Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:133
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (giudice unico)
27 giugno 2013 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese»
Nella causa F‑133/06 DEP,
avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura,
[OSCURATO:PERSONA],
ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. [OSCURATO:PERSONA], avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da C. Berardis‑Kayser, J. Currall e G. Gattinara, in qualità di agenti,
convenuta,
[OSCURATO:PERSONA]
(giudice unico),
giudice: H. Kreppel,
cancelliere: W. Hakenberg
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 27 agosto 2012, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha proposto al Tribunale la presente
domanda di liquidazione delle spese afferenti alla causa F‑133/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 92, paragrafo
1, del regolamento di procedura.
Fatti all’origine della controversia
2
Con ricorso presentato alla cancelleria del Tribunale l’11 luglio 2007, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente chiesto, da un lato,
l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ha respinto la sua domanda diretta ad ottenere la consegna, al suo domicilio
di Tricase, di beni precedentemente lasciati nell’alloggio di servizio messogli a disposizione quando era assegnato alla delegazione
della [OSCURATO:PERSONA] in Angola e, dall’altro, la condanna dell’Istituzione al risarcimento dei danni.
3
Con ordinanza del 4 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑133/06; in prosieguo: l’«ordinanza del 4 novembre 2008»), il Tribunale
ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile e ha condannato il ricorrente alle spese, come risulta rispettivamente
dai punti 1 e 2 del dispositivo di tale ordinanza.
4
Per giustificare la condanna del ricorrente alle spese, il Tribunale si è basato sui seguenti elementi, indicati ai punti
da 55 a 58 dell’ordinanza del 4 novembre 2008:
«55 Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo secondo del regolamento medesimo,
relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale e ciò dalla data di entrata in
vigore di detto regolamento di procedura, vale a dire il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del
Tribunale di primo grado [delle Comunità europee] pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti
dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.
56 A termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata
alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle controversie tra [l’Unione]
e i [suoi] dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, in forza di tale articolo e dell’art. 87,
n. 3, secondo comma, di detto regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a
rimborsare all’altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.
57 Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che, con una nota del 16 febbraio 2005, ricevuta dal ricorrente nel corso
dello stesso mese, la [OSCURATO:PERSONA], dopo averlo informato che i suoi effetti personali nonché la sua autovettura erano stati
trasportati in Italia, gli chiedeva di avviare urgentemente i contatti con la società che aveva depositato i beni dell’interessato
in Italia, al fine di prendere accordi sulle modalità di consegna degli stessi al suo domicilio. Tuttavia, è pacifico che
il ricorrente nulla ha fatto in tal senso e ha, al contrario, richiesto all’Istituzione stessa di procedere alla consegna
di detti beni.
58 Ciò premesso, in considerazione del fatto che il Tribunale nell’ordinanza 6 dicembre 2007, causa F‑40/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([...] (punto 50) [...]), nonché il Tribunale di primo grado nell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([T‑241/03], punto 65) hanno
già rilevato che il ricorrente si è ostinato a dar prova di ostruzionismo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], rifiutandosi di
collaborare con essa e optando senza alcuna giustificazione per la via contenziosa, e che la presente controversia costituisce
una prosecuzione del medesimo approccio, il ricorrente deve essere condannato a tutte le spese».
5
Il ricorrente ha proposto impugnazione contro l’ordinanza del 4 novembre 2008.
6
Con sentenza del 24 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑9/09 P), il Tribunale dell’Unione europea ha annullato l’ordinanza
del 4 novembre 2008 nella parte in cui aveva omesso di statuire sulla domanda di declaratoria di inesistenza della decisione
impugnata in primo grado, ha respinto l’impugnazione quanto al resto, ha respinto il ricorso nella parte in cui era inteso
alla declaratoria di inesistenza della decisione controversa, ha stabilito che il ricorrente avrebbe sopportato le proprie
spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del giudizio, e ha disposto che le spese collegate al procedimento
di primo grado conclusosi con l’ordinanza del 4 novembre 2008 fossero sopportate secondo le modalità stabilite al punto 2
del dispositivo di quest’ultima.
7
Con lettera raccomandata del 3 maggio 2011, inviata, con avviso di ricevimento, all’indirizzo del ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA]
ha chiesto a quest’ultimo, in particolare, di rimborsarle le spese per onorari di avvocato da essa sostenute nell’ambito della
causa F‑133/06, per un importo pari ad EUR 3 000.
8
Con nota pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] il 21 giugno 2012, il ricorrente ha proposto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo
2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea avverso la domanda del 3 maggio 2011.
