigetta to l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado , con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto l'avviso di accertamentoriguardante l'IVA, l'IRPEG e l'IRAP, anno 2000, emesso dall'Agenzia delle Entrare di Pinerolo, con il quale veniva recuperato a tassazione, a seguito di processo verbale di constatazione, il maggior valore di un capannone alienato dalla contribuente a prezzo inferiore ai valori di mercato praticati peri beni della stessa specie. 2. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria r egionale del Piemonte aveva ritenuto pienamente utilizzabile la perizia di parte allegata al ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973e, nel merito, aveva reputa to destituita di fondamento la valutazione del bene operata dall'Ufficioperché priva di riscontri probatori. 3. Questa Corte, in seguito al ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, con sentenza del 30 novembre 2011, n. 25629, avevacassato la sentenza impugnata, rilevando che non vi era traccia nella motivazione della sentenza impugnata delle risultanze documentali di segnocontrario alle allegazioni della contribuente e specificamente del verbale di constatazione, nella parte in cui i funzionari verbalizzanti avevano rilevato che nel mercato di Pinerolo gli immobili quasi fatiscenti erano stati stimati sulla base di un valore di lire 600.000 al mq., laddove quello dichiarato nell'atto di vendita - notevolmente inferiore al prezzo di mercato - era stato di sole lire 190.000 al mq. e nella parte in cui il bene alienato era stato sottoposto a consistenti interventi migliorativi, risultanti dalla fattura n. 636/00, tali da indurre l'Ufficio ad escludere che l'immobile potesse considerarsi in pessimo stato di conservazione 4.Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, decidendo in sede di rinvio, ha accolto l'appello dell'Agenza delle Entrate, ritenendo esaustiva la documentazione prodotta dall'Ufficio e rilevando che la contribuente non aveva prodotto alcuna produzione determinante. 5. Le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Chiere se [OSCURATO:SOCIETA]., quest'ultima nella veste di conferitaria del ramo d'azienda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., hanno proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi. 6. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 7. Le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 39, comma primo, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art.2697 cod. civ.; in particolare, lasentenza impugnata non aveva tenuto conto dell'eccezione formulata dalla società, nel ricorso introduttivo, sulla insussistenza delle condizioni perla rideterminazione induttiva del prezzo di cessione e che il motivo, assorbito dall'accoglimento del ricorso, era stato riproposto dalla contribuente successivamente alla cassazione della sentenza da parte della Suprema Corte, ma la decisione impugnata aveva fatto malgoverno del principio di cui al citato art. 39, comma 1, lett. d), omettendo ogni valutazione sulla dedotta violazione della norma; la Commissione, inoltre, aveva violato l'art. 2697 cod. civ., basandosi sull'unica fattura prodotta dall'Ufficio relativa a lavori di manutenzione dell'immobile per lire 20.000.000, non considerando, tuttavia, la stima di lire 300.000.000 effettuata dal perito per rendere commerciabile il bene ed omettendo qualsiasi valutazione sull'ulteriore documentazione prodotta successivamente alla conclusione del procedimento penale. 1.1La censura è inammissibile. 1.2 Le società ricorrenti lamentano sostanzialmente l’illegittimità dell’accertamento perché condotto con il metodo analitico-induttivo, sul presupposto della mancanza di prove presuntive idonee a fondarlo, così censurando la legittimità formale del metodo di accertamento utilizzato dall’ufficio (tra l’altro operando una sovrapposizione di piani tra l’infondatezza nel merito della ripresa, per mancanza di prove,con la mancanza dei presupposti di legge per procedere con l’accertamento analitico induttivo), che non rientranel perimetro del giudizio di rinvio, avendo questa Corte, nella sentenza del 30 novembre 2011, n. 25629, ritenuto fondato il vizio di motivazione dedotto dall'Agenzia delle Entrate, sul presupposto che la Commissione tributaria non ave va tenuto conto delle risultanze documentali contenute nel verbale di constatazione, sia nella parte in cui i funzionari verbalizzanti avevano rilevato che nel mercato di Pinerolo gli immobili quasi fatiscenti erano stati stimati sulla base di un valore di lire600.000 al mq., mentre quello dichiarato nell'atto di vendita, notevolmente inferiore al prezzo di mercato, era di sole lire 190.000 al mq, sia nella parte in cui si evinceva che il bene alienato era stato sottoposto a consistenti interventi migliorativi,risultanti dalla fattura n. 636/00, tali da indurre l'Ufficio ad escludere che l'immobile potesse considerarsi in pessimo stato di conservazione. 