CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17627/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 del Tribunale di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] atto che si è proceduto con trattazione in camera di consiglio alla presenza delle parti,a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, c.p.p.;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Tribunale del riesame ha applicato a GiuseppePiraino, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 640 e 640-bis cod. pen. e 10-quater, comma2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitarel’attività di impresa e di rivestire uffici direttivi in seno alla [OSCURATO:PERSONA], cosìaccogliendo dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 21 ottobre 2025, che aveva rigettatola relativa richiesta cautelare.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,formulando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione al giudizio di gravitàindiziaria per i capi da 1 a 15 della provvisoria imputazione.Si eccepisce la carenza, ovvero comunque la mera apparenza, della motivazione,desumibile dalla discrasia tra l’affermazione di voler confermare il giudizio di gravitàindiziaria del primo giudice, prospettando poi una ricostruzione dei fatti divergente rispettoall’analisi qualitativa e quantitativa dei lavori. Mentre il presupposto storico e logicodell’ipotesi accusatoria si basava sull’accettazione di un alto numero di commesse nellaconsapevolezza di non poter adempiere, la sommaria trattazione unitaria di tutti i cantierisupererebbe le originarie conclusioni del Giudice per le indagini preliminari, retrocedendo innumerosi casi l’effettivo stato di avanzamento dei lavori.2.2. Violazione dell’art. 640-bis cod. pen., con riferimento alla qualificazione giuridicadel fatto.Le vicende edilizie che qui occupano non sarebbero riconducibili al delitto di truffa. Nelperiodo di riferimento (l’anno 2021), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe stipulato trentasettecontratti di appalto; di questi, secondo il ricorrente, ventidue sono stati interamentecompletati e due erano prossimi al completamente, mentre sette presentavano unavanzamento dei lavori dal 10 al 50% e per i rimanenti sei erano comunque avviate le attivitàpreparatorie. Ciò, in primo luogo, smentirebbe – unitamente all’insussistenza di falsefatturazioni – la tesi della incapacità imprenditoriale della società, confermando che, lungi dalsussistere un preordinato meccanismo fraudolento, il rallentamento o l’interruzione dei lavorierano derivati dal cosiddetto “blocco” dei crediti di imposta, disposto dal legislatore, cheavevano causato una grave crisi di liquidità.Del resto, la mancanza di qualsiasi malizia decettiva sarebbe stata desumibile anchedallo stesso sistema normativo che non prevedeva, trattandosi di interventi di edilizia libera,alcuna comunicazione di inizio dei lavori (di modo che restano inconferenti i rilievi sullatardività della Cila), né un termine per la loro ultimazione, né forme di prova legale perl’attestazione delle spese (posto che il cosiddetto “[OSCURATO:PERSONA]”, come chiarito anchedalle circolari dell’Agenzia delle Entrate, consentiva di allegare qualsiasi utiledocumentazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, sulla base del solo criterio dicompetenza). La modalità dello sconto in fattura avrebbe, dunque, costituito ancora unalegittima opzione per l’imprenditore, a differenza degli interventi rientranti nel cosiddetto“Superbonus” (che prevedono un’asseverazione preventiva).Il momento consumativo, infine, conformemente a quanto esposto nella provvisoriaimputazione, non potrebbe che coincidere con la sottoscrizione di ciascun contratto diappalto.2.3. Violazione degli artt. 125, comma 3, e 273 cod. proc. pen., in relazione all’omessamotivazione in ordine alle produzioni difensive relative all’assetto organizzativo della MosinaCostruzioni.Il Tribunale, sul presupposto di un inammissibile inversione dell’onere della prova intema di verifica della consistenza delle singole opere, avrebbe totalmente obliterato leargomentazioni difensive, sostenute dalla dettagliata consulenza contabile di parte, tali,secondo il ricorrente, da comprovare la piena capacità aziendale di onorare gli impegniassunti, alla luce del consistente incremento di investimenti in risorse umane e materiali, eda smentire conseguentemente l’assunto della mancata crescita delle passività a frontedell’aumento delle fatturazioni.2.4. Violazione degli artt. 125, comma 3, e 273 cod. proc. pen., in relazione all’omessamotivazione in ordine alla gravità indiziaria