Conclusioni delle parti e procedimento
9
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia fissare in EUR 6 000 l’importo delle spese dovute dal ricorrente per la causa
F‑133/06.
10
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare irricevibile la domanda di liquidazione delle spese o, in subordine,
nell’ipotesi in cui detta domanda sia considerata ricevibile, fissare in EUR 1 600 l’importo delle spese da rimborsare.
11
La causa è stata assegnata alla Prima Sezione del Tribunale.
12
Le parti sono state invitate a presentare le proprie osservazioni sull’eventualità che la causa potesse essere giudicata dal
presidente della Prima Sezione, giudice relatore, in veste di giudice unico ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di procedura.
13
[OSCURATO:PERSONA] ha indicato di non avere obiezioni circa tale eventualità. Quanto al ricorrente, egli non ha formulato osservazioni.
14
Con decisione del 4 dicembre 2012, la Prima Sezione ha deciso all’unanimità che la causa venisse giudicata dal suo presidente
relatore in funzione di giudice unico.
In diritto
1.
Sulla domanda del ricorrente diretta a che la domanda di liquidazione delle spese gli sia inviata personalmente e che gli
sia impartito un nuovo termine di risposta
15
Il ricorrente asserisce che la domanda di liquidazione delle spese avrebbe dovuto essergli direttamente trasmessa al suo domicilio
personale e non, come è avvenuto, essere notificata all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene di non aver mai conferito all’avv. [OSCURATO:PERSONA]
mandato a rappresentarlo nel presente procedimento di liquidazione delle spese.
16
Il ricorrente chiede dunque che la domanda di liquidazione delle spese gli sia inviata personalmente al suo domicilio privato
e che gli venga concesso un nuovo termine al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio.
17
A tale riguardo, la regola stabilita dall’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
secondo cui le parti devono essere rappresentate da un avvocato nell’ambito delle controversie promosse dinanzi al giudice
dell’Unione, si applica non solo alle cause principali in materia di funzione pubblica, ma anche ai procedimenti accessori,
come una domanda di liquidazione delle spese.
18
Ciò considerato, il ricorrente, che era rappresentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella causa principale, non può dolersi del fatto
che il Tribunale abbia inviato la domanda di liquidazione delle spese a tale avvocato. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente è stato in tal
modo messo in condizione di presentare le proprie osservazioni ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di
procedura, diritto che egli ha peraltro esercitato, il principio del contraddittorio è stato pienamente rispettato.
2.
Sulla domanda del ricorrente di stralciare determinati documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA]
19
Il ricorrente chiede al Tribunale che determinati documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in allegato alla domanda di liquidazione
delle spese siano espunti dal fascicolo, in quanto sarebbero completamente estranei alla domanda di liquidazione delle spese.
20
È tuttavia necessario sottolineare che i documenti in questione sono stati prodotti al fine di dimostrare, in particolare,
che il ricorrente aveva preso conoscenza della domanda del 3 maggio 2011 non più tardi del successivo 4 luglio. Peraltro,
non è dimostrato, e neppure è stato asserito, che tali documenti siano stati ottenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] con mezzi illegittimi.
21
Pertanto, la domanda di stralcio dei documenti non può essere accolta.
3.
Sulla domanda di liquidazione delle spese
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
22
Il ricorrente afferma che la domanda di liquidazione delle spese sarebbe irricevibile sotto un duplice aspetto.
23
In primo luogo, il ricorrente sostiene che sarebbe possibile proporre al Tribunale una domanda ex articolo 92, paragrafo 1,
del regolamento di procedura solamente in presenza di una «contestazione sull’importo e sulla natura delle spese» ai sensi
del medesimo articolo. [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie, secondo il ricorrente, la domanda di liquidazione delle spese in esame sarebbe
stata proposta in assenza di qualsiasi contestazione di tale natura, poiché la domanda del 3 maggio 2011, inviata a un indirizzo
incompleto, non sarebbe stata portata a sua conoscenza.
24
In secondo luogo, e in ogni caso, il ricorrente fa valere che la domanda di liquidazione delle spese, intervenuta dopo l’adozione
dell’ordinanza del 4 novembre 2008, non sarebbe stata presentata entro un termine ragionevole.
25
In risposta, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la domanda di liquidazione delle spese è ricevibile.
Giudizio del Tribunale
26
Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità vertente sull’assenza di «contestazione» ai sensi dell’articolo 92, paragrafo
1, del regolamento di procedura, occorre ricordare che tale disposizione prevede che, «[s]e vi è contestazione sull’importo
e sulla natura delle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza motivata su domanda della parte interessata,
sentite le osservazioni dell’altra parte».
27
Nella fattispecie, dagli atti di causa emerge che, con la domanda del 3 maggio 2011, inviata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento all’ultimo indirizzo indicato dal ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a quest’ultimo di rimborsarle
la somma di EUR 3 000 a titolo di spese per onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente, assente al momento del passaggio dell’incaricato
delle poste, si è astenuto dal ritirare la lettera raccomandata entro il normale termine di giacenza presso i servizi postali.
Inoltre, l’interessato è necessariamente venuto a conoscenza della domanda del 3 maggio 2011 non più tardi del successivo
4 luglio, data in cui ha ricevuto notifica di un controricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa F‑40/11, al quale
era allegata una copia della domanda del 3 maggio 2011. In ogni caso, il 21 giugno 2012 l’interessato ha proposto un «reclamo»
avverso tale domanda.
28
Date tali circostanze, nel momento in cui la domanda di liquidazione delle spese in esame è stata proposta sussisteva una
contestazione ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Una simile conclusione non può essere
infirmata dalla circostanza che la domanda del 3 maggio 2011 non conteneva elementi giustificativi che consentissero di valutare
la fondatezza delle richieste della [OSCURATO:PERSONA], dato che nessuna disposizione del regolamento di procedura obbliga una parte
a documentare le proprie richieste nella fase di presa di contatto che precede la proposizione di una domanda di liquidazione
delle spese.
29
Non può ammettersi che solo l’espressa contestazione di una domanda di rimborso delle spese possa far sorgere una contestazione
ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, poiché, in una siffatta ipotesi, per rendere impossibile
la proposizione di una domanda di liquidazione delle spese in applicazione di tale articolo sarebbe sufficiente che una parte,
condannata in una controversia al rimborso delle spese sostenute dalla controparte, si astenesse da qualsiasi reazione.
30
Quanto alla seconda eccezione di irricevibilità, vertente sull’asserita tardività della domanda di liquidazione delle spese
in esame, dagli atti di causa emerge che la domanda del 3 maggio 2011 è stata notificata al ricorrente a meno di tre anni
dall’adozione dell’ordinanza del 4 novembre 2008, ossia entro un termine ragionevole. Inoltre, dal momento che il ricorrente
aveva impugnato quest’ultima dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, era conforme al principio di buona amministrazione
che la [OSCURATO:PERSONA] attendesse l’esito del procedimento di impugnazione prima di richiedere al ricorrente, in caso di rigetto
del gravame, il rimborso delle proprie spese.
31
Ne consegue che la domanda di liquidazione delle spese è ricevibile.
Nel merito
Argomenti delle parti
32
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in considerazione delle varie prestazioni che il suo avvocato ha dovuto effettuare nella causa
in questione, la somma di EUR 6 000 da essa richiesta corrisponderebbe ad un numero di ore di lavoro oggettivamente indispensabile
ai fini di tale procedimento nonché alle spese amministrative sostenute dall’avvocato medesimo.
33
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in particolare, che il suo avvocato avrebbe dedicato 23 ore di lavoro a detta causa, in particolare
per la redazione del controricorso, e aggiunge che una tariffa oraria di EUR 250 sarebbe conforme alla prassi in materia di
funzione pubblica, trattandosi di un avvocato dotato di grandissima esperienza in questa materia.
34
[OSCURATO:PERSONA], infine, per giustificare il fatto che l’importo delle spese indispensabili ai fini del procedimento è stato
fissato in EUR 6 000, quando invece nella domanda del 3 maggio 2011 essa si era limitata a chiedere al ricorrente il versamento
di una somma di EUR 3 000, chiarisce come il contratto di assistenza stipulato con il suo avvocato prevedesse che essa gli
avrebbe corrisposto una somma forfettaria di EUR 6 000, la quale gli sarebbe stata versata in rate successive corrispondenti
al 50%, al 25% ed al 25% della somma stessa a seguito, rispettivamente, della redazione di un controricorso, della redazione
di una memoria di controreplica e dello svolgimento di un’udienza. [OSCURATO:PERSONA], se è pur vero che il procedimento contenzioso si
è limitato a un solo scambio di memorie, il suo avvocato ha nondimeno partecipato, il 27 novembre 2007, a una riunione volta
alla composizione amichevole della controversia.
35
Il ricorrente replica che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe indicato i motivi per cui si è rivolta a un avvocato esterno, e precisa
comunque che quest’ultimo avrebbe necessariamente approfittato del lavoro già compiuto dagli agenti incaricati di rappresentare
la [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
– Sugli onorari di avvocato e sulle spese amministrative
36
Ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese sostenute
dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso del rappresentante, se sono indispensabili».
