CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 01374/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 27 giugno 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da XXXXXXXXXXXXXX, finalizzata al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze ai punti 1) e 2) del medesimo provvedimento; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01); preso atto che grava sul condannato il quale, in sede di esecuzione, invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01); rilevato che il giudice dell’esecuzione, pur in presenza di reati di analoga natura, ha escluso la ricorrenza del vincolo della continuazione, trattandosi di condotte commesse a distanza di tre anni e sette mesi, evidenziando ulteriormente che il mero riferimento allo stato di tossicodipendenza non bastava per configurare l’unitarietà del disegno criminoso; ritenuto che il ricorso non allega elementi fattuali specifici e concreti a sostegno della dedotta unicità del disegno criminoso, ma mira a una rilettura delle valutazioni di merito del primo giudice, il quale ha congruamente motivato in ordine all’insussistenza del vincolo in ossequio alla giurisprudenza costante, secondo cui «in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione nel valutare l'unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale» (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 – 01); considerato che anche la generica allegazione dello stato di tossicodipendenza, secondo l'univoca interpretazione della disposizione di cui all'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., è in sé insufficiente a giustificare l’accertamento richiesto, posto che la previsione richiamata «non stabilisce una presunzione "iuris tantum" circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all'approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla» (Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014, Letizia, Rv. 261271 – 01; conformi Sez. 6, n. 22553 del 29/03/2017, Braguti, Rv. 270391 - 01, nonché Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01); considerato che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.