1.3A fronte di ciò, la Commissione tributaria regionale , nel rispetto dell'efficacia vincolante della senten za di cassazione con rinvio , ha ritenutoche: 1) le fatture relative a lavori di manutenzione e riparazioni eseguiti nell'aprile del 2000 per l'importo di lire 20.000.000 riscontravano che l'immobile fosse stato oggetto di migliorie ed escludevano che lo stesso si trovasse in condizione di fatiscenza, con la conseguenza che la stima del valore del fabbricato era pari a lire 600.000 al mq,come riportato nel processo verbale di contestazione; 2) l'Ufficio aveva applicato un indice inferiore alle tabelle ISTAT, dunque favorevole al contribuente; 3) le difese della ricorrente sulla pretesa fatiscenza dell'immobile fondate sulla produzione di una relazione di stima non asseverata erano state contestate puntualmente, néera dirimente il fatto che esisteva un provvedimento penale favorevole al contribuente, in quanto il processo tributario non era vincolato in alcun modo all'assunzione consequenziale delle pronunce penali(cfr. pag. 6 del provvedimento impugnato). 1.4Anche l'ulteriore profilo di censura, con le quali le società ricorrenti lamentano che la Commissione tributaria regionalenon abbia preso in considerazione gli elementi di provaaddotti dalla società contribuente, è inammissibile 1.5In disparte la considerazione che la doglianza andava comunque proposta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c od. proc. civ., tuttavia, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415). 1.6Né sussiste la violazione dell’art. 2697 cod. civ., che si configura soltanto se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr. Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769), poiché i giudici di secondo grado hanno semplicemente ritenuto che l’ U fficio avesse provato il prezzo di venditasulla base di elementi presuntivi, a tal fine, ritenuti idonei. 2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame de llo stato di obsolescenza dell'immobile e della rivalutazione dei terreni, sia sotto il profilo della qualificazione dei terreni (che da agricoli non erano diventati edificabili), che sotto quello della metratura, in quanto il Giudice si era limitato a considerare legittimo l'operato dell'Ufficio recependo integralmente le argomentazioni prospettate nell'atto di controdeduzioni. 2.1Anche il secondo motivo, che in parte ribadisce profili di censura già formulati, quale quello inerente all o stato di obsolescenza dell'immobile oggetto di cessione,è inammissibile, perché censura un accertamento in fatto compiuto dalla Commissione tributaria regionale non sindacabile in sede di legittimità. 2.2I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto esaustiva la documentazione prodotta dall'Ufficio, rilevando, nel contempo, che la contribuente non aveva prodotto alcuna documentazione determinante; in particolare, la Commissione territoriale, condividendo le motivazioni poste dall'Ufficio a fondamento dell'avviso di accertamento, ha precisato che era stata operata una rivalutazione del valore storico del fabbricato forfetaria del 10% ed aveva poi ritenuto, sulla base delle fatture relative a lavori di manutenzione e riparazioni eseguiti nell'aprile del 2000, che l'immobile fosse stato oggetto di migliorie che escludevano che lo stesso si trovasse in stato di fatiscenza, con ciò contestando puntualmente le difese della ricorrente basate su una relazione di stima non asseverata (cfr. pag. 6 del provvedimento impugnato). 2.3La giurisprudenza prevalente di questa Corte è nel senso che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne atte ndibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 7 aprile 2017, n. 9097;Cass., 7 marzo 2018,n. 5355). 3.In conclusione, il ricorso va rigettato e l e società ricorrent i vanno condannate al pagamento delle spese processuali, sostenute dall a controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonchéal pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna le società ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle società ricorrenti, dell’ulteriore
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