CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 32269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 13706/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazione in rela-zione alla mancata esclusione della recidiva in ragione del fatto che gli effetti pe-nali della precedente condanna si erano estinti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.- 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicu-rezza". Le proposte doglianze, peraltro assolutamente generiche, in punto di moti-vazione della ritenuta recidiva, che aveva fatto parte del patto ed era stata bilan-ciata con le concesse circostanze attenuanti generiche, sono perciò manifesta-mente inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sen-tenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di illegalità della pena. E per peni illegale deve intendersi solo quella che costituisca il risultato finale delle operazioni intermedie con cui viene determinata e, in sé e rispetto ai passaggi intermedi ritenuti dalla decisione contingente, fuoriesca dall "ambito dello sche-ma legale" (Sez. 1, n. 12453 del 03/03/2009, Alfieri, Rv. 243742 - 01). È stato chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle par-ti, è inammissibile il ricorso in cassazione con il quale, pur essendo stata for-malmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'errato riconosci-mento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i pre-supposti (Sez. 6, n. 25273 del 23/5/2018, Zidane, Rv. 273392). , Il motivo di ricorso proposto, in altri termini, si sostanzia in un inammissibile recesso dall'accordo, non imponendo la sentenza di patteggiamento una specifica motivazione sull'esclusione dell'operatività della recidiva e del conseguente au-mento di pena in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che il giudice abbia 2N. 13706/2026 effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle parti (Sez. 1, n. 10067 del 12/02/2014. Taga, Rv. 259473). 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedi-mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi-cata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara P.Q.Mse processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen-de. Così deciso il 14/07/2026 Il C nsigliere est gore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -r ,r , r/i/ L"AUMENTE Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 3