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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20396/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in data 12 Ottobre 2020, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli in data 11/01/2018 appellata dall' imputato [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il fatto contestato al capo a) quale ipotesi di estorsione tentata, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell' imputato per essersi il reato estinto per prescrizione e stante I' intervenuta rinunzia alla costituzione ad opera della parte civile [OSCURATO:PERSONA] revocava la statuizioni civili.

2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, impugna la suindicata sentenza formulando cinque motivi.LY'

2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione nella forma tentata.

Assume che la corte di appello, nel pervenire alle proprie conclusioni circa la configurabilità di detto reato, non aveva adeguatamente valutato la questione della attendibilità del narrato della persona offesa e della teste Valente.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge quanto alla ritenuta configurabilità del reato di estorsione tentata.

Assume che, nella specie, i giudici di merito non avevano considerato che nel caso in esame era totalmente mancata la prova dell'esistenza dell'elemento psicologico del reato di estorsione, difettando, peraltro, ogni dimostrazione dell'incamerannento da parte dell'imputato di un ingiusto profitto.

2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva.

Rileva che la corte di appello non aveva ritenuto di dover valutare la prodotta documentazione volta a comprovare l'assoluta inattendibilità del narrato della P.O.

2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata adozione di una pronunzia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Osserva che, difettando ogni prova di una condotta estorsiva, andava emessa una pronunzia di proscioglimento nel merito.

2.5. Con il quinto lamenta "carenza assoluta di motivazione in relazione alla conferma delle statuizioni civili, revocate soltanto a seguito della revoca della costituzione di parte civile".

Evidenzia che, pure, in presenza di una rinunzia alla costituzione di parte civile la corte di appello avrebbe dovuto motivare circa la "ipotetica conferma delle statuizioni civili anche in caso di declaratoría di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ciò in quanto... la vicenda investe altre ed ulteriori problematiche ancora oggetto di verifiche in sede giurisdizionale". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati.

Osserva la Corte che stante la intervenuta declaratoria di prescrizione del reato da parte della corte di appello ed in ragione della revoca delle statuizioni civili occorre richiamare il principio di diritto per cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ()culi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nel caso in esame, contrariamente a quanto contestato dalla difesa del ricorrente, la pronunzia della corte di appello si appalesa immune da censure avendo i giudici di merito spiegato con motivazione adeguata e priva di aporie logico-giuridiche (v. ff. 3/7) come molteplici elementi fattuali emersi nel corso del giudizio attestavano in modo inequivocabile i comportamenti illeciti del predetto imputato, precisando come agli atti del giudizio era emersa anche la prova della carenza di qualsiasi documentazione a fondamento delle pretese economiche "così esose" da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della persona offesa I giudici di merito, in ordine alla condotta estorsiva nella forma tentata in questione, hanno richiamato oltre alle dichiarazioni della persona offesa - la cui attendibilità è stata ampiamente vagliata e positivamente riscontrata sia dai giudici di primo che da quelli di secondo grado - le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] (ritenuta parimenti pienamente attendibile in ragione del carattere univoco e circostanziato del narrato della stessa), pure, evidenziando la irrilevanza delle deposizioni a discarico.

Il ragionamento dei giudici di merito non risulta, pervero, inficiato dalle difese del ricorrente ove si evidenzi, in particolare, che lo stesso oltre a richiedere una rivisitazione delle risultanze istruttorie - certamente preclusa in questa sede - lamenta, sotto il profilo della "mancata assunzione di una prova decisiva", l' omessa disamina della documentazione prodotta idonea, a dire della difesa, a confermare la tesi della inattendibilità del narrato della vittima della [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia risulta di tutta evidenza che la medesima prospettazione del ricorrente lungi dal legittimare una pronunzia di proscioglimento ex art. 129, comma 2 cod. proc. pen. corrobora, invero, l'idea dell'assenza di una prova "evidente" di non colpevolezza dell'imputato.

Occorre, del resto, ricordare che le Sezioni Unite nella citata sentenza n. 35490 del 28/05/2009 hanno esaminato il problema dell'ambito del sindacato, in sede di legittimità, sui vizi della motivazione, in presenza di cause di estinzione del reato, del quale avevano già avuto modo di occuparsi in passato (avevano, infatti, già affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto l'inevitabile rinvio della causa al giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento risulterebbe comunque incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato: Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192471).

