CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 1987
Cassazione n. 16798/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0456PQ9) nato il 17/06/1987 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 42184_23 Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso VElbouinany Cherki ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché concernente il trattamento punitivo, avendo la sentenza, con adeguato esame delle doglianze difensive e non illogica motivazione, dato atto delle ragioni fondanti il diniego di concessione; ritenuto infatti che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900); osservato altresì che il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compete alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione. Peraltro, nel menzionato giudizio il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficiente a riconoscerlo ovvero ad escluderlo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419). rilevato che, sulla scorta di tali principi, la Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle menzionate attenuanti in ragione dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili a tal fine ed evidenziando, di contro, gli elementi fondanti il diniego: il rinvenimento di materiale per il confezionamento della sostanza e la pesatura della stessa, il dato del principio attivo della sostanza detenuta ed il numero di dosi ricavabili (cfr. pag. 3); considerato altresì che non è stato altresì specificamente contestato il passaggio della sentenza impugnata nella parte in cui, riassumendo i motivi di gravame, non è stato fatto cenno alcuno alla pretesa valorizzazione, al fine del conseguimento della speciale benevolenza di cui all'art. 62-bis cod. pen., della condotta processuale dell'imputato (cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e altri, Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066), sì che la questione non può essere dedotta per la prima volta in questa sede; rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso per la sua manifesta infondatezza e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consiglier