CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 agosto 2024
Cassazione n. 32516/2024
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“assegni” previsti per il territorio nazionale; non può quindi non osservarsi come lo ”stipendio” e la “retribuzione di posizione”, nel contesto dell’art. 37 del CCNL 2000/2001 dedicato alla “struttura della retribuzione” dei dirigenti scolastici, siano voci distinte, essendo richiamate rispettivamente alla lettera a) (“stipendio tabellare”) ed alla lettera d (“retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile”), insieme poi ad altre voci (lett. b, c ed e, riguardanti l’indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità e la retribuzione di risultato) che, insieme ad eventuali voci ulteriori di cui alla contrattazione, individuano gli “assegni” cui le citate norme primarie stabiliscono la competenza al dirigente in servizio all’estero «tranne che per tali assegni sia diversamente disposto»; l’inciso appena ricordato legittima il disposto limitativo dell’art. 48, co. 4, qui in esame; infatti, il trattamento economico dei dipendenti pubblici in regime c.d. privatizzato è demandato primariamente alla contrattazione collettiva (art. 2, co. 3 e 40 ss. d. lgs. n. 165 del 2001) e dunque è evidente che le diverse disposizioni consentite dagli art. 658 e 29 sopra menzionati ben possono riguardare disposizioni negoziali del CCNL di Area; anzi – così rispondendo agli argomenti che si incentrano sul rapporto generale tra legge e contrattazione collettiva – va detto che quella facoltà di deroga non poteva che riferirsi a quest’ultima, perché sarebbe un non senso che una legge si esprimesse nel senso che un’altra legge sia abilitata a derogare ad essa, trattandosi di fenomeno del tutto fisiologico tra fonti di pari livello; non vi sono dunque fondate ragioni per affermare la nullità dell’art. 48, co. 4, cit. 3.3 non a caso, ora, il sopravvenuto CCNL 7.8.2024, prevede, all’art. 31, co. 3 «a decorrere dall’anno scolastico successivo all’entrata in vigore del presente CCNL, il dirigente assegnato a dirigere all’estero una istituzione scolastica o assegnato alle sedi consolari all’estero mantiene, con risorse a carico del fondo di cui all’art. 30 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici), la retribuzione di posizione in godimento all’atto dell’assegnazione all’estero»; si è in tal modo innovata la precedente disposizione limitativa, introducendosi anche il criterio, ovviamente in precedenza mancante perché l’assegno non era previsto, di definizione della misura (pari a quella in godimento prima dell’avvio all’estero), pur in mancanza di una prestazione resa in concreto sul territorio nazionale, alla quale evidentemente fanno riferimento i criteri di cui all’art. 13 del CCNL 2000/2001 cit.; 4. in definitiva, la specialità dell’art. 48, co. 4 cit e la compatibilità di esso con la normativa primaria (artt. 658 e 26 citt.) consentono di concludere nel senso che, fino al sopravvenire dell’ultima contrattazione, ai dirigenti scolastici in servizio all’estero quell’emolumento non spettava; 5. ne deriva l’accoglimento del ricorso, cui segue la cassazione della sentenza impugnata, nella sola parte riguardante il riconoscimento della parte variabile della retribuzione di posizione e, non essendo necessari altri accertamenti, il rigetto nel merito della corrispondente domanda; 6. la novità della questione, in una con l’accoglimento nei gradi di merito di altra domanda –che ovviamente resta confermato perché mai impugnato - e quindi in presenza di una soccombenza reciproca, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito sulla domanda di corresponsione della quota variabile della retribuzione di posizione