In linea con l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza intervenuta successivamente sulla questione (Sez. 5, n. 7718 del 24/06/1996, P.M. in proc.

Battaglia, Rv. 205548; Sez. 2, n. 15470 del 06/03/2003, Craxi e altri, Rv. 224290; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003, dep. 2004, P.G.

Napoli, Balsano e altri, Rv. 227098; Sez. 3, n. 24327 del 04/05/2004, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228973; Sez. 6, n. 40570 del 29/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241317; Sez. 4, n. 14450 del 19/03/2009, Stafissi, Rv. 244001), il principio è stato ribadito (sostanzialmente nei medesimi termini, come è confermato dalle quasi speculari massime estratte dalle due citate decisioni delle Sezioni Unite) anche dalla sentenza Tettamanti, a parere della quale la Suprema Corte, ove rilevi la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevare eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione impugnata, poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della predetta causa di estinzione del reato, ed alla conseguente declaratoria.

I princìpi di diritto appena enunciati comportano, pertanto, la non rilevabilità in questa sede dei dedotti eventuali vizi di motivazione della decisione impugnata (il Civita ha lamentato, invero, "carenza e/o contraddittorietà della motivazione", "omesso esame della attendibilità della dichiarante" evidente apparendo che la motivazione della sentenza impugnata non risulta del tutto carente né meramente apparente ma, per contro, si presenta congrua e logica, non essendo stata, del resto, proposta dal suindicato imputato valida e tempestiva rinunzia alla prescrizione tale da consentire di rimettere al giudice di merito una nuova valutazione del fatto).

Peraltro e come già sopra accennato, parte ricorrente, sotto il profilo dei vizi di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà ed inammissibilmente con i motivi del ricorso come sopra riassunti di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in presenza di una causa di estinzione del reato mentre non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, cit.).

3. In ordine all' ultimo motivo del ricorso non può che rilevarsi l'inammissibilità della censura per carenza di interesse: a fronte della revoca delle statuizioni civili il ricorrente non ha, infatti, nulla di cui dolersi quanto agli aspetti civilistici della vicenda.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inannmissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in data 12 Ottobre 2020, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli in data 11/01/2018 appellata dall' imputato [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il fatto contestato al capo a) quale ipotesi di estorsione tentata, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell' imputato per essersi il reato estinto per prescrizione e stante I' intervenuta rinunzia alla costituzione ad opera della parte civile [OSCURATO:PERSONA] revocava la statuizioni civili. 2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, impugna la suindicata sentenza formulando cinque motivi.LY' 2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione nella forma tentata. Assume che la corte di appello, nel pervenire alle proprie conclusioni circa la configurabilità di detto reato, non aveva adeguatamente valutato la questione della attendibilità del narrato della persona offesa e della teste Valente. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge quanto alla ritenuta configurabilità del reato di estorsione tentata. Assume che, nella specie, i giudici di merito non avevano considerato che nel caso in esame era totalmente mancata la prova dell'esistenza dell'elemento psicologico del reato di estorsione, difettando, peraltro, ogni dimostrazione dell'incamerannento da parte dell'imputato di un ingiusto profitto. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva. Rileva che la corte di appello non aveva ritenuto di dover valutare la prodotta documentazione volta a comprovare l'assoluta inattendibilità del narrato della P.O. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata adozione di una pronunzia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Osserva che, difettando ogni prova di una condotta estorsiva, andava emessa una pronunzia di proscioglimento nel merito. 2.5. Con il quinto lamenta "carenza assoluta di motivazione in relazione alla conferma delle statuizioni civili, revocate soltanto a seguito della revoca della costituzione di parte civile". Evidenzia che, pure, in presenza di una rinunzia alla costituzione di parte civile la corte di appello avrebbe dovuto motivare circa la "ipotetica conferma delle statuizioni civili anche in caso di declaratoría di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ciò in quanto... la vicenda investe altre ed ulteriori problematiche ancora oggetto di verifiche in sede giurisdizionale". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati. Osserva la Corte che stante la intervenuta declaratoria di prescrizione del reato da parte della corte di appello ed in ragione della revoca delle statuizioni civili occorre richiamare il principio di diritto per cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ()culi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso in esame, contrariamente a quanto contestato dalla difesa del ricorrente, la pronunzia della corte di appello si appalesa immune da censure avendo i giudici di merito spiegato con motivazione adeguata e priva di aporie logico-giuridiche (v. ff. 3/7) come molteplici elementi fattuali emersi nel corso del giudizio attestavano in modo inequivocabile i comportamenti illeciti del predetto imputato, precisando come agli atti del giudizio era emersa anche la prova della carenza di qualsiasi documentazione a fondamento delle pretese economiche "così esose" da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della persona offesa I giudici di merito, in ordine alla condotta estorsiva nella forma tentata in questione, hanno richiamato oltre alle dichiarazioni della persona offesa - la cui attendibilità è stata ampiamente vagliata e positivamente riscontrata sia dai giudici di primo che da quelli di secondo grado - le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] (ritenuta parimenti pienamente attendibile in ragione del carattere univoco e circostanziato del narrato della stessa), pure, evidenziando la irrilevanza delle deposizioni a discarico. Il ragionamento dei giudici di merito non risulta, pervero, inficiato dalle difese del ricorrente ove si evidenzi, in particolare, che lo stesso oltre a richiedere una rivisitazione delle risultanze istruttorie - certamente preclusa in questa sede - lamenta, sotto il profilo della "mancata assunzione di una prova decisiva", l' omessa disamina della documentazione prodotta idonea, a dire della difesa, a confermare la tesi della inattendibilità del narrato della vittima della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia risulta di tutta evidenza che la medesima prospettazione del ricorrente lungi dal legittimare una pronunzia di proscioglimento ex art. 129, comma 2 cod. proc. pen. corrobora, invero, l'idea dell'assenza di una prova "evidente" di non colpevolezza dell'imputato. Occorre, del resto, ricordare che le Sezioni Unite nella citata sentenza n. 35490 del 28/05/2009 hanno esaminato il problema dell'ambito del sindacato, in sede di legittimità, sui vizi della motivazione, in presenza di cause di estinzione del reato, del quale avevano già avuto modo di occuparsi in passato (avevano, infatti, già affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto l'inevitabile rinvio della causa al giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento risulterebbe comunque incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato: Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192471). In linea con l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza intervenuta successivamente sulla questione (Sez. 5, n. 7718 del 24/06/1996, P.M. in proc. Battaglia, Rv. 205548; Sez. 2, n. 15470 del 06/03/2003, Craxi e altri, Rv. 224290; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003, dep. 2004, P.G. Napoli, Balsano e altri, Rv. 227098; Sez. 3, n. 24327 del 04/05/2004, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228973; Sez. 6, n. 40570 del 29/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241317; Sez. 4, n. 14450 del 19/03/2009, Stafissi, Rv. 244001), il principio è stato ribadito (sostanzialmente nei medesimi termini, come è confermato dalle quasi speculari massime estratte dalle due citate decisioni delle Sezioni Unite) anche dalla sentenza Tettamanti, a parere della quale la Suprema Corte, ove rilevi la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevare eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione impugnata, poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della predetta causa di estinzione del reato, ed alla conseguente declaratoria. I princìpi di diritto appena enunciati comportano, pertanto, la non rilevabilità in questa sede dei dedotti eventuali vizi di motivazione della decisione impugnata (il Civita ha lamentato, invero, "carenza e/o contraddittorietà della motivazione", "omesso esame della attendibilità della dichiarante" evidente apparendo che la motivazione della sentenza impugnata non risulta del tutto carente né meramente apparente ma, per contro, si presenta congrua e logica, non essendo stata, del resto, proposta dal suindicato imputato valida e tempestiva rinunzia alla prescrizione tale da consentire di rimettere al giudice di merito una nuova valutazione del fatto). Peraltro e come già sopra accennato, parte ricorrente, sotto il profilo dei vizi di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà ed inammissibilmente con i motivi del ricorso come sopra riassunti di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in presenza di una causa di estinzione del reato mentre non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, cit.). 3. In ordine all' ultimo motivo del ricorso non può che rilevarsi l'inammissibilità della censura per carenza di interesse: a fronte della revoca delle statuizioni civili il ricorrente non ha, infatti, nulla di cui dolersi quanto agli aspetti civilistici della vicenda. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inannmissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i
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