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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 85/2012

ECLI:EU:T:2012:136
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62006TJ0115_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia (GU L 15, pag. 1).

[OSCURATO:PERSONA]

1) Il regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia, è annullato nella parte in cui riguarda la Fiskeri og [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] AS, la Hydroteck AS, la [OSCURATO:PERSONA] AS e la [OSCURATO:PERSONA] AS. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Fiskeri og [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla Hydroteck, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006TJ0115_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia (GU L 15, pag. 1). [OSCURATO:PERSONA] 1) Il regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia, è annullato nella parte in cui riguarda la Fiskeri og [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] AS, la Hydroteck AS, la [OSCURATO:PERSONA] AS e la [OSCURATO:PERSONA] AS. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Fiskeri og [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla Hydroteck, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 85/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris