CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07268/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta responsabile di minacce continuate e gravi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (fatti accertati in Tolentino il 29 ottobre 2019. 2. Il ricorso per Cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego di assunzione a prova contraria di testimoni, la cui audizione si era resa necessaria solo a seguito dell’esame delle parti civili. Tale diniego, non adeguatamente giustificato, avrebbe leso il diritto di difesa dell’imputata, sotto il profilo del diritto al contradditorio, essendo stata ella privata di prove potenzialmente decisive ai fini della confutazione dell’addebito. Oltretutto, l’accusa pubblica e quella privata, omettendo di citare i testi a riscontro delle dichiarazioni delle parti civili, non avrebbero adempiuto compiutamente all’onere di provare il reato e il danno che ne era scaturito. - Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione con riguardo all’interpretazione dell’espressione “Vi sparerò”. La Corte territoriale, a fronte delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva negato di avere ricevuto minacce di morte dall’imputata, aveva apoditticamente assegnato a quell’espressione il significato di un’intimidazione comunque percepita dalla parte civile come la prefigurazione di un’aggressione alla sua incolumità personale. -Il terzo motivo denuncia il vizio di violazione di legge processuale e il vizio di motivazione con riguardo alla verifica dell’attendibilità delle parti civili, che sarebbe stata compiuta in maniera incompleta perché il contenuto delle loro dichiarazioninon sarebbe stato messo a confronto con le risultanze dei documenti prodotti dalla difesa. - Il quarto motivo denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’utilizzazione processuale di registrazioni abusivamente effettuate dalle persone offese, perché oggetto di captazione in luoghi di privata dimora, e in relazione alla loro valutazione alla stregua di elementi di prova senza alcuna verifica tecnica di loro autenticità. -Il quinto motivo eccepisce, sotto l’egida della violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., la nullità di entrambe le sentenze di merito, perché l’imputata sarebbe stata condannata anche per avere proferito l’espressione «Vi sparerò» ancorché la stessa nonle fosse stata formalmente contestata. 3. Con requisitoria in data 23 novembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Con distinte memorie trasmesse in Cancelleria tramite PEC in data 25 novembre 2025, i difensori delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie difensive, corredate da note di spesa, con le quali hanno chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso dell’imputata e di condannarla alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute per la difesa nel presente giudizio di legittimità. 5. Con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 2 dicembre 2025 il difensore dell’imputata ha replicato alle conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. La Corte territoriale, rammentando come le dichiarazioni della persona offesa possano essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, senza che sia obbligatorio procedere al loro riscontro con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 –01), ha ritenuto che le dichiarazioni delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prive di intenti calunniosi, coerenti, lineari e convergenti, erano tali da giustificare la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittole. Ha, dunque, stimato superflua ai fini della decisione l’audizione di altre persone, indicate dalle parti civili come a conoscenza dei fatti (i condomini e il legale che aveva diffidato la Taglione dal perseverare nelle condotte intimidatorie), e ha esclusoche delle registrazioni versate in atti come prove documentali si fosse fatto qualsivoglia uso processuale o che le stesse fossero stati altrimenti valutate onde sostenere la condanna dell’imputata. Ha, infine, spiegato le ragioni per le quali il contrasto esistente tra quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’espressione “Vi sparerò”, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] gli si sarebbe rivolta per intimidirlo, e quanto da lui stesso affermato in ordineall’esclusione di minacce di morte ricevute dall’imputata non fosse tale da sovvertire il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dell’indicata parte civile: quell’espressione, infatti, si prestava ad essere interpretata anche come prefigurazione di un attentato alla sola incolumità personale del dichiarante. 2. Di tanto dato atto, deve riconoscersi che tutti i motivi di ricorso sono complessivamente infondati. 2.1.L’eccezione di violazione del diritto di difesa dell’imputata, da esercitare con il controesame di testimoni che sarebbero stati in condizione di riscontrare il racconto delle parti civili, fatta valere denunciando l’inosservanza degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., è genericamente formulata. Non è stata, infatti, corredata dalla specifica indicazione delle circostanze decisive, sulle quali i detti testimoni avrebbero dovuto deporre, atte dimostrare come la loro audizione fosse tutt’altro che superflua ai fini della decisione (Sez. 4, n. 35718 del 29/05/2024, Sotera, Rv. 286928 – 01), diversamente da quanto ritenuto dal giudice della sentenza impugnata. 2.2. I rilievi di inattendibilità delle dichiarazioni delle parti civili, articolati con il secondo e con il terzo motivo, esulano dal perimetro del sindacato consentito nel giudizio di legittimità. Ribadito che «In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01; Sez. 5, n. 862 del 12/01/1981, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 147566 -01), deve rilevarsi – sulla base di quanto già evidenziato -che l’apprezzamento delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stataeffettuata dai giudici di merito, nelle loro conformi decisioni, secondo i canoni della plausibile opinabilità di apprezzamento e che non risulta neppure manifestamente illogica l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, essendo interpretabile l’espressione «Vi sparerò», rivolta dalla [OSCURATO:PERSONA] ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], anche solo come una minaccia contro la loro incolumità fisica, la stessa non era decisiva per screditare il giudizio di attendibilità espresso sul conto di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di non avere ricevuto minacce di morte dall’imputata. 2.3. Generica è l’eccezione di illegittima utilizzazione processuale delle registrazioni effettuate dalle persone offese in luoghi di privata dimora, di cui al quarto motivo, perché articolata senza alcun confronto con l’affermazione, pure contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale le stesse non erano state poste a sostegno di alcuna delle statuizioni della sentenza di primo grado (cfr. pag. 6, primo capoverso della sentenza impugnata). Sarebbe stato, infatti, onere delle ricorrente dimostrare non solo che quelle produzioni documentali erano state utilizzate ai fini della decisione, ma anche che avevano avuto un peso decisivo nel giudizio di sua responsabilità 2.4. Infondato è, infine, il quinto motivo. L’espressione «Vi sparerò» - che, come anticipato, sarebbe stata proferita dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] e di sua moglie –, valorizzata dai giudici di merito per dar conto del tipo di minacce, ossia, gravi, che la [OSCURATO:PERSONA] era solita rivolgere alle parti offese, non ha affatto modificato in maniera essenziale il fatto contestato, riconducibile al paradigma di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen., di modo che la ricorrente non è stata di certo privata della possibilità di difendersi anche in relazione ad essa. Al riguardo, va richiamato il principio di diritto secondo cui «Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di, Rv. 205619 -01). 4. S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che devonoessere liquidate in euro 2500,00 per [OSCURATO:PERSONA] e in 2500,00 per [OSCURATO:PERSONA], oltre accessori di legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ch