CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2021
Cassazione n. 39773/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Cron. Rep. O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al n. RG e proposto da: C.C. 09/06/2021 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rionero del Vulture via G. Marconi 76; - ricorrente - nei confronti di Questura di Potenza, in persona del Questore pro tempore e Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore; - resistenti - 2021 avverso la ordinanza depositata dal Giudice di pace di Melfi emessa all’udienza del 4 aprile 2018 di convalida del 1 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 12213/2018 Numero sezionale 5400/2021 provvedimento di proroga del trattenimento; Numero di raccolta generale 39773/2021 Data pubblicazione 13/12/2021 sentita la relazione in camera di consiglio del relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] cittadino nigeriano avverso il provvedimento di convalida della richiesta di proroga del trattenimento presso il CPR di [OSCURATO:PERSONA] emesso dal Giudice di pace di Melfi all’udienza in camera di consiglio del 4 aprile 2018 fissata per la convalida. Non svolgono difese le amministrazioni intimate. Il ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso: a) difetto di motivazione del provvedimento di convalida della proroga (violazione art. 360 nn. 3-4-5 c.p.c.); b) violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione ai termini previsti per il trattenimento; c) omessa comunicazione della richiesta di proroga al ricorrente e omessa traduzione degli atti – violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c.; d) violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 13 c. 7 del d.lgs n. 286/1998 – omessa traduzione nella lingua madre del ricorrente, e del n. 5 dello stesso art. 360 – omessa verifica della lingua madre e della comprensione della lingua italiana – violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Ritenuto che Il primo motivo di ricorso è fondato essendosi limitato 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 12213/2018 Numero sezionale 5400/2021 Numero di raccolta generale 39773/2021 il giudice di pace a rendere la seguente motivazione, a Data pubblicazione 13/12/2021 fronte delle contestazioni della difesa del ricorrente, “ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998 convalida la richiesta del Questore di proroga del trattenimento”. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo del ricorso, restando assorbiti i successivi, e la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di pace di Melfi in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri tre, cassa il provvedimento di convalida del tratte nimento e rinvia al Giudice di pace di Melfi, in persona di di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A