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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:C:1998:407
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61997CJ0431_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-431/97, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor Michael A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'[OSCURATO:PERSONA], 28, route d'Arlon,$ convenuta, "avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319, pag. 20), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di detta direttiva e del Trattato CE,

LA CORTE

(Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di Sezione, M. Wathelet (relatore), J.C.

Moitinho de Almeida, D.A.O.

Edward e J.-P.

Puissochet, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 luglio 1998, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 dicembre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva e del Trattato CE. 2 La direttiva stabilisce disposizioni e norme comuni per gli organi autorizzati ad effettuare l'ispezione e la visita di controllo delle navi nonché per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime. 3 Ai sensi dell'art. 16, n. 1, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente al 31 dicembre 1995. 4 Non avendo ricevuto comunicazione di alcuna disposizione intesa a trasporre la direttiva nell'ordinamento giuridico irlandese e non disponendo di alcuna informazione che le consentisse di concludere che l'[OSCURATO:PERSONA] si era conformata a tale obbligo, la Commissione iniziava nei confronti di tale Stato il procedimento per inadempimento di cui all'art. 169 del Trattato indirizzandogli, il 27 febbraio 1996, una lettera di diffida. 5 In mancanza di risposta, la Commissione, con lettera 6 dicembre 1996, inviava all'[OSCURATO:PERSONA] un parere motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva. 6 Con lettera 3 aprile 1997, il governo irlandese trasmetteva alla Commissione una copia del progetto della normativa che intendeva adottare. 7 Non avendo ricevuto alcuna informazione riguardo alle misure irlandesi di trasposizione, la Commissione ha proposto il ricorso in esame. 8 Il governo irlandese non contesta l'inadempimento, ma fa valere che un progetto di decreto ministeriale è in via d'adozione. 9 Non essendo la trasposizione della direttiva avvenuta nel termine fissato, occorre ritenere fondato il ricorso proposto a questo riguardo dalla Commissione. 10 Si deve pertanto dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 16, n. 1, della stessa direttiva.$ Decisione relativa alle spese Sulle spese 11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Essendo rimasta soccombente, l'[OSCURATO:PERSONA] dev'essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo emanato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 16, n. 1, di detta direttiva. 2) L'[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61997CJ0431_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-431/97, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor Michael A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'[OSCURATO:PERSONA], 28, route d'Arlon,$ convenuta, "avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319, pag. 20), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di detta direttiva e del Trattato CE, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di Sezione, M. Wathelet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 luglio 1998, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 dicembre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva e del Trattato CE. 2 La direttiva stabilisce disposizioni e norme comuni per gli organi autorizzati ad effettuare l'ispezione e la visita di controllo delle navi nonché per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime. 3 Ai sensi dell'art. 16, n. 1, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente al 31 dicembre 1995. 4 Non avendo ricevuto comunicazione di alcuna disposizione intesa a trasporre la direttiva nell'ordinamento giuridico irlandese e non disponendo di alcuna informazione che le consentisse di concludere che l'[OSCURATO:PERSONA] si era conformata a tale obbligo, la Commissione iniziava nei confronti di tale Stato il procedimento per inadempimento di cui all'art. 169 del Trattato indirizzandogli, il 27 febbraio 1996, una lettera di diffida. 5 In mancanza di risposta, la Commissione, con lettera 6 dicembre 1996, inviava all'[OSCURATO:PERSONA] un parere motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva. 6 Con lettera 3 aprile 1997, il governo irlandese trasmetteva alla Commissione una copia del progetto della normativa che intendeva adottare. 7 Non avendo ricevuto alcuna informazione riguardo alle misure irlandesi di trasposizione, la Commissione ha proposto il ricorso in esame. 8 Il governo irlandese non contesta l'inadempimento, ma fa valere che un progetto di decreto ministeriale è in via d'adozione. 9 Non essendo la trasposizione della direttiva avvenuta nel termine fissato, occorre ritenere fondato il ricorso proposto a questo riguardo dalla Commissione. 10 Si deve pertanto dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 16, n. 1, della stessa direttiva.$ Decisione relativa alle spese Sulle spese 11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimasta soccombente, l'[OSCURATO:PERSONA] dev'essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo emanato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 16, n. 1, di detta direttiva. 2) L'[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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