Discende da tale disposizione che le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute ai fini del procedimento
dinanzi al Tribunale e, dall’altra, a quelle che sono state indispensabili a tali fini (ordinanza del Tribunale del 26 aprile
2010, Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, punto 23).
37
Come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, dell’allegato I di tale Statuto, le istituzioni sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il
compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (ordinanza
del Tribunale dell’Unione europea del 23 marzo 2012, Kerstens/[OSCURATO:PERSONA], T‑498/09 P‑DEP, punto 13), senza che l’istituzione
sia tenuta a dimostrare che siffatta assistenza fosse oggettivamente giustificata (ordinanza del Tribunale dell’Unione europea
del 28 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑278/07 P‑DEP, punto 14; in prosieguo: l’«ordinanza del 28 maggio 2013»). Pertanto,
pur se la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] si sia avvalsa di due agenti e un avvocato esterno è priva di conseguenze riguardo
alla potenziale ripetibilità di tali spese, nulla permettendo di escluderle per principio, essa può avere un’influenza sulla
determinazione dell’importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini del procedimento (ordinanza del 28
maggio 2013, punto 14).
38
Circa la determinazione dell’importo a concorrenza del quale gli onorari di avvocato potrebbero essere recuperati dalla [OSCURATO:PERSONA]
presso il ricorrente, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare
gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono
essere recuperati presso la parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice
dell’Unione non deve prendere in considerazione tariffe nazionali degli onorari spettanti agli avvocati, né eventuali accordi
conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (ordinanze del Tribunale del 10 novembre
2009, X/Parlamento, F‑14/08 DEP, punto 22; Schönberger/Parlamento, cit., punto 24, e del 27 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/BEI,
F‑55/08 DEP, punto 41).
39
Peraltro, sempre secondo costante giurisprudenza, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione,
il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia,
la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento
contenzioso ha potuto richiedere agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia
ha rappresentato per le parti (ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/BEI, cit., punto 41).
40
Infine, l’importo degli onorari ripetibili dell’avvocato dell’istituzione interessata non può essere valutato prescindendo
dal lavoro svolto dai servizi dell’istituzione stessa ancor prima di adire il Tribunale. Infatti, dato che la ricevibilità
di un ricorso è subordinata alla proposizione di un reclamo e al rigetto di quest’ultimo da parte dell’autorità che ha il
potere di nomina, i servizi dell’istituzione sono, in linea di principio, coinvolti nel trattamento delle controversie ancor
prima che queste siano sottoposte al Tribunale.
41
È alla luce delle considerazioni sopra esposte che occorre valutare l’importo delle spese ripetibili nel caso di specie.
42
In primo luogo, quanto alla natura e all’oggetto della controversia, nonché alle difficoltà della causa, si deve ricordare
che la causa in questione riguardava, in via principale, la legittimità della decisione implicita di rigetto di una domanda
formulata dal ricorrente diretta ad ottenere la consegna, al suo domicilio, di beni precedentemente lasciati nell’alloggio
di servizio messogli a disposizione quando era assegnato alla delegazione della [OSCURATO:PERSONA] in Angola. [OSCURATO:PERSONA], la causa non
poneva alcun problema giuridico complesso né alcuna nuova questione di diritto. Al contrario, il Tribunale ha dichiarato manifestamente
irricevibile, in quanto tardiva, la domanda di annullamento. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, anch’essa figurante
nel ricorso, il Tribunale l’ha parimenti respinta, in via consequenziale, per manifesta irricevibilità.
43
In secondo luogo, l’importanza della controversia sotto il profilo del diritto dell’Unione era assai limitata. Infatti, i
motivi dedotti dal ricorrente nel suo ricorso non presentavano alcun carattere insolito tale da indurre a ritenere che la
causa avrebbe avuto un impatto sul diritto dell’Unione o, più specificamente, sul diritto della funzione pubblica dell’Unione.
Inoltre, la constatazione di cui sopra deriva, in particolare, dalle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla domanda
di annullamento, avendo essa ritenuto, nel suo controricorso, che tale domanda fosse divenuta priva di oggetto o che, in ogni
caso, dovesse essere respinta in quanto irricevibile.
