CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24477/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del delitto di truffa nell'illecito civile dell'inadempimento contrattuale non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento sulla base della consolidata giurisprudenza (Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016; Rv. 268074); che la Corte d'Appello ritiene raggiunta piena prova circa la sussistenza dell'elemento rappresentativo e volitivo necessari ai fini del reato di cui all'art.640 cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno