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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 34875/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen. del Tribunale del riesame di Napoli in data 25/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 25 gennaio 2022 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice deirigMur.

We , ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui la Corte di assise di appello di Napoli aveva rigettato la sua istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1.1.11 Tribunale ha osservato che nei confronti del Capuozzo (condannato dalla Corte di assise di Napoli, con sentenza del 18 marzo 2021, alla pena di anni quindici di reclusione per l'omicidio del fratello con l'aggravante della premeditazione) permangono le esigenze cautelari poste a base dell'ordinanza genetica e che le stesse possono essere adeguatamente soddisfatte soltanto con la custodia in carcere.

La spregevolezza del movente (una questione economica), la premeditazione e l'accanimento nei confronti della vittima colpita da numerose coltellate, secondo il Tribunale del riesame, fanno ritenere che l'imputato sia privo di autocontrollo ed incline alla commissione di reati contro la persona tanto da far ritenere che - qualora si presentassero le medesime situazioni anche con altri soggetti - potrebbe commettere analoghi reati.

Per tali motivi, pertanto, il Giudice del riesame ha ritenuto che soltanto la custodia cautelare in carcere sia misura adeguata per contenere la persistente pericolosità del soggetto.

2. Avverso la predetta ordinanza l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo.

2.1. Egli censura l'ordinanza per violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 272, 274 e 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché la contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione; in particolareo il ricorrente contesta la sussistenza delle condizioni evidenziate dal Tribunale del riesame per respingere la sua richiesta, dando particolare rilievo al tempo trascorso dal reato a conferma della fondatezza della istanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che quindi deve essere dichiarato inammissibile.

2. Anzitutto, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, con il provvedimento impugnato è stato adempiuto l'onere motivazionale imposto dalle disposizioni normative in materia, attraverso argomentazioni coerenti, specifiche e complete.

2.1. In particolare, il Tribunale del riesame ha ampiamente argomentato circa la sussistenza di tutte le condizioni per l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del Capuozzo. emsn Invero, come visto, il giudice deN~ ha osservato che a carico dell'indagato sussistono gravi indizi di colpevolezza desunti dalla sua confessione, dalla circostanza che egli è stato trovato sul luogo dove è stato rinvenuto il corpo della vittima e l'arma del delitto dopo che anche l'imputato aveva allertato (sia pure non per primo) le forze dell'ordine.

Inoltre, la sussistenza del c.d. periculum libertatis è stata desunta dalla gravità del fatto, dal movente dello stesso (legato a questione economiche esistenti con la vittima) e delle sue modalità esecutive (l'imputato ha colpito il fratello più volte con un coltello) dalle quali si può ritenere che il Capuozzo non ha agito sotto l'impulso di un improvviso impeto e che la sua personalità indica disprezzo per la vita umana nonché la determinazione nel portare a compimento i propri intenti criminali e per l'assenza di freni alla pulsione ed alla violenza esplosiva ed incontrollata prodotta da situazioni negative legate a normali rapporti relazionali di convivenza. r

2.2. Tutto ciò si traduce, secondo il Tribunale, in un quid pluris sul piano della pericolosità, integrando un giudizio di probabilità che il Capuozzo possa quindi reagire con analoghe modalità violente rispetto a simili situazioni di contrasto che possano sorgere nell'ambito di normali rapporti, pure a dispetto delle prescrizioni connesse alla misura gradata degli arresti domiciliari, per cui una eventuale degradazione della risposta cautelare rischierebbe di vanificare del tutto l'intervento restrittivo, rendendo, quindi, oltremodo necessaria ed imprescindibile, allo stato degli atti, la massima misura carceraria tenuto anche conto dell'entità della pena inflitta in primo grado dalla Corte di assise (quindici anni di reclusione).

In sostanza, gli elementi analiticamente evidenziati nel provvedimento impugnato Lf? runa:2-,1. 14 (Y hanno condotto, con coerenza di ragionamento, i giudici cautelari a ravvisarg Lir—L-- I pericolo oggettivo e concreto che sarebbe derivato alla comunità in assenza della / massima misura custodiale.

2.3. Deve poi ricordarsi che l'adozione di particolari formule in ordine all'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelarí non è affatto necessaria, purché si dia conto dell'elevata e straordinaria gravità dei pericula libertatis nel caso concreto, tali da giustificare il superamento della presunzione legale di non adeguatezza, in questo caso per eccesso, della custodia in carcere (tra le altre, Cass. Sez. 3, n. 23015 del 21/5/2020, Franceschíni, Rv. 279828).