44
In terzo luogo, si deve constatare che, alla luce, in particolare, della natura della controversia, del suo oggetto, delle
difficoltà della causa e della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, la causa F‑133/06 non imponeva un
carico di lavoro gravoso all’avvocato della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, anche se il ricorso constava di tredici pagine, la comprensione
dei motivi e degli argomenti in esso contenuti non presentava particolari difficoltà. Inoltre, la fase scritta si è limitata
a un solo scambio di memorie e il Tribunale si è pronunciato senza udienza. Si deve tuttavia sottolineare che l’avvocato della
[OSCURATO:PERSONA] ha partecipato, su iniziativa del Tribunale, a una riunione, il 27 novembre 2007, nell’ambito di un tentativo
di composizione amichevole. Sebbene tale tentativo riguardasse vari ricorsi proposti dal ricorrente, deve ritenersi che parte
del tempo che l’avvocato ha speso per preparare tale riunione e per assistervi sia stata dedicata al ricorso F‑133/06.
45
Tenuto conto di tali elementi, e in considerazione del fatto che l’avvocato della [OSCURATO:PERSONA] si è necessariamente basato
sul lavoro precedentemente svolto dai servizi di quest’ultima nell’ambito del procedimento precontenzioso, appare equo valutare
il lavoro indispensabile ai fini del procedimento principale determinando un numero di ore di lavoro dell’avvocato pari a
20.
46
Infine, quanto alla determinazione della tariffa oraria da applicare, è pur vero che, nella causa sfociata nell’ordinanza
del 28 maggio 2013, il Tribunale dell’Unione europea ha considerato adeguata una tariffa oraria di EUR 250 (punto 22). Tuttavia,
nel caso di specie, deve ritenersi che una tariffa oraria di EUR 220 rifletta il compenso ragionevole dovuto a un avvocato
esperto in una causa di questa natura (v., per esempio, ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/BEI, cit., punto 48).
47
Di conseguenza, gli onorari di avvocato indispensabili sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento principale
devono essere valutati nella somma di EUR 4 400, ossia EUR 220 moltiplicati per 20.
48
Infine, quanto alle spese amministrative sostenute dall’avvocato della [OSCURATO:PERSONA], occorre valutarle, in mancanza di informazioni
precise sul loro importo e sulla loro destinazione, in misura pari ad EUR 200.
– Sulle spese sostenute per il procedimento di liquidazione delle spese
49
L’articolo 92 del regolamento di procedura, relativo al procedimento di contestazione sulle spese, non prevede, a differenza
dell’articolo 86 di detto regolamento, che si provveda sulle spese nella sentenza o nell’ordinanza che pone fine alla causa.
Infatti, se il Tribunale, provvedendo, nell’ambito di un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 92 del regolamento
di procedura, sulla contestazione delle spese di una causa principale, statuisse sulle spese oggetto della contestazione e,
separatamente, sulle nuove spese sostenute nel contesto del ricorso in materia di contestazione sulle spese, esso potrebbe,
eventualmente, essere successivamente investito di una nuova contestazione sulle nuove spese (ordinanza Schönberger/Parlamento,
cit., punto 45).
50
Tuttavia, spetta al Tribunale, quando fissa le spese ripetibili, tener conto di tutte le circostanze della causa sino al momento
dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese. Pertanto, il Tribunale può determinare l’importo delle spese che
sono connesse alla procedura di liquidazione delle spese e che sono risultate indispensabili ai sensi dell’articolo 91 del
regolamento di procedura, onde evitare di essere successivamente investito di una nuova contestazione sulle nuove spese (ordinanza
del Tribunale del 22 marzo 2012, Brune/[OSCURATO:PERSONA], F‑5/08 DEP, punto 41).
51
Nella fattispecie, il Tribunale rileva che la domanda di liquidazione delle spese presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] era giustificata,
dato che il ricorrente si è astenuto dal rispondere alla domanda del 3 maggio 2011. Di conseguenza, l’interessato dovrà sopportare
le spese della [OSCURATO:PERSONA] relative al presente procedimento, determinabili nella somma di EUR 220, corrispondente a un’ora
di lavoro.
52
Dall’insieme delle suesposte considerazioni deriva che l’importo complessivo delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] può ripetere dal
ricorrente per la causa F‑133/06 ammonta ad EUR 4 820.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
(giudice unico)
così provvede:
L’importo complessivo delle spese che il sig. [OSCURATO:PERSONA] deve rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] europea a titolo di spese ripetibili
nella causa F‑133/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è fissato in EUR 4 820.
Lussemburgo, 27 giugno 2013
Il cancelliere
Il giudice
W. Hakenberg
H. Kreppel
I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici dell’Unione europea ivi citate sono disponibili sul sito
Internet www.curia.europa.eu.
*
Lingua processuale: l’italiano.