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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06371/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentfte le conclusioni del PG • Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 4 aprile 2022 del G.i.p. del Tribunale di Ancona, che ha rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 9 febbraio 2022, con il quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'incidente di esecuzione relativo alle modalità di attuazione del sequestro preventivo, anche per equivalente, disposto dal G.i.p. il 9 giugno 2021 anche nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., in ordine ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e omessa dichiarazione, ai sensi degli artt. 3 e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Il ricorrente articola cinque motivi di ricorso.

2.1. Con i primi tre motivi, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità, con riferimento agli artt. 676, 666, 321, comma 3, 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. e 111 Cost., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il provvedimento impugnato sarebbe abnorme e nullo, considerando che il procedimento incidentale di sequestro preventivo si era concluso con l'emissione del decreto di sequestro preventivo in data 9 giugno 2021, con il quale il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di sequestro relativa ai beni (tra i quali quote sociali, conti correnti e beni mobili) di proprietà delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente, pertanto, il provvedimento impugnato avrebbe avuto valore di nuovo provvedimento di sequestro preventivo, nonostante fosse precluso al giudice di merito integrare il provvedimento del quale l'interessato si era limitato a lamentarne la corretta esecuzione, anche considerando che non era stata formulata in tal senso alcuna domanda cautelare del pubblico ministero.

Il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe nullo, in quanto posto in violazione delle garanzie difensive, nel momento in cui il giudice di merito ha fondato la sua decisione su un ulteriore apporto indiziario, rappresentato dalle annotazioni della Guardia di Finanza dell'Il novembre 2021 e del 19 gennaio 2022, successive al provvedimento di sequestro e non inserite nel fascicolo cautelare.2.2.

Con il quarto e il quinto motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il G.i.p. avrebbe omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA], nel suo ruolo di rappresentante legale delle società che avevano subito il provvedimento cautelare, aveva proposto istanza di revoca ex art. 321 cod. proc. pen. del suddetto provvedimento.

Inoltre, era emerso che il G.i.p. con provvedimento del 9 giugno 2021 aveva rigettato sul punto la richiesta di sequestro formulata dal pubblico ministero, ritenendo non direttamente coinvolte le società in questione nell'ambito dei reati in esame, ritenendo non vi fossero indizi dai quali poter desumere la funzione di schermo delle società estranee ai fatti contestati (circostanza che, a dire del ricorrente, non poteva ritenersi comprovata neanche dal contenuto delle due informative dell'Il novembre 2021 e del 19 gennaio 2022 né dal fatto che l'istanza di revoca era stata presentata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e non dalle società). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Le doglíanze sollevate, infatti, sono manifestamente infondate, posto che, come correttamente evidenziato dal giudice dell'esecuzione, l'opposizione era viziata da una carenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva agito quale persona sottoposta alle indagini, sul presupposto che, trattandosi di beni afferenti a società terze, i soggetti legittimati ad agire in tutela dei loro interessi erano proprio tali società.

Nel caso di specie, pertanto, legittimate a lamentare un'erronea esecuzione della misura cautelare e a ottenere la restituzione delle cose sequestrate erano le società interessate e non anche [OSCURATO:PERSONA] in proprio.

D'altro canto, quest'ultimo, nel caso in cui avesse ritenuto che le società avrebbero potuto subire un danno dal mancato dissequestro, avrebbe dovuto agire quale legale rappresentate delle predette società o sollecitare il potere del relativo legale rappresentante pro tempore.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentfte le conclusioni del PG • Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 4 aprile 2022 del G.i.p. del Tribunale di Ancona, che ha rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 9 febbraio 2022, con il quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'incidente di esecuzione relativo alle modalità di attuazione del sequestro preventivo, anche per equivalente, disposto dal G.i.p. il 9 giugno 2021 anche nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., in ordine ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e omessa dichiarazione, ai sensi degli artt. 3 e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Il ricorrente articola cinque motivi di ricorso. 2.1. Con i primi tre motivi, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità, con riferimento agli artt. 676, 666, 321, comma 3, 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. e 111 Cost., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il provvedimento impugnato sarebbe abnorme e nullo, considerando che il procedimento incidentale di sequestro preventivo si era concluso con l'emissione del decreto di sequestro preventivo in data 9 giugno 2021, con il quale il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di sequestro relativa ai beni (tra i quali quote sociali, conti correnti e beni mobili) di proprietà delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente, pertanto, il provvedimento impugnato avrebbe avuto valore di nuovo provvedimento di sequestro preventivo, nonostante fosse precluso al giudice di merito integrare il provvedimento del quale l'interessato si era limitato a lamentarne la corretta esecuzione, anche considerando che non era stata formulata in tal senso alcuna domanda cautelare del pubblico ministero. Il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe nullo, in quanto posto in violazione delle garanzie difensive, nel momento in cui il giudice di merito ha fondato la sua decisione su un ulteriore apporto indiziario, rappresentato dalle annotazioni della Guardia di Finanza dell'Il novembre 2021 e del 19 gennaio 2022, successive al provvedimento di sequestro e non inserite nel fascicolo cautelare.2.2. Con il quarto e il quinto motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il G.i.p. avrebbe omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA], nel suo ruolo di rappresentante legale delle società che avevano subito il provvedimento cautelare, aveva proposto istanza di revoca ex art. 321 cod. proc. pen. del suddetto provvedimento. Inoltre, era emerso che il G.i.p. con provvedimento del 9 giugno 2021 aveva rigettato sul punto la richiesta di sequestro formulata dal pubblico ministero, ritenendo non direttamente coinvolte le società in questione nell'ambito dei reati in esame, ritenendo non vi fossero indizi dai quali poter desumere la funzione di schermo delle società estranee ai fatti contestati (circostanza che, a dire del ricorrente, non poteva ritenersi comprovata neanche dal contenuto delle due informative dell'Il novembre 2021 e del 19 gennaio 2022 né dal fatto che l'istanza di revoca era stata presentata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e non dalle società). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Le doglíanze sollevate, infatti, sono manifestamente infondate, posto che, come correttamente evidenziato dal giudice dell'esecuzione, l'opposizione era viziata da una carenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva agito quale persona sottoposta alle indagini, sul presupposto che, trattandosi di beni afferenti a società terze, i soggetti legittimati ad agire in tutela dei loro interessi erano proprio tali società. Nel caso di specie, pertanto, legittimate a lamentare un'erronea esecuzione della misura cautelare e a ottenere la restituzione delle cose sequestrate erano le società interessate e non anche [OSCURATO:PERSONA] in proprio. D'altro canto, quest'ultimo, nel caso in cui avesse ritenuto che le società avrebbero potuto subire un danno dal mancato dissequestro, avrebbe dovuto agire quale legale rappresentate delle predette società o sollecitare il potere del relativo legale rappresentante pro tempore. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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