Rispetto a tali articolate motivazioni il ricorrente ha prospettato mere posizioni difensive negatorie circa la sussistenza delle esigenze cautelari, la cui rilevanza è 23 esclusa, restando l'obbligo motivazion=giudice de({rLeà.mcircoscritto alla o disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli 13) zi,* 3 «.1 elementi accusatori, (Cass. Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018 - dep. 25/02/2019, r Brandimarte, Rv. 275053)?Pw (162.1.114.1„mil) a) o

2.4. L'ordinanza impugnata si pone quindi in continuità rispetto al principio ,u3 cTI" giurisprudenziale secondo cui la presunzione relativa di sussistenza I r1 delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto W ' alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il W N) N) W titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

Pertanto, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 2 - , Sentenza n. 6592 del 25/1/2022, Rv. 282766).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen. del Tribunale del riesame di Napoli in data 25/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 25 gennaio 2022 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice deirigMur. We , ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui la Corte di assise di appello di Napoli aveva rigettato la sua istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1.1.11 Tribunale ha osservato che nei confronti del Capuozzo (condannato dalla Corte di assise di Napoli, con sentenza del 18 marzo 2021, alla pena di anni quindici di reclusione per l'omicidio del fratello con l'aggravante della premeditazione) permangono le esigenze cautelari poste a base dell'ordinanza genetica e che le stesse possono essere adeguatamente soddisfatte soltanto con la custodia in carcere. La spregevolezza del movente (una questione economica), la premeditazione e l'accanimento nei confronti della vittima colpita da numerose coltellate, secondo il Tribunale del riesame, fanno ritenere che l'imputato sia privo di autocontrollo ed incline alla commissione di reati contro la persona tanto da far ritenere che - qualora si presentassero le medesime situazioni anche con altri soggetti - potrebbe commettere analoghi reati. Per tali motivi, pertanto, il Giudice del riesame ha ritenuto che soltanto la custodia cautelare in carcere sia misura adeguata per contenere la persistente pericolosità del soggetto. 2. Avverso la predetta ordinanza l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo. 2.1. Egli censura l'ordinanza per violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 272, 274 e 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché la contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione; in particolareo il ricorrente contesta la sussistenza delle condizioni evidenziate dal Tribunale del riesame per respingere la sua richiesta, dando particolare rilievo al tempo trascorso dal reato a conferma della fondatezza della istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che quindi deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, con il provvedimento impugnato è stato adempiuto l'onere motivazionale imposto dalle disposizioni normative in materia, attraverso argomentazioni coerenti, specifiche e complete. 2.1. In particolare, il Tribunale del riesame ha ampiamente argomentato circa la sussistenza di tutte le condizioni per l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del Capuozzo. emsn Invero, come visto, il giudice deN~ ha osservato che a carico dell'indagato sussistono gravi indizi di colpevolezza desunti dalla sua confessione, dalla circostanza che egli è stato trovato sul luogo dove è stato rinvenuto il corpo della vittima e l'arma del delitto dopo che anche l'imputato aveva allertato (sia pure non per primo) le forze dell'ordine. Inoltre, la sussistenza del c.d. periculum libertatis è stata desunta dalla gravità del fatto, dal movente dello stesso (legato a questione economiche esistenti con la vittima) e delle sue modalità esecutive (l'imputato ha colpito il fratello più volte con un coltello) dalle quali si può ritenere che il Capuozzo non ha agito sotto l'impulso di un improvviso impeto e che la sua personalità indica disprezzo per la vita umana nonché la determinazione nel portare a compimento i propri intenti criminali e per l'assenza di freni alla pulsione ed alla violenza esplosiva ed incontrollata prodotta da situazioni negative legate a normali rapporti relazionali di convivenza. r 2.2. Tutto ciò si traduce, secondo il Tribunale, in un quid pluris sul piano della pericolosità, integrando un giudizio di probabilità che il Capuozzo possa quindi reagire con analoghe modalità violente rispetto a simili situazioni di contrasto che possano sorgere nell'ambito di normali rapporti, pure a dispetto delle prescrizioni connesse alla misura gradata degli arresti domiciliari, per cui una eventuale degradazione della risposta cautelare rischierebbe di vanificare del tutto l'intervento restrittivo, rendendo, quindi, oltremodo necessaria ed imprescindibile, allo stato degli atti, la massima misura carceraria tenuto anche conto dell'entità della pena inflitta in primo grado dalla Corte di assise (quindici anni di reclusione). In sostanza, gli elementi analiticamente evidenziati nel provvedimento impugnato Lf? runa:2-,1. 14 (Y hanno condotto, con coerenza di ragionamento, i giudici cautelari a ravvisarg Lir—L-- I pericolo oggettivo e concreto che sarebbe derivato alla comunità in assenza della / massima misura custodiale. 2.3. Deve poi ricordarsi che l'adozione di particolari formule in ordine all'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelarí non è affatto necessaria, purché si dia conto dell'elevata e straordinaria gravità dei pericula libertatis nel caso concreto, tali da giustificare il superamento della presunzione legale di non adeguatezza, in questo caso per eccesso, della custodia in carcere (tra le altre, Cass. Sez. 3, n. 23015 del 21/5/2020, Franceschíni, Rv. 279828). Rispetto a tali articolate motivazioni il ricorrente ha prospettato mere posizioni difensive negatorie circa la sussistenza delle esigenze cautelari, la cui rilevanza è 23 esclusa, restando l'obbligo motivazion=giudice de({rLeà.mcircoscritto alla o disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli 13) zi,* 3 «.1 elementi accusatori, (Cass. Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018 - dep. 25/02/2019, r Brandimarte, Rv. 275053)?Pw (162.1.114.1„mil) a) o 2.4. L'ordinanza impugnata si pone quindi in continuità rispetto al principio ,u3 cTI" giurisprudenziale secondo cui la presunzione relativa di sussistenza I r1 delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto W ' alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il W N) N) W titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Pertanto, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 2 - , Sentenza n. 6592 del 25/1/2022, Rv. 282766). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempi
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