CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 22550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5301/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 288, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] L. [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 131/2016 depositata il26/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo sito nel Comune di Bologna, convenne in giudizio il [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante davanti al Tribunale di Bologna per ivi sentir accertare il diritto a percepire in suo favore l’indennità di occupazione temporanea e di esproprio e scompaginamento versate dal [OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA] in seguito adesproprio del suo fondo. Il Tribunale di Bologna respinse la domanda. A seguito di impugnazione davanti alla Corte di Appello di Bologna quest’ultima confermò la sentenza di primo grado ritenendo che in forza di accordi con [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] aveva approvato i criteri di riparto della futura indennità di esproprio riservando alla Cassa le somme che peraltro venivano imputate a decurtazione del residuo prezzo del fondo. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] innanzi a questa Ecc.ma Corte per la cassazione della sentenza con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, resistono con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 1) Omessa pronuncia per avere il Giudice esaminato il primo motivo di appello in violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), decidendo invece a proposito di “una censura diversa e non proposta”; 2) violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere nello stesso tempo e parimenti, la Corte di Appello delibato su “una questione completamente diversa ed inconferente rispetto alla prima”, e fornito una motivazione “apparente ed intrinsecamente contraddittorio”; 3) violazione o falsa applicazione degli artt.1523 c.c. ed artt. 20 l.865/1971 e 27,40,52 e 64 l. 2359/1865 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., con riferimento al capo della sentenza di appello in tema di indennità ablatorie (art. 360, n. 3 c.p.c.). I tre motivi di ricorso, da trattarsi unitamente sono infondati e devono essere respinti. Occorre chiarire che emerge dal medesimo ricorso che il [OSCURATO:PERSONA], titolare di un’impresa florovivaistica individuale esercitata sul fondo acquistato nel 1994, col beneficio della rateizzazione e grazie alle provvidenze a favore dei coltivatori diretti nonché con immediata immissione in possesso nel fondo, aveva concordato con [OSCURATO:PERSONA] i criteri di riparto della futura indennità di occupazione ed esproprio riservando alla [OSCURATO:PERSONA] le somme che peraltro venivano imputate a decurtazione del residuo prezzo del fondo. In particolare in data 24/8/1998 e 6/11/1998 venivano stipulati tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] due atti di definizione consensuale delle indennità di occupazione di urgenza dei quali successivamente il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi la nullità davanti al Tribunale di Bologna. I motivi di ricorso sono inammissibili ed infondati. La sentenza impugnata risulta aver affrontato tutte le questioni e motivato adeguatamente. Il ricorrente pretenderebbe di far annullare due atti liberamente sottoscritti tra le parti il cui contenuto è univoco nello stabilire il versamento ad [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una parte dell’indennità spettante per l’occupazione del fondo, somma da computarsi come pagamento delle rate di prezzo ancora residuo. Anche se “ingiustificata” (come afferma il ricorrente) la percezione di indennità aggiuntive incamerate a titolo proprio dalla [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno ribadito che quanto versato era conforme alla pattuizione tra le parti e tanto basta a dichiararne la regolarità. Tra l’altro risulta precluso, in sede di legittimità, sindacare l’interpretazione del contratto operata dal Giudice di merito, potendo il vaglio di legittimità investire esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma non certo il risultato del processo interpretativo. In considerazione di quanto sopra il ricorso va respinto con condanna alle spese del ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i