CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023
Cassazione n. 43111/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione averso la sentenza in epigrafe indicata deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 10, comma secondo, D.L. n. 14 del 2017, deducendo che la presenza dell'imputato nell'area di parcheggio a lui preclusa dal Questore di Milano, non ha determinato alcuna situazione di pericolo per la sicurezza pubblica, non essendo state realizzate condotte estorsive connesse all'attività di parcheggiatore abusivo, e trattandosi di una condotta non reiterata. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato, in linea di fatto, che l'imputato è stato sorpreso, per almeno due volte nel periodo oggetto del divieto, nel tratto di zona della città di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il cui accesso gli era stato inibito con provvedimento del Questore per un anno. Correttamente poi il giudice a quo ha precisato che la condotta contestata, verificatasi almeno due volte, consiste nella mera violazione dell'ordine del Questore di accedere nella predetta zona, a prescindere dal concreto verificarsi di una situazione di pericolo per la sicurezza urbana dei cittadini e degli utenti della strada, posto che la norma si limita a punire il contravventore del divieto, ed ha evidenziato della condotta. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il P