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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10278/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso tramite il difensore munito di procura speciale; che alla rinunzia consegue, in forza del combinato disposto degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso tramite il difensore munito di procura speciale; che alla rinunzia consegue, in forza del combinato disposto degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/0
Sentenza Cassazione n. 10278/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris