CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10643/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante de qua (si vedano le pagg. 1-2 della sentenza impugnata) in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di rapina, ricorrono gli estremi dell'aggravante del travisamento, ai sensi dell'art. 628, comma terzo, n. 1), cod. pen., nel caso in cui l'agente indossi una mascherina, non rilevando, in contrario, che l'uso della stessa sia prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, atteso che la parziale copertura del volto mediante la mascherina è funzionale al compimento dell'azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile» (Sez. 2, n. 1712 del 03/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282517 — 01); Quanto alla possibilità di escludere l'aggravante del travisamento del volto in relazione all'obbligo di indossare la mascherina in conseguenza della emergenza pandemica, deve rilevarsi che il travisamento medesimo risulta essere stato materialmente collegato alla commissione del delitto e comunque idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell'autore del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 56937 del 20/11/2017 Rv. 271667 - 01). La presenza di un evidente nesso di necessaria occasionalità con il fatto illecito contestato esclude la possibilità di ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere come già rilevato con la sentenza di questa Sezione n. 1712 del 3/11/2021. ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato attesa la loro concessione da parte del giudice di prime cure, come equivalenti alla ritenuta aggravante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de