per quanto attiene al capo 16.La provvisoria contestazione postula l’indebito utilizzo di crediti di imposta derivanti dal“[OSCURATO:PERSONA]”, mediante compensazione o cessione onerosa a terzi. Tuttavia, il Tribunalenon specifica come tali importi siano riferibili a singoli contratti inattuati, dato che, comeaccennato, la maggioranza delle commesse nel periodo di riferimento sarebbero state,invece, portate a termine. Erroneamente si sarebbe affermata la mancata contestazionedella quantificazione di tali somme, dato che la consulenza di parte aveva rilevato, alcontrario, come le opere avrebbero potuto essere ritualmente completate entro il 2028(termine ultimo per l’esercizio dei poteri di controllo erariale).Altrettanto incongrua risulterebbe la congetturale retrodatazione della crisi di liquiditàdell’impresa, dal momento che la suaccennata consumazione dei reati era assai precedentealla consapevolezza dello stato di crisi aziendale, per fatto sopravvenuto e non imputabile.2.5. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenutasussistenza del pericolo di reiterazione.Le considerazioni del Giudice per le indagini preliminari in ordine alla distanzatemporale dei fatti e alla irripetibilità dei reati, strettamente legati alle transitorie agevolazionifiscali, nonché alla già disposta cautela reale, sarebbero state superate solo a mezzo diconsiderazioni fuorvianti, quali l’assimilazione dei fatti per cui si procede alla distintadisciplina del “Superbonus” e la recente monetizzazione dei crediti fiscali acquisiti.3. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.2. Si osserva, preliminarmente e in via generale rispetto ai primi tre motivi di ricorso,come il Tribunale del riesame, confermando le conclusioni a cui era già pervenuto il Giudiceper le indagini preliminari, abbia chiarito, sulla scorta dell’ampio compendio indiziario agli«meccanismo fraudolento in danno dello Stato», articolato in quattro fasi: «emissione difatture entro il 31.12.2021 per lavori edili – ma eseguiti solo in parte e comunque didifferente importo»; «la formazione di un credito di imposta, spettante ai committenti, per ilavori commissionati (tutti rientranti nella disciplina legislativa relativa al cd bonus facciate),risultato essere totalmente fittizio, data la riscontrata carenza dei requisiti sostanziali»;«cessione del credito fiscale alla società appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da parte deicondomini committenti»; «monetizzazione del credito di imposta mediante cessione onerosada parte della società appaltatrice cessionaria a favore di terzi soggetti […] ovvero mediantecompensazione».2.1. L’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato ilprovvedimento cautelare è pertanto adeguata, avuto riguardo alla ontologica fluidità dellapresente fase procedimentale, ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze probatorie, senza illogicità evidenti o argomentazionicontraddittorie.L’apparato motivazionale risulta, dunque, impermeabile alle censure del ricorrente inordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giàesaminate dal giudice di merito; invero, il controllo di legittimità non concerne né laricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fontie la rilevanza e concludenza dei dati probatori (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Intema di misure cautelari personali, dunque, il ricorso per cassazione è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma nonanche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che sirisolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti,Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-0101). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere“all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova odiversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate» (così, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).2.2. Il primo, il secondo e il terzo motivo non sono, pertanto, consentiti, nella parte in cuisollecitano un nuovo apprezzamento circa la rilevanza e concludenza dei dati probatori, erisultano parimenti generici, in quanto fondati su una lettura parziale dell’ordinanzaimpugnata, e, comunque, infondati in punto di diritto, nei termini di seguito illustrati.3. Quanto al primo motivo, l’apparato argomentativo in tema di gravi indizi dicolpevolezza per i delitti di truffa aggravata, con ogni evidenza, non risulta carente omeramente apparente.Muovendo dalle medesime considerazioni del Giudice per le indagini preliminari, chenon dubitava della sussistenza del fumus, il Tribunale evidenzia – con ampio richiamo alla«convergente mole di emergenze indiziarie», in riferimento a ciascun cantiere – il caratteretotalmente fittizio di alcuni lavori (capi 1-2-8-9-10-11-15) e quello parzialmente fittizio di altri(capi 3-4-5-6-7-12-13-14); i giudici del merito cautelare, d’altronde, non dubitano dellapresenza di altri appalti in cui le opere sono state eseguite, ma ritengono il dato inidoneo asvalutare l’efficacia inferenziale del generale quadro indiziario, a partire dal consistentenumero di commesse accettate e non portate a compimento.Non si rilevano, pertanto, decisive discrasie rispetto al percorso giustificativo del primogiudice (e, peraltro, il ricorrente si limita a generiche contestazioni in ordine all’effettivo statodi avanzamento dei singoli lavori).4. Parimenti infondate le perplessità espresse nel secondo motivo in ordine allasussunzione dei fatti nella fattispecie di cui all’art. 640-bis cod. pen.4.1. A tale proposito, basti richiamare, in primo luogo, le informazioni provvisorie nn. 4-5/2006, relative alle decisioni delle Sezioni Unite in data 26/02/2026, rese nei procedimentiRG. 23971/25, Notaro, e RG. 23976/25, Mammano, e relative alla materia del “Superbonus110%” (sovrapponibile a quanto qui rileva, in merito alla sequenza delittuosa). Questa Corte,nella sua massima espressione nomofilattica, ha affermato che la costituzione di un creditodi imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parteinesistenti e con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sottoforma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d’imposta diimporto pari alla detrazione, integra il reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen, in formaconsumata.Per quel che concerne, nello specifico, il “[OSCURATO:PERSONA]”, è utile richiamare parimentile considerazioni già espresse da questa Sezione, in conformità alle indicazioni rinvenibilinella circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 29/11/2021, sullaricostruzione del quadro normativo, anche con i successivi interventi di contrasto alle frodi, esulla circostanza che l’opzione per lo sconto in fattura debba e possa riguardare solo quellaparte dei lavori che sono stati già eseguiti, in relazione a ciascuno stato di avanzamento deilavori (non più di due per ogni intervento complessivo e ciascuno riferito ad almeno il 30 percento del medesimo intervento) (Sez. 2, n. 8573 del 06/02/2026, Agliano, non mass.).4.2. Sulla scorta di questo viatico interpretativo (e ferma restando l’incensurabilità inquesta sede della ricostruzione dei fatti argomentatamente fondata sulla consapevoleaccettazione di «un numero oggettivamente non eseguibile di contratti di appalto a ridossodella scadenza del termine finale», a prescindere dalla formale liceità dello strumentonormativo utilizzato), risulta del tutto corretto il ragionamento dei giudici di merito, chevalorizzano, anche in ordine alle dinamiche del foro interno, l’ingente volume di fatture attiveemesse a ridosso del 31 dicembre 2021 e la brusca e definitiva interruzione di tutti i lavorisin dall’anno 2022, superando la tesi difensiva dell’effettiva conoscenza della crisi di liquiditàsoltanto nel 2023, con “l’incaglio” dei crediti fiscali. In tal modo, è stata creata, su baseperlopiù meramente documentale, una falsa rappresentazione della realtà, idonea a trarre ininganno gli uffici preposti al riconoscimento delle agevolazioni fiscali (credito di imposta al90%), condotta evidentemente riconducibile alla condotta di artificio ex art. 640 cod. pen.(Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, 285442-01).Le Sezioni Unite, come detto, hanno individuato il momento consumativo della truffaaggravata in una fase molto successiva alla semplice stipulazione del contratto di appaltodei lavori per il rifacimento dei prospetti.Nessuna rilevanza, infine, può darsi alla mancata contestazione per false fatturazioni,non solo in quanto scelta totalmente rimessa all’Autorità inquirente, ma soprattutto perché,nell’ipotesi accusatoria, l’indicazione della documentazione contabile nelle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe finalizzata a «evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto», maall’induzione in errore dell’Amministrazione finanziaria nei termini sopra descritti, oltre chealla perpetrazione del distinto reato tributario di cui al capo 16.5. Al contrario di quanto dedotto nel terzo motivo, le deduzioni dell’indagato non sonostate affatto trascurate dal Tribunale, ed anzi ad esse è stata fornita adeguata risposta.L’ordinanza del riesame, invero, prende ripetutamente in considerazione la consulenzatecnico-contabile allegata dalla difesa, ma non ne condivide le riflessioni e le conclusioni. Igiudici palermitani ritengono «ininfluente in termini liberatori […] la massiccia assunzione dipersonale dipendente registrata a partire dal mese di giugno 2021 e fino al mese di aprile2022 (123 unità di personale), a cui aveva però fatto seguito, nel corso dei mesi successivi,una drastica riduzione del personale fino a 9 unità», stigmatizzando, altresì l’impossibilità diverificare la corrispondenza degli importi delle spese per «”attrezzature e impianti specifici”[…] neppure quantificate nel loro esatto ammontare» rispetto a quanto riportato nellescritture contabili.È stata, così, motivatamente ribadita, nella pienezza della giurisdizione di merito, «lapalese inadeguatezza dell’assetto organizzativo ed economico-patrimoniale della societàappaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a far fronte alle simultanea esecuzione di unelevatissimo numero di commesse di lavori, tutte incamerate entro il 31.12.2021»,definitivamente riscontrata dal già descritto andamento dei lavori (non solo interrotti, ma«mai ripresi, come evincibile dallo smontaggio dei ponteggi»).6. Analogamente privo di confronto con il congruo apparato giustificativo dei giudicipalermitani risulta anche il quarto motivo, inerente al delitto tributario di indebitacompensazione (già previsto dall’art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e oggi dall’art.84, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173).Il Tribunale indica chiaramente come solo una parte dei crediti di imposta portati incompensazione, con modello F24 trasmesso il 16 dicembre 2022, per un ammontarecomplessivo di euro 779.263,82, fossero stati illecitamente ottenuti mediante le suaccennatecondotte truffaldine; in particolare, sono stati ipotizzati come non spettanti importi per untotale di euro 466.077,57. Si distingue così adeguatamente tra i crediti derivanti da lavoriregolarmente eseguiti e quelli meramente fittizi.Le deduzioni difensive sono state tenute in adeguate considerazione, ma con esitodiverso da quello invocato dall’indagato, disattendendo le obiezioni difensive (chesostenevano la liceità delle agevolazioni fiscali e ancoravano a un’epoca assai successival’irreversibile illiquidità), richiamando correttamente l’orientamento giurisprudenziale checolloca la consumazione del reato al momento in cui il contribuente presenta,a compensazione di propri debiti fiscali, crediti inesistenti o non spettanti, inoltrando l’ultimomodello F24 relativo all’anno d’imposta, strumento tipico di estinzione dell’obbligazionetributaria (Sez. 3, n. 15493 del 19/12/2024, dep. 2025, Frasca, Rv. 287988-01; Sez. 3, n.39478 del 25/06/2024, Barbarino, Rv. 287108-03; Sez. 3, n. 24254 del 14/02/2024, Bonicelli,Rv. 286560-01).7. Solo per quel che concerne le necessità cautelari, il Tribunale non ha condiviso leconclusioni del Giudice per le indagini preliminari.[OSCURATO:PERSONA] è consapevole del contrasto presente nella giurisprudenza di legittimità,talora in effetti in termini meno trancianti di quanto possa desumersi da una superficialelettura delle decisioni, in merito alla necessità di una motivazione cosiddetta “rafforzata”anche per l’appello cautelare che riformi in senso sfavorevole all’indagato la decisione dirigetto impugnata dalla parte pubblica.7.1. Alcune decisioni affermano che l’overturning cautelare non imporrebbe unamotivazione rafforzata, poiché sarebbe sufficiente che il Tribunale del riesame compia unavalutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittoriopieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto,diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione,oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice(cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593, che ha però temperato taleconclusione, precisando come, nel procedere ad una verifica, sia pure implicita, degliargomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, le ragioni fatte proprie dalTribunale debbano caratterizzarsi per una maggiore persuasività e credibilità razionale; Sez.3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982-04, muove dal diverso «standard cognitivo»che governa il procedimento incidentale, reputando necessario solo un confronto critico conil contenuto della pronunzia riformata, che deve essere vagliato e superato conargomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale. AncheSez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, Emmanuello, Rv. 269138, sottolinea come il differentecanone valutativo sia costituito dalla semplice gravità indiziaria