CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 13897/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 del TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 40050_22 Rilevato che il primo motivo di ricorso in appello, convertito in ricorso per cassazione, di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 159, co. 2 lett. c) e 134 co. 2 d.lgs. 81/08, in qualità di amministratore unico, - con il quale deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile poiché si tratta di una richiesta non dedotta in sede di discussione, infatti, la doglianza inerente all'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non può essere per la prima volta eccepita nel giudizio di legittimità, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né comunque grava sul giudice di merito, qualora non sia stata sollevata specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciarsi sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773 - 01). Considerato che il secondo e il terzo motivo - con i quali si censura la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e la eccessività della pena in punto di trattamento sanzionatorio - sono manifestamente infondati poiché la motivazione risulta congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle deduzioni difensive, avendo il giudice di merito (cfr. pag. 4) valutato, alla stregua dei parametri di cui agli artt. 132 ss. cod. pen., la gravità della condotta e il comportamento processuale quali elementi non positivi all'applicazione del minimo edittale, nonché, al riconoscimento delle attenuanti generiche. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consijJ4 estensore I