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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 luglio 1971

Cassazione n. 35745/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza emessa dal Tribunale di Messina, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 256, comma 1 lettera a) D.Ivo n.152 del 2006, per aver effettuato attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non pericoloso in assenza di autorizzazione.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza emessa dal Tribunale di Messina, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 256, comma 1 lettera a) D.Ivo n.152 del 2006, per aver effettuato attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non pericoloso in assenza di autorizzazione. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 35745/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris