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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29196/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 16 settembre 2025 la Corte d'appello di Napoli, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 6 maggio 2022, cheaveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], titolare dell 'esercizio pubblico disomministrazione denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, colpevole dei reati di cui agli artt. 44,comma 1, lett. c), (capo a), 93 e 95, (capo b), del d.P.R. n. 380 del 2001, 181del d.P.R. n. 42 del 2004, (capo c), 81, comma 2, 633 e 639 -bis, (capo d), 81,comma 2, 349 cod. pen., (capo e), e 734 (capo f) del cod. pen., ha dichiaratol'estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi a), b), c) e f), e rideterminatola pena in dieci mesi di reclusione ed euro 250,00 di multa, confermando ilbeneficio della sospensione condizionale della pena.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto tempestivoricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a due motivi di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio di motivazione, mancante, contraddittoria emanifestamente illogica in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo deireati di cui ai capi d) ed e).Si deduce che, nonostante con l’atto d'appello sia stata evidenziatal'assoluta inconsapevolezza da parte del prevenuto di operare in violazione dilegge, in virtù del fatto il sequestro avesse avuto ad oggetto esclusivamente latendo-struttura, senza alcun riferimento a tavoli sedie e ai restanti arredirinvenuti in tale occasione, e, con specifico riferimento al reato contestato alcapo e), non gli fosse stata imposta alcuna ulteriore prescrizione, di tal che ilBergamè era inizialmente convinto di poter operare sul marciapiede antistante,salvo poi attivarsi per la rimozione, non appena consapevole dell'errore, la Cortesi è limitata a rimarcare, anche ai fini del trattamento sanzionatorio, il fattooggettivo della occupazione abusiva; senza motivare puntualmente sullaspecifica censura inerente l'atteggiamento soggettivo del ricorrente, se non neilimiti della affermata qualificazione in termini di errore di diritto.2.1.

Col secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in quanto, a seguitodella declaratoria di prescrizione, è stata rideterminata la pena per il reato piùgrave, peraltro rimasto immutato, in misura superiore a quella individuata dalTribunale.Si deduce che il Tribunale, ritenuto più grave il delitto di cui al capo e),aveva individuato la pena base in otto mesi di reclusione 200 € di multa, sullaquale aveva operato gli aumenti per la continuazione con gli altri cinque reati,fino alla misura di un anno, due mesi di reclusione e 600 € di multa, mentre laCorte, ferma l'individuazione del reato più grave, ha individuato la pena base inquella di nove mesi di reclusione e 200 € di multa, con evidente violazione deldivieto di reformatio in peius quale sancito dall'art. 597, comma 3, cod. proc.pen.3.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto non sussiste il vizio diinidonea motivazione atteso che il provvedimento, la cui motivazione si salda sisalda con quella di primo grado, ha evidenziato le responsabilità del ricorrenteoltre ogni ragionevole dubbio saldando in maniera logica e congrua le fonti diprova in atti.

Parimenti adeguatamente motivati sono i punti della sentenzarelativi al trattamento sanzionatorio, essendo stato fatto corretto uso deiparametri di cui all’art. 133 c.p. e non ravvisandosi una violazione del divieto direformatio in peius, atteso che la pena finale irrogata in appello è comunqueinferiore rispetto a quella inflitta dal giudice di prime cure.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.2.

Il primo motivo di ricorso col quale si lamenta la mancanza ecomunque la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenzadell'elemento soggettivo dei reati di invasione di suolo pubblico (capo d) eviolazione dei sigilli continuata (capo e), è generico per aspecificità estrinseca emanifestamente infondato.2.1.

La Corte d’appello, in aderenza alle risultanze istruttorie, ha fondatoil giudizio di colpevolezza sulla circostanza che nel maggio del 2018 fosse statasequestrata sia la tendo-struttura sia l'area pubblica occupata dall'eserciziocommerciale, dato in evidente contrasto con l'assunto difensivo che presupponel’apposizione del vincolo sulla sola tenda, né d'altro canto nel ricorso risultarichiamato o allegato un verbale di sequestro dal quale risulti una circostanzadiversa o quantomeno ambigua; la Corte territoriale ha adeguatamente econgruamente motivato in ordine alla ricorrenza dell'elemento soggettivo,rilevato che l'imputato non solo, nella sua qualità di legale rappresentante e digestore dell'esercizio commerciale, occupava stabilmente, invadendolo con i benimobili di sua proprietà, il suolo pubblico, ivi continuando a svolgere regolarmentel'attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande, come accertato il 25ed il 30 luglio 2018, da cui la contestata violazione dei sigilli, ma ben sapeva chevi era stato un sequestro e che interessava anche l'area antistante il locale, inquanto nel corso del secondo sopralluogo, del 25 luglio 2018, occasione nellaquale gli operanti avevano provveduto da una nuova apposizione dei sigilli, erastato anche nominato custode.2.2.

