CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11943/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MA, via A. Corelli 10 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]COMUNE [OSCURATO:PERSONA] CIRCEONumero registro generale 9730/2024Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 11943/2026-intimato-Data pubblicazione 30/04/2026avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7294/2023 depositata il14/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalPresidente dr. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] chiese al commissario per la liquidazione degli usi civici perLazio, Toscana ed Umbria l’accertamento della natura allodiale del terreno sitoin Comune di [OSCURATO:PERSONA], Foglio 12, part. 1289 della superficie di mq.2720 circa. Il convenuto, costituitosi ritualmente, chiese l’accertamento dellanatura civica del terreno medesimo.Successivamente le parti pervennero ad una conciliazione, che chiesero alCommissario di approvare, ai sensi dell’art. 29 ultimo comma legge n. 1766 del1927, e che prevedeva il pagamento – da parte dell’attore – dell’importo di €2.230,40. Il suddetto pagamento fu effettuato, ma il [OSCURATO:PERSONA], ritenendoincongrua l’indennità concordata, ricusò l’omologazione, accertando la naturademaniale del terreno.[OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame, che veniva respinto dalla Corted’appello di Roma, con sentenza n. 7294, depositata il 14 novembre 2023.In particolare, i giudici di secondo grado rilevavano che l’approvazione delCommissario costituiva una condizione di efficacia del negozio, in mancanzadella quale non si sarebbe realizzato alcun trasferimento. Inoltre, ilcommissario avrebbe realizzato una forma di controllo sull’attività negoziale,non limitata alla verifica della regolarità formale, ma estesa alla valutazionedella conformità dell’atto agli interessi pubblici, ossia agli interessi dei cives.Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di un unico motivo. Inprossimità dell’adunanza è stata depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Numero registro generale 9730/2024Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 11943/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 30/04/2026Con l’unico, articolato motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 9 e 11 della legge n. 1766 del 1927, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c.La Corte d’appello avrebbe avallato – con una motivazione generica - ladecisione del [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe indebitamente pronunciatosull’incongruità del canone concordato fra le parti, ponendolo a fondamento delrigetto della conciliazione. Inoltre, poiché la conciliazione era stata ratificata incirca altri 800 casi sottoscritti dal Comune per terreni similari inseriti nelmedesimo comprensorio, il Gabrieli nessuna prova avrebbe dovuto offrire circal’identità dei fondi e della procedura applicata.Il motivo è fondato.La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha ritenuto che la peculiarefunzione di omologazione della conciliazione rinvenga il suo fondamento nellaparticolare delicatezza e complessità della materia, specie avuto riguardo allamutata funzione dei diritti d’uso civico, e giustifichi appieno il permanere delpotere in capo al commissario che procede, peraltro in relazioneall’accertamento della qualitas soli e con esclusione del sindacato di merito. Inaltri termini, deve reputarsi il potere del commissario di rifiutarel’omologazione e dar corso al giudizio, ove il raggiunto patto risulti lesivo dinorme imperative (Sez. U. n. 1901 del 27 gennaio 2025).Nella specie il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato: “L’ipotesi conciliativa, auspicataanche da chi scrive in una prima fase procedurale, è esperibile, ma nonostanteche sul terreno di cui si tratta non esista alcun manufatto, appare arduoqualificarlo sotto il profilo del valore meramente agricolo: tale terreno è infattiinserito nel tessuto urbano di [OSCURATO:PERSONA] ed è di modesta estensione,mq. 2.720, del tutto insufficiente per qualsiasi coltivazione e di un ancorminima rilevanza agraria. Si tratta di un fazzoletto di terra che al più puòessere adibito ad orto. Di qui l’impossibilità di pervenire ad una conciliazione alprezzo indicato dalla parte, appena 2.230,40 Euro calcolato secondo parametriprettamente agrari. Nessun calcolo è stato operato circa il presumibile valoreNumero registro generale 9730/2024Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 11943/2026Data pubblicazione 30/04/2026edificatorio. Una prudente ed equa valutazione a ristoro della mancatautilizzazione per decenni del terreno di cui si tratta da parte della collettività diSan [OSCURATO:PERSONA] avrebbe imposto ben più alta valutazione. Per le ragionisopra esposte il terreno ha ancora natura demaniale civica e spetta allacollettività sanfeliciana”.La Corte d’appello ha ritenuto che il controllo da parte del [OSCURATO:PERSONA] non silimiti a verificare la conformità dell’atto in sé stesso ma debba estendersiall’accertamento della conformità dell’atto agli interessi pubblici, aggiungendo“E’ evidente che ove la somma concordata nell’atto di conciliazione per iltrasferimento dal Comune al privato del bene civico sia incongrua rispetto aivalori di mercato viene ad essere leso l’interesse dei cives”.Tuttavia, se si considerano i limiti entro cui si deve svolgere l’indagine delCommissario (la qualitas soli e non il merito), è evidente come la valutazionecirca la congruità del prezzo appartenga al merito dell’atto, oltre tutto a frontedi una valutazione di congruità già effettuata dal proprietario pubblico.In definitiva, la valutazione circa la consistenza del prezzo stabilito ai fini dellaconciliazione esorbita dalle competenze del [OSCURATO:PERSONA] agli usi civici.In relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata deve essere cassataed il giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’appello di Roma in diversacomposizione, regolerà altresì il governo delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diRoma, in diversa composizione.Così deciso in Roma il 29 aprile 2026, nella camera di consiglio della 2 SezioneCivile.IL PRESIDENTEMauro MocciNumero registro generale 9730/2024Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 11943/2026Data pubblicazione 30/04/2026