CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 06867/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8762-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00216620120, in persona del legale rappresentate, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. CONFALONIERI N. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Ab_e_ _led rappresenta-m difériWinamente aWavvocatoillIGIBONOMb A v E: A Lac-05-,, - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06365391001, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente — avverso la sentenza n. 168/20/13 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2014 n. 08762 sez.V- ud. 10-01-2023 -2 RG 8762/2014 [OSCURATO:SOCIETA] c/ Agenzia entrate Ritenuto che: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che su impugnazione di avviso di accertamento emesso a seguito di pvc - col quale era stata rettificata ai fini Ires la perdita dichiarata per l'anno 2008 e accertata una maggiore IRAP e IVA a debito, oltre interessi e sanzioni- ha respinto l'appello della società. La CTR ha ritenuto corretta la rettifica operata in base alla rilevazione delle scritture ausiliarie di magazzino e le consistenze delle rimanenze registrate nelle scritture contabili, ritenendo privi di valenza probatoria gli elementi forniti dalla società, in quanto riferiti a periodi successivi al 2008; corretto l'utilizzo da parte dell'Ufficio delle presunzioni, ancorché finalizzate al controllo dell'IVA ma utilizzabili anche ai fini delle imposte dirette; ininfluente l'omessa pronuncia da parte della CTP sulla compensazione richiesta, che porterebbe comunque a valori di saldo di poco inferiori a quelli calcolati dalla GGFF. L'Agenzia dele entrate si costituisce con controricorso. Considerato che: Col primo si deduce nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92, delll'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. Att. cpc, vizio di motivazione apparente. Col secondo motivo si lamenta omessa insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 C.P.C. per avere la CTR motivato senza prendere in considerazione i documenti prodotti sullo smaltimento dei rifiuti, in quanto non inerenti all'anno d'imposta (2008) né tutti gli altri documenti idonei a verificare l'erroneità delle presunzioni dell'Ufficio, acriticamente fatte proprie dalla CTR. Col terzo motivo si deduce violazione del DPR 441/97, ex art. 360 n. 3 c.p.c., e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alla mancata compensazione, nonché agli effetti delle presunzioni ai fini dell'imposizione diretta (Cass. 13667/2001): richiama circolari della stessa Agenzia che prevedono la stessa fattispecie. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate in data 7 ottobre 2022 ha comunicato di avere ricevuto in data 27.07.2022, la notifica di rinuncia al presente ricorso per cassazione, che ha dichiarato di accettare ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.. Va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. :13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere; compensa le spese. Roma, 10 gennaio 2023 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Dt. [OSCURATO:PERSONA]