e non dalla certezzaprocessuale della responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio, confermandotuttavia l’obbligatorietà di una verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno delladecisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazioneadottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione).Altro orientamento ravvisa, viceversa, in assenza di mutamenti del materiale probatorioacquisito, l’obbligatorietà di un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacunedimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragionidel provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata.Pur non essendo necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dellainsostenibilità della decisione riformata, ogni divergente valutazione adottata dal Tribunaledeve essere comunque dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto aquella riformata (Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283784-01; Sez. 1, n. 16029del 27/01/2016, Mautone, Rv. 266622-01. Nel medesimo solco interpretativo, Sez. 6, n.17581 del 08/02/2017, Pepe, Rv. 269827-01, ha però puntualizzato che, diversamente dallasentenza di condanna che riforma quella assolutoria, non è indispensabile una pienaconfutazione delle ragioni del provvedimento riformato).[OSCURATO:PERSONA], obliterando ogni scollamento meramente terminologico, ritiene nondimeno dinon poter contraddire, neppure solo formalmente, quest’ultima linea esegetica, avutoriguardo, in particolare, all’insegnamento costante del massimo consesso di legittimità intema di paradigmi minimi dell’onere argomentativo in caso di revirement rispetto allaprecedente decisione.In via generale, invero, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma di unprimo provvedimento favorevole all’indagato/imputato all’esito della relativa impugnazione,consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume unavalenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primogrado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logicirelativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferirealla decisione una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevoledubbio e di conferire alla decisione la maggiore solidità possibile. «La motivazione rinforzatapresuppone ed impone, innanzitutto, una cautela decisionale, cioè un’attenzione valutativa euna prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto didiritto sostanziale o processuale, ovvero per quel determinato aspetto della vicendagiuridica. Fare riferimento a una “motivazione rafforzata” significa attendersi un apparatogiustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice ètenuto a compiere nell’attività di giudizio» (Sez. 6, n. 22086 del 04/06/2021, Iaccarino, nonmass.; cfr. anche Sez. 2, n. 33544 del 30/05/2023, G., non mass.; Sez. 6, n. 51898 del11/07/2019, P., Rv. 278056-01; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082-01).Non può dunque che reputarsi imprescindibile un irrigidimento dell’onere motivazionalein capo al giudice dell’impugnazione, in un’ottica schiettamente argomentativa che prescindedai diversi canoni probatori del ragionevole dubbio ovvero della qualificata probabilità dicolpevolezza, prescritti per l’affermazione di responsabilità nel giudizio di cognizione o digravità indiziaria nell’incidente cautelare.In entrambi i casi, la presunzione di innocenza è superata dalla confutazione delpercorso logico-giuridico che aveva portato alla prima decisione, a séguito di unacontrapposizione di natura in primo luogo dialettica, diretta a superare i precedenti dubbisulla fondatezza delle accuse, illustrandone puntualmente le fratture della tenuta logicadell’apparato motivazionale ovvero l’erronea valutazione o il travisamento di dati probatori(cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01, in tema di obbligo, per ilgiudice dell’impugnazione, in sede di motivazione, di delineare le linee portanti del proprioalternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomentidella motivazione del provvedimento impugnato, dando conto delle ragioni della relativaincompletezza o incoerenza, tali da giustificarne la riforma. Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017,dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01, ha ribadito che, anche nel caso di ribaltamentoassolutorio di una precedente sentenza di condanna, il giudice di appello è tenuto a unpreciso onere motivazionale, dovendo offrire una motivazione puntuale e adeguata, chefornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata. Sez. U, n. 14426del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112-03, in motivazione, ha chiarito che l’ontologicacontraddittorietà della decisione sulla colpevolezza dell’imputato, derivante da due sentenzedal contenuto antitetico pur essendo entrambe fondate sulle medesime prove, è risolta dallacombinata applicazione dei principi del contraddittorio cartolare e della motivazionerafforzata. Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785-01, in motivazione, haulteriormente sottolineato come per una riforma in deterius non basti una diversa valutazionedi pari plausibilità rispetto alla lettura del primo giudice, occorrendo invece «una forzapersuasiva superiore». Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808-01, inmotivazione, infine, ha insistito sulla necessità di una particolare incisività del rafforzamentodelle argomentazioni motivazionali, idoneo a compensare l’eventuale sacrificio delcontraddittorio).preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità dicolpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione dellacertezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato (Sez. U, n. 36267 del30/05/2006, Spennato, Rv. 234598-01), e vieppiù tenuto conto dei persistenti rischisistematici di scivolamento del baricentro del procedimento verso la fase delle indagini (edelle eventuali vicende cautelari) in danno della ontologica centralità della fasedibattimentale e comunque del giudizio di cognizione, l’accoglimento dell’appello delPubblico Ministero avverso una decisione di rigetto da parte del Giudice per le indaginipreliminari non può che fondarsi su una struttura motivazionale in grado di resistere ai profilicritici evidenziati dal primo giudice. La correttezza, anche dialettica, della motivazione è ilprimo fondamento della correttezza della decisione e, in ogni caso, ne rappresentaun’insostituibile cartina di Tornasole in funzione del controllo endoprocessuale edextraprocessuale del provvedimento giurisdizionale, nella più profonda osservanza delprincipio scolpito dall’art. 111, sesto comma, Cost. (cfr. Sez. 2, n. 27388 del 08/05/2024,Stracuzzi, non mass.).7.2. Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari non aveva accolto larichiesta di misura, ritenendo inesistente il dedotto pericolo di reiterazione, tenuto conto delladistanza temporale dai fatti, tale da riflettersi anche sulle spinte antisociali dell’indagato, edel venir meno delle agevolazioni fiscali legate al “[OSCURATO:PERSONA]”.Il Tribunale del riesame si è confrontato esplicitamente con tutte queste divergentivalutazioni, laddove necessario, e le ha superate, singolarmente e complessivamente,all’esito di un serrato confronto critico connotato da maggiore persuasività e credibilitàrazionale e coerente con la disciplina codicistica e con la consolidata interpretazionegiurisprudenziale.In particolare, il tempo trascorso dalla commissione dei fatti per cui si procede nonpotrebbe dirsi particolarmente consistente, solo che si consideri, nei termini suaccennati, chel’intervenuta consumazione si è avuta solo con il conseguimento dell’ingiusto profitto (e noncon l’interruzione dei lavori) e che, per diversi capi di imputazione, la monetizzazione delBonus si è protratta sino a tempi recentissimi, «tanto che l’importo dei crediti giacenti nelcassetto fiscale fino al mese di febbraio 2025, pari ad euro 3.168.435,82, alla data diesecuzione del sequestro (15.10.2025), s’era ormai ridotto ad euro 41.753,68».Deponevano, altresì, per la sussistenza del periculum libertatis anche le modalità serialidell’azione delittuosa, indicative di competenze criminali unite a pervicacia, ancor oggispendibili in analoghe iniziative truffaldine in danno dello Stato nel medesimo comparto diriferimento.Questa prognosi infausta riposa su un ragionamento in linea con il consolidatoindirizzo di legittimità, secondo cui l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari nondeve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condottecriminose, di modo che il pericolo di reiterazione può essere legittimamente desunto dallemodalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo, ove persistano285217-01; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01; Sez. 4, n. 6797 del24/01/2013, Canessa, Rv. 254936-01).Il ribaltamento della pronuncia di rigetto delle richieste cautelari è, dunque, sorretto daun percorso giustificativo tale da ottemperare appieno agli oneri motivazionali imposti dalribaltamento contra reum della decisione del Giudice per le indagini preliminari.7.3. Il quinto motivo è, in conclusione, infondato.8. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]