CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 luglio 2022
Cassazione n. 22622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anpaolo Zoli ricorrono in cassazione con sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 n.3, c.c., per aver la Corte d’appello affermato che gli attori avrebbero dovuto dimostrare la lista dei clienti, l’attività d’acquisizione della clientela e il preordinato dirottamento verso le imprese assicuratrici Axa, Maa e Ras, con modalità concrete da rappresentare un illecito concorrenziale, in quanto l’uso dei dati dei clienti configurava di per sé l’illecito, trattandosi di dati riservati, come desumibile dall’approccio sistematico alla clientela nel breve arco temporale dettato dalle scadenze contrattuali. I ricorrenti lamentano altresì che la Corte d’appello abbia escluso la prova presuntiva dell’illecito concorrenziale senza adottare un esame d’insieme degli elementi probatori presuntivi quali indici di slealtà concorrenziale (numero e puntualità delle disdette; le deleghe al ritiro degli attestati di rischio; identità delle suddette deleghe). Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, c.c., per aver la Corte territoriale escluso la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti circa la prova dell’illecito da sviamento di clientela, omettendo l’esame complessivo dei vari elementi.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10145/2018 Numero sezionale 2388/2022 Numero di raccolta generale 22622/2022 Data pubblicazione 19/07/2022 Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 115 cpc, per aver la Corte d’appello affermato, sulla base di errori di percezione, che le polizze non erano state regolarmente depositate, risultando invece prodotte in atti. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 115 cpc, per aver la Corte d’appello negato che la documentazione prodotta fosse rilevante per la prova dello sviamento di clientela (attraverso le circostanze dell’uso dell’elenco-clienti e del numero spropositato delle disdette), trattandosi di fatti non contestati, avendo controparte contestato la sola riconducibilità delle disdette all’intento preordinato si sviare illecitamente la clientela degli attori. Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n.4, cpc, e 111 Cost., per contraddittorietà della sentenza impugnata, avendo la Corte d’appello, da un lato, ammesso una ctu contabile, non ammettendo invece le prove testimoniali dedotte al fine di dimostrare il numero delle disdette e il fatto che parte di esse non erano state volute dai clienti, ritenendo non provati i fatti di causa. Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 132, n.4, cpc, 111 cost., per aver la Corte d’appello adottato una motivazione apparente in ordine alla questione della funzione degli attestati di rischio, consegnati al Vivenzi proprio perché quest’ultimo sarebbe stato il nuovo assicuratore. I vari motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili perché diretti al riesame dei fatti ovvero a ribaltarne l’interpretazione della Corte di merito, circa la configurabilità delle presunzioni gravi, precise e concordanti afferenti agli illeciti concorrenziali oggetto di causa. Al riguardo, i ricorrenti si F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10145/2018 Numero sezionale 2388/2022 Numero di raccolta generale 22622/2022 Data pubblicazione 19/07/2022 dolgono della mancata valutazione d’insieme degli elementi probatori acquisiti; in realtà, la Corte d’appello ha effettuato un esame complessivo dei vari elementi probatori allegati, escludendone la valenza presuntiva ex artt. 2727 e 2729, c.c. In particolare, il giudice di secondo grado, pur non escludendo i fatti addotti dagli attori (numerosità delle disdette in breve arco temporale; deleghe per il ritiro degli attestati di rischio, etc.), ha ritenuto che la loro valutazione non integrasse la prova presuntiva del lamentato illecito, mentre il mancato deposito delle polizze ha costituito un rilievo puramente incidentale nella motivazione della sentenza impugnata. Né è censurabile la statuizione relativa all’asserito rigetto dell’istanza d’ammissione di prove testimoniali, poiché il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass., n. 16214/19; n. 5654/17). Ora, al riguardo, parte ricorrente non ha allegato fatti idonei a dimostrare la decisività della prova orale dedotta, limitandosi a lamentare il rigetto dell’istanza d’ammissione della prova testimoniale. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7