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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11970/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Udine in relazione al delitto di cui all'art. 590 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Udine il 6 novembre 2019.

In data 14 febbraio 2022 è pervenuta memoria difensiva con sviluppo delle argomentazioni a sostegno dell'impugnazione.

Con riguardo all'unico motivo di censura, concernente il vizio motivazionale inerente alla applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, si osserva che il giudice di merito ha fornito puntuale indicazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di applicare la massima sanzione accessoria, segnatamente le modalità del sinistro e l'entità delle lesioni permanenti subite dalla persona offesa.

Il ricorso tende a ottenere una diversa valutazione in fatto, a fronte di una sentenza rispettosa del principio già affermato dalla Corte di legittimità a mente del quale l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, anche con riferimento alla scelta tra revoca e sospensione della patente, deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n.13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 estensore Il/Presidente S rao [OSCURATO:PERSONA] ;Salvo : I i )1} DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Udine in relazione al delitto di cui all'art. 590 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Udine il 6 novembre 2019. In data 14 febbraio 2022 è pervenuta memoria difensiva con sviluppo delle argomentazioni a sostegno dell'impugnazione. Con riguardo all'unico motivo di censura, concernente il vizio motivazionale inerente alla applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, si osserva che il giudice di merito ha fornito puntuale indicazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di applicare la massima sanzione accessoria, segnatamente le modalità del sinistro e l'entità delle lesioni permanenti subite dalla persona offesa. Il ricorso tende a ottenere una diversa valutazione in fatto, a fronte di una sentenza rispettosa del principio già affermato dalla Corte di legittimità a mente del quale l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, anche con riferimento alla scelta tra revoca e sospensione della patente, deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n.13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 estensore Il/Presidente S rao [OSCURATO:PERSONA] ;Salvo : I i )1} DEPOSITATO
Sentenza Cassazione n. 11970/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris