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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26043/2022

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o la seguente ORDINANZA i G.-EU O CD l sul ricorso 29189-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - .ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Edilimpianti, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. CASTIGLIONE 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - CatitfarkOITCritC - avverso la sentenza n. 1508/24/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 14/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 1508/24/2020 della CTR per la Campania con cui è stato rigettato l'appello dell'Ufficio, relativo ad un atto impositivo emesso per indebita applicazione del regime del reverse ,-harge da parte del cedente in relazione all'anno d'imposta 2011.

Secondo la CTR, invero, l'Amministrazione non avrebbe fornito la prova della sua pretesa erariale (omesso versamento dell'IVA al 22% da parte del cessionario) oltre ad aver basato il proprio accertamento su operazioni relative al diverso anno d'imposta 2013.

Resiste con tempestivo controricorso il contribuente.

Il ricorso è affidato a due motivi.

In prossimità dell'adunanza il patrono erariale ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 17, co. 1 e 6, lett. a:), d.P.R. n. 633/1972, 2697, co. 2, c.c. e 6, co. 9 bis 2 d.lgs. n. d.lgs. n. 471/1997 per non essersi la CTR avveduta che era onere del contribuente- cedente dare la prova che il cessionario [OSCURATO:PERSONA] s_.p.a. avesse effettivamente versato l'imposta, come peraltro dallo stesso dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado.

Ric. 2020 n. 29189 sez.

MT - od. 21-06-2022 -2- Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, il patrono erariale deduce censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e 132, n. 4, c.p.c. per non aver la motivazione della sentenza raggiunto lo "standard minimo" imposto dalle norme indicate.

In sostanza afferma che la CTR non avrebbe spiegato per quale motivo ha ritenuto che fosse onere dell'Ufficio fornire la prova della pretesa erariale (mancato versamento IVA) anziché attribuire al contribuente-cedente l'onere di dimostrare l'effettivo versamento del tributo da parte del cessionario.

Atteso che non sussistono i presupposti di evidenza decisoria di cui all'art. 375 c.p.c., la trattazione dell'affar dev'essere rinviata alla V Sezione di questa Corte.

Pertanto, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo con trasmissione degli atti alla V Sezione di questa Corte; PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda la cancelleria alla trasmissione degli atti alla Quinta Sezione civile di qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA i G.-EU O CD l sul ricorso 29189-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - .ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Edilimpianti, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. CASTIGLIONE 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - CatitfarkOITCritC - avverso la sentenza n. 1508/24/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 14/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 1508/24/2020 della CTR per la Campania con cui è stato rigettato l'appello dell'Ufficio, relativo ad un atto impositivo emesso per indebita applicazione del regime del reverse ,-harge da parte del cedente in relazione all'anno d'imposta 2011. Secondo la CTR, invero, l'Amministrazione non avrebbe fornito la prova della sua pretesa erariale (omesso versamento dell'IVA al 22% da parte del cessionario) oltre ad aver basato il proprio accertamento su operazioni relative al diverso anno d'imposta 2013. Resiste con tempestivo controricorso il contribuente. Il ricorso è affidato a due motivi. In prossimità dell'adunanza il patrono erariale ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 17, co. 1 e 6, lett. a:), d.P.R. n. 633/1972, 2697, co. 2, c.c. e 6, co. 9 bis 2 d.lgs. n. d.lgs. n. 471/1997 per non essersi la CTR avveduta che era onere del contribuente- cedente dare la prova che il cessionario [OSCURATO:PERSONA] s_.p.a. avesse effettivamente versato l'imposta, come peraltro dallo stesso dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado. Ric. 2020 n. 29189 sez. MT - od. 21-06-2022 -2- Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, il patrono erariale deduce censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e 132, n. 4, c.p.c. per non aver la motivazione della sentenza raggiunto lo "standard minimo" imposto dalle norme indicate. In sostanza afferma che la CTR non avrebbe spiegato per quale motivo ha ritenuto che fosse onere dell'Ufficio fornire la prova della pretesa erariale (mancato versamento IVA) anziché attribuire al contribuente-cedente l'onere di dimostrare l'effettivo versamento del tributo da parte del cessionario. Atteso che non sussistono i presupposti di evidenza decisoria di cui all'art. 375 c.p.c., la trattazione dell'affar dev'essere rinviata alla V Sezione di questa Corte. Pertanto, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo con trasmissione degli atti alla V Sezione di questa Corte; PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda la cancelleria alla trasmissione degli atti alla Quinta Sezione civile di qu
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