CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; C\, 3 \J•3 T [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 23/02/2021, che aveva confermato la sentenza di condanna dell'imputato per estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e danneggiamento. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva fondato acriticamente la pronuncia di condanna su quanto rilevato dal giudice di primo grado, e segnatamente dalle confuse, concitate e non credibili dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenendo di contro non credibili le dichiarazioni rese dai testi addotti dalla difesa, con particolare riferimento alle trattative intercorse per l'acquisto della lavanderia di proprietà della Nural; risultava poi omesso ogni riferimento su quanto unanimemente riferito dai testi oculari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dall'imputato la somma di e 5.000,00 in contanti a titolo di acconto/caparra per l'acquisto del negozio sicchè, stante il mancato perfezionamento della cessione d'azienda, si era impegnata a restituire la somma mediante rate mensili di € 300,00. Il difensore rileva poi come non vi fosse alcun riscontro oggettivo rispetto a quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] sulle asserite lesioni subite e sull'uso di un coltello da parte dell'imputato. 1.2 Il difensore eccepisce che la Corte territoriale, con la sentenza impugnata, non aveva proceduto ad una complessiva ricostruzione delle risultanze processuali, non considerando che dalle stesse risultava un quadro probatorio del tutto insufficiente per fondare una affermazione di penale responsabilità del ricorrente: era stata attribuita valenza di riscontro probatorio all'enfatizzato racconto offerto da [OSCURATO:PERSONA], che nel mese di settembre 2019 avrebbe appreso dalla parte offesa che la stessa era stata accoltellata e ferita ad un dito, senza che dell'asserita "vistosa fasciatura al dito" fosse mai stato offerto alcun barlume di riscontro, né riconosciuto il presunto responsabile; restava il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai identificato l'imputato quale autore di minacce, aggressioni o di condotte asseritamente estorsive; analogamente, il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva semplicemente riferito che l'imputato aveva sbattuto la porta; allo stesso modo, le riproduzioni fotografiche acquisite a suffragio di un asserito danneggiamento a suppellettili della lavanderia erano piuttosto rivelatrici di strumentale disordine, nonché prive di ogni riferimento di tempo e di luogo.Il difensore lamenta che non erano state considerate sia le ammissioni della persona offesa sulle trattative per la vendita della lavanderia sia le affermazioni dell'imputato, che aveva dichiarato di aver svolto il ruolo di mediatore e garante dell'operazione commerciale. 1.3 II difensore censura l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 393 e 629 cod.pen. in punto di elemento psicologico del reato, non avendo la Corte di appello considerato che l'imputato era investito della responsabilità di recuperare la somma in precedenza consegnata; inoltre, l'integrale tracciabilità dei pagamenti era manifestamente incompatibile con una condotta estorsiva e il vulnus motivazione era palese anche con riferimento alle asserite condotte violente e minatorie alla madre ed alla sorella della persona offesa, che vivevano in Pakistan mentre l'imputato risiedeva stabilmente a Roma da circa 10 anni; il ricorrente si era limitato a richiedere lealmente la restituzione di una somma consegnata in buona fede alla persona offesa. 1.4 Con riferimento ad entrambi i reati, il difensore osserva come la pronuncia di condanna si era basata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, smentite dai testi della difesa. 1.5 Il difensore lamenta l'eccessività della pena inflitta, non essendosi tenuto conto della incensuratezza dell'imputato e dell'assenza di carichi pendenti e dell'eccellente comportamento processuale. 1.6 II difensore eccepisce la lesione del diritto di difesa con riferimento alla mancata traduzione della sentenza in lingua comprensibile all'imputato, eccezione sulla quale la motivazione della Corte di appello era stata meramente apparente. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare- che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Ry.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, evidenziando che il narrato della persona offesa, secondo cui il ricorrente aveva preteso che lei ritirasse una denuncia sporta nei confronti del suo amico [OSCURATO:PERSONA] e la corresponsione di somme per poter continuare a svolgere la sua attività di lavanderia-stireria, avevano trovato conferma nelle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva visto Ahmad minacciare [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva visto il ricorrente presentarsi nella lavanderia con atteggiamento aggressivo. Di contro, la versione dell'imputato secondo cui egli pretendeva soltanto la restituzione della somma data da [OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa per l'acquisto della lavanderia, è stata ritenuta non credibile in quanto non si comprende perché le somma versate dalla persona offesa (bonifici di 300 euro ciascuno) servissero a ricaricare la poste pay della moglie dell'imputato e non ad [OSCURATO:PERSONA], e perché non fosse quest'ultimo, ma Ahmad a reclamare la restituzione delle somme Con riferimento alle censure contenute nel ricorso per cassazione sul punto, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). 1.2 Anche le censure sulla qualificazione giuridica dei fatti accertati sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano censure già dedotte come motivi di appello, e già incensurabilmente disattese dalla sentenza impugnata, che ripropongono una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture difensive, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. In particolare, si deve osservare che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, 02 e 03) hanno M Mirticcitez, chiarito in motivazione, che, tradizionalmente, secondo la giurisprudenza di legittimità, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio; nel caso in esame, oltre alla considerazione che il ricorrente ha agito per ottenere un profitto proprio (tanto che le somme erano versate dalla persona offesa su una poste pay della moglie dell'imputato), mai è stato sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse conferito incarico ad Ahmad di recuperare le somma per suo conto, con la conseguenza che è da escludere, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che possa essere configurato il reato di cui all'art. 393 cod.pen. anziché quello di cui all'art. 629 cod. pen. 1.3 Inammissibili in quanto attinenti al merito della vicenda sono anche le censure relative al reato di danneggiamento, visto che la Corte di appello ha evidenziato che le dichiarazioni della persona offesa sono state riscontrate dalle fotografie prodotte in atti 1.4 Manifestamente infondate sono le censure relative alla pena inflitta: infatti, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); la Corte di appello ha inoltre considerato che la durata dell'episodio estorsivo impedisse una mitigazione della pena inflitta, con motivazione esente da censure. 1.5 Quanto infine alla omessa traduzione della sentenza di primo grado in lingua comprensibile all'imputato, si deve ribadire che "la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere l'imputato in termini. (Sez.2, Sentenza n. 45408 del 17/10/2019, Kartivadze, Rv. 277775 - 01)"; nel caso in esame non risulta sia stata in alcun modo compromesso il diritto di difesa dell'imputato che, presente alla lettura sia della sentenza di primo grado che a quella di appello, non ha dedotto, se non genericamente, quale pregiudizio abbia subìto dalla mancata traduzione della sentenza (la cui traduzione in lingua a lui comprensibile è comunque presente nel fascicolo di ufficio, ed è stata depositata prima della instaurazione del giudizio di appello). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il