CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29814/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna haconfermato la condanna alla pena di mesi sei e giorni dieci di arresto ed euro1250 di ammenda irrogata all’imputato in relazione ai reati ascritti ai capi a) e b)(art. 707 cod. pen. e art. 4 legge n. 110 del 1975).Rilevato che, avverso la sentenza, è stato proposto tempestivo ricorso percassazione affidato a un unico motivo (erronea applicazione di legge penale inrelazione all'art. 131-bis cod. pen.).[OSCURATO:PERSONA] che le deduzioni prospettate appaiono generiche e prive dellanecessaria correlazione rispetto al contenuto della motivazione resa in punto didiniego della causa di esclusione della punibilità invocata.Rilevato che la sentenza, sebbene stringata sul punto, da un lato, evidenziache vi è stata, nell’impugnazione, sovrapposizione di piani tra la dedottainsussistenza del reato di cui all'art. 707 cod. pen. e l’invocato riconoscimentodella causa di non punibilità che presuppone, invece, l’integrazione di tutti glielementi del reato; dall'altro, la sentenza evidenzia che anche per l'altro reatoviene dedotta l'esistenza del giustificato motivo, causa di insussistenza del fattoe che, dunque la deduzione appare incompatibile con l’invocata qualificazionedello stesso come di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., comeaffermato dai giudici di secondo grado.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]