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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 22863/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4085-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistente- avverso la sentenza n. 2885/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 04085 sez.

ML - ud. 24-05-2022 -2- Rg. 4085/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma con sentenza n. 2885/2020 accoglie parzialmente l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale della medesima sede, che aveva dichiarato la nullità del ricorso proposto al fine di far accertare la nullità di numerose cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate e rappresentate in estratti ruolo allegati al ricorso e di far altresì accertare l'avvenuta prescrizione del credito dalle stesse portato, rilevando l'inidoneità delle allegazioni poste a fondamento del ricorso.

2. I Giudici di seconde cure dichiarano, in riforma parziale della sentenza impugnata, l'illegittimità di alcune cartelle esattoriali con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, accogliendo le doglianze della Piccioni in ordine alla dichiarazione di nullità del ricorso di primo grado, rilevando che la domanda contenuta nel ricorso fosse sufficientemente determinata in relazione al petitum e dichiarando maturata la prescrizione in ordine alle cartelle riferibili agli anni dal 2000 al 2009, essendo ormai spirato alla data di instaurazione del giudizio di primo grado il termine breve quinquennale previsto per i crediti contributivi.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi.

4. L'Agenzia delle Entrate e l'[OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva id,cruicyio -er /PeS 01-e3-zi lv 2-tLecerz, [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc e art. 2943 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, laddove la Corte territoriale, pur avendo rilevando che l'Agenzia delle Entrate non aveva fornito la prova della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito impugnati attraverso l'estratto di ruolo, ha ritenuto di potersi pronunciare nel merito sulla prescrizione dei crediti portati dagli atti impugnati anche in assenza di domanda riconvenzionale.

3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dal momento che non risultava che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse proposto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere, a prescindere dall'annullamento della cartella, la condanna della ricorrente al pagamento delle somme portati dagli atti impugnati.

4. Il primo articolato motivo di ricorso è infondato.

5. Deve esaminarsi preliminarmente il profilo di censura inerente all'omessa prova della notifica della cartella e degli avvisi di addebito, che, secondo la ricostruzione della ricorrente, avrebbe dovuto impedire la pronuncia nel merito da parte della Corte territoriale.

6. Esso non può essere accolto.

7. La Corte territoriale si è, infatti, conformata al consolidato principio secondo cui nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto.(Cass. n. 3269/2009; Cass. n. 4225/2018; Cass. n. 22292/2019).

8. L'ulteriore doglianza relativa alla circostanza che la Corte territoriale si sia pronunciata nel merito della prescrizione, sebbene la resistente non abbia proposto domanda riconvenzionale, viene affrontata da entrambi i motivi di ricorso, che possono, pertanto, essere trattati congiuntamente.

9. Questa Suprema Corte ha in più occasioni affermato che non sussiste la necessità di una tempestiva domanda dell'ente previdenziale, al fine di sollecitare la cognizione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, in ordine alla sussistenza dell'obbligazione previdenziale.

10. La Corte territoriale, quindi, si è uniformata al consolidato principio secondo cui l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è un'opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna JA specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella. (Cass.n. 17858/2018; Cass. n. 1558/2020).

11. Parimenti non degno di pregio l'ulteriore profilo di censura relativo all'individuazione del dies a quo della prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle riferibili agli anni dal 2010 al 2013.

12. Si deve ribadire che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito.

13. Tuttavia, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa.

14. Pertanto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa. (Cass. n. 27950/2018)

15. I giudici hanno correttamente affermato che, nel caso di specie, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

16. Quindi, la prescrizione del diritto al recupero dei contributi non versati decorre dalla data di scadenza dell'ultimo giorno utile per il versamento del contributo che si assume non versato.

17. Pertanto, essa non può reputarsi decorsa alla data di instaurazione del presente giudizio, avvenuta con ricorso depositato in data 18/2/2016,

18. Alla stregua di quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.

19. Nulla via disposto in ordine alle spese di lite non essendo stata svolta dall'ADER e dall'[OSCURATO:PERSONA] attività difensiva.

20. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4085-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistente- avverso la sentenza n. 2885/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 04085 sez. ML - ud. 24-05-2022 -2- Rg. 4085/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con sentenza n. 2885/2020 accoglie parzialmente l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale della medesima sede, che aveva dichiarato la nullità del ricorso proposto al fine di far accertare la nullità di numerose cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate e rappresentate in estratti ruolo allegati al ricorso e di far altresì accertare l'avvenuta prescrizione del credito dalle stesse portato, rilevando l'inidoneità delle allegazioni poste a fondamento del ricorso. 2. I Giudici di seconde cure dichiarano, in riforma parziale della sentenza impugnata, l'illegittimità di alcune cartelle esattoriali con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, accogliendo le doglianze della Piccioni in ordine alla dichiarazione di nullità del ricorso di primo grado, rilevando che la domanda contenuta nel ricorso fosse sufficientemente determinata in relazione al petitum e dichiarando maturata la prescrizione in ordine alle cartelle riferibili agli anni dal 2000 al 2009, essendo ormai spirato alla data di instaurazione del giudizio di primo grado il termine breve quinquennale previsto per i crediti contributivi. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. 4. L'Agenzia delle Entrate e l'[OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva id,cruicyio -er /PeS 01-e3-zi lv 2-tLecerz, [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc e art. 2943 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, laddove la Corte territoriale, pur avendo rilevando che l'Agenzia delle Entrate non aveva fornito la prova della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito impugnati attraverso l'estratto di ruolo, ha ritenuto di potersi pronunciare nel merito sulla prescrizione dei crediti portati dagli atti impugnati anche in assenza di domanda riconvenzionale. 3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dal momento che non risultava che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse proposto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere, a prescindere dall'annullamento della cartella, la condanna della ricorrente al pagamento delle somme portati dagli atti impugnati. 4. Il primo articolato motivo di ricorso è infondato. 5. Deve esaminarsi preliminarmente il profilo di censura inerente all'omessa prova della notifica della cartella e degli avvisi di addebito, che, secondo la ricostruzione della ricorrente, avrebbe dovuto impedire la pronuncia nel merito da parte della Corte territoriale. 6. Esso non può essere accolto. 7. La Corte territoriale si è, infatti, conformata al consolidato principio secondo cui nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto.(Cass. n. 3269/2009; Cass. n. 4225/2018; Cass. n. 22292/2019). 8. L'ulteriore doglianza relativa alla circostanza che la Corte territoriale si sia pronunciata nel merito della prescrizione, sebbene la resistente non abbia proposto domanda riconvenzionale, viene affrontata da entrambi i motivi di ricorso, che possono, pertanto, essere trattati congiuntamente. 9. Questa Suprema Corte ha in più occasioni affermato che non sussiste la necessità di una tempestiva domanda dell'ente previdenziale, al fine di sollecitare la cognizione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, in ordine alla sussistenza dell'obbligazione previdenziale. 10. La Corte territoriale, quindi, si è uniformata al consolidato principio secondo cui l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è un'opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna JA specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella. (Cass.n. 17858/2018; Cass. n. 1558/2020). 11. Parimenti non degno di pregio l'ulteriore profilo di censura relativo all'individuazione del dies a quo della prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle riferibili agli anni dal 2010 al 2013. 12. Si deve ribadire che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito. 13. Tuttavia, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa. 14. Pertanto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa. (Cass. n. 27950/2018) 15. I giudici hanno correttamente affermato che, nel caso di specie, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi. 16. Quindi, la prescrizione del diritto al recupero dei contributi non versati decorre dalla data di scadenza dell'ultimo giorno utile per il versamento del contributo che si assume non versato. 17. Pertanto, essa non può reputarsi decorsa alla data di instaurazione del presente giudizio, avvenuta con ricorso depositato in data 18/2/2016, 18. Alla stregua di quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato. 19. Nulla via disposto in ordine alle spese di lite non essendo stata svolta dall'ADER e dall'[OSCURATO:PERSONA] attività difensiva. 20. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a
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