Il ricorrente, senza neppure confrontarsi con tali argomentazioni, aldi là del fatto che il reato può essere commesso anche da un soggetto diversodal custode, tale qualifica costituendo semmai una circostanza aggravante,ripropone l'analogo motivo sottoposto alla Corte di merito obnubilano lacircostanza che l'attività fosse proseguita e i sigilli fossero stati violati anchesuccessivamente al secondo accesso e al nuovo sequestro, in esito al quale erastato nominato custode.La doglianza dunque da una parte, non tiene conto del fatto ritenuto insentenza, che attiene a una condotta di occupazione di suolo pubblico continuatae di violazione dei sigilli, puntualmente accertata nei confronti della persona delricorrente il 25 ed il 30 luglio 2018, oltre che il 13 agosto 2018, dall'altra non siconfronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, nellaquale, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche ed inaderenza all'imputazione e alle risultanze istruttorie, è stata affermatal’apposizione del vincolo, sin dall'origine, anche sul suolo pubblico occupato dagliarredi, oltre che sulla tendo-struttura, e la piena consapevolezza del ricorrente,gestore dell'attività commerciale, nonché sospeso custode dei beni in sequestro apartire dal 25 luglio 2018.2.3.

Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questaCorte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motividevono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamenteindeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con leragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (così, da ultimo, Sez.4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 - 01; nonché in precedenza Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01; Sez. 3, n. 24624 del 17/04/2018, Rv.273369 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez.5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 2, n. 19951 del15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109-01).

La mancanza di specificità del motivo,invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, comeindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudicecensurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art.591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4,03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,Tasca, Rv. 237596; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012.

Rv. 253849 -01).3.

Fondato è invece il secondo motivo col quale si censura ladeterminazione della pena base per il reato più grave in misura superiore aquella irrogata dal Tribunale.3.1.

Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, nel giudizio diappello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputatonon riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomiche concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anchequando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzioneinferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma 4, cod. proc. pen.),non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata inprimo grado (Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066 –01).E questo insegnamento costituisce costante applicazione anche nella piùrecente giurisprudenza di legittimità: in particolare, si è precisato che viola ildivieto di reformatio in peius il giudice di appello che, pur provvedendo allarideterminazione della pena in termini complessivamente inferiori a quelli stabilitidalla sentenza impugnata, applica alla pena base l'aumento per un'aggravante inmisura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado (cfr., pertutte, Sez. 2, n. 22032 del 16/03/2023, Ciavarella, Rv. 284738 – 01, che haannullato la decisione nella quale, pur essendo stata ridotta la penacomplessivamente irrogata in primo grado per effetto del riconoscimento diun'attenuante, era stata aumentata la pena base nella misura massima dellametà per il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, applicata,invece, dal primo giudice con aumento di pena di un terzo).L’unico limite a questo principio ricorre quando muta il reato più grave,perché in questo caso manca un termine di raffronto omogeneo: le Sezioni Unitehanno infatti affermato che non viola il divieto di reformatio in peius previstodall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta lastruttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventaquella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta peruno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiorerispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una penacomplessivamente maggiore (Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653– 01; da ultimo, in termini analoghi, con riferimento alla sopravvenuta estinzionevirgola in grado di appello, del delitto inizialmente giudicato più grave, si vedaSez. 3, n. 41719 del 04/07/2024, Rv. 287109 - 01).3.2.

Nella specie, la sentenza di primo grado aveva condannato DanieleBergamè alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 600 di multa,per i reati, tra loro unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 44, comma 1,lett. c), (capo a), 93 e 95, (capo b), del d.P.R. n. 380 del 2001, 181 del d.P.R. n.42 del 2004, (capo c), 81, comma 2, 633 e 639 -bis, (capo d), 81, comma 2,349 cod. pen., (capo e), e 734 (capo f) del cod. pen., muovendo dalla penabase, per il più grave delitto di cui al capo e), di mesi otto di reclusione ed euro200 di multa; ora, la Corte di merito, dichiarata la prescrizione dei reati di cui aicapi a), b) e c), ha nuovamente individuato il reato più grave in quello diviolazione dei sigilli contestato al capo e), determinando tuttavia la pena basesulla quale poi applicare l'aumento per la continuazione in quella di mesi nove direclusione ed euro 200 di multa, superiore a quella individuata dal Tribunale.3.3.

Di conseguenza pur essendo stata in effetti diminuita la penacomplessiva, da un anno e due mesi di reclusione 600 € di multa a dieci mesi direclusione e 250 € di multa, risulta comunque violato il divieto di reformatio inpeius, per cui la sentenza deve essere annullata limitatamente al trattamentosanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovogiudizio sul punto.5.

Il ricorso è inammissibile nel resto e va dichiarata l’irrevocabilità dellasentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio erinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diNapoli.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 settembre 2025 la Corte d'appello di Napoli, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 6 maggio 2022, cheaveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], titolare dell 'esercizio pubblico disomministrazione denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, colpevole dei reati di cui agli artt. 44,comma 1, lett. c), (capo a), 93 e 95, (capo b), del d.P.R. n. 380 del 2001, 181del d.P.R. n. 42 del 2004, (capo c), 81, comma 2, 633 e 639 -bis, (capo d), 81,comma 2, 349 cod. pen., (capo e), e 734 (capo f) del cod. pen., ha dichiaratol'estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi a), b), c) e f), e rideterminatola pena in dieci mesi di reclusione ed euro 250,00 di multa, confermando ilbeneficio della sospensione condizionale della pena.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto tempestivoricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a due motivi di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio di motivazione, mancante, contraddittoria emanifestamente illogica in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo deireati di cui ai capi d) ed e).Si deduce che, nonostante con l’atto d'appello sia stata evidenziatal'assoluta inconsapevolezza da parte del prevenuto di operare in violazione dilegge, in virtù del fatto il sequestro avesse avuto ad oggetto esclusivamente latendo-struttura, senza alcun riferimento a tavoli sedie e ai restanti arredirinvenuti in tale occasione, e, con specifico riferimento al reato contestato alcapo e), non gli fosse stata imposta alcuna ulteriore prescrizione, di tal che ilBergamè era inizialmente convinto di poter operare sul marciapiede antistante,salvo poi attivarsi per la rimozione, non appena consapevole dell'errore, la Cortesi è limitata a rimarcare, anche ai fini del trattamento sanzionatorio, il fattooggettivo della occupazione abusiva; senza motivare puntualmente sullaspecifica censura inerente l'atteggiamento soggettivo del ricorrente, se non neilimiti della affermata qualificazione in termini di errore di diritto.2.1. Col secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in quanto, a seguitodella declaratoria di prescrizione, è stata rideterminata la pena per il reato piùgrave, peraltro rimasto immutato, in misura superiore a quella individuata dalTribunale.Si deduce che il Tribunale, ritenuto più grave il delitto di cui al capo e),aveva individuato la pena base in otto mesi di reclusione 200 € di multa, sullaquale aveva operato gli aumenti per la continuazione con gli altri cinque reati,fino alla misura di un anno, due mesi di reclusione e 600 € di multa, mentre laCorte, ferma l'individuazione del reato più grave, ha individuato la pena base inquella di nove mesi di reclusione e 200 € di multa, con evidente violazione deldivieto di reformatio in peius quale sancito dall'art. 597, comma 3, cod. proc.pen.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto non sussiste il vizio diinidonea motivazione atteso che il provvedimento, la cui motivazione si salda sisalda con quella di primo grado, ha evidenziato le responsabilità del ricorrenteoltre ogni ragionevole dubbio saldando in maniera logica e congrua le fonti diprova in atti. Parimenti adeguatamente motivati sono i punti della sentenzarelativi al trattamento sanzionatorio, essendo stato fatto corretto uso deiparametri di cui all’art. 133 c.p. e non ravvisandosi una violazione del divieto direformatio in peius, atteso che la pena finale irrogata in appello è comunqueinferiore rispetto a quella inflitta dal giudice di prime cure.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.2. Il primo motivo di ricorso col quale si lamenta la mancanza ecomunque la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenzadell'elemento soggettivo dei reati di invasione di suolo pubblico (capo d) eviolazione dei sigilli continuata (capo e), è generico per aspecificità estrinseca emanifestamente infondato.2.1. La Corte d’appello, in aderenza alle risultanze istruttorie, ha fondatoil giudizio di colpevolezza sulla circostanza che nel maggio del 2018 fosse statasequestrata sia la tendo-struttura sia l'area pubblica occupata dall'eserciziocommerciale, dato in evidente contrasto con l'assunto difensivo che presupponel’apposizione del vincolo sulla sola tenda, né d'altro canto nel ricorso risultarichiamato o allegato un verbale di sequestro dal quale risulti una circostanzadiversa o quantomeno ambigua; la Corte territoriale ha adeguatamente econgruamente motivato in ordine alla ricorrenza dell'elemento soggettivo,rilevato che l'imputato non solo, nella sua qualità di legale rappresentante e digestore dell'esercizio commerciale, occupava stabilmente, invadendolo con i benimobili di sua proprietà, il suolo pubblico, ivi continuando a svolgere regolarmentel'attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande, come accertato il 25ed il 30 luglio 2018, da cui la contestata violazione dei sigilli, ma ben sapeva chevi era stato un sequestro e che interessava anche l'area antistante il locale, inquanto nel corso del secondo sopralluogo, del 25 luglio 2018, occasione nellaquale gli operanti avevano provveduto da una nuova apposizione dei sigilli, erastato anche nominato custode.2.2. Il ricorrente, senza neppure confrontarsi con tali argomentazioni, aldi là del fatto che il reato può essere commesso anche da un soggetto diversodal custode, tale qualifica costituendo semmai una circostanza aggravante,ripropone l'analogo motivo sottoposto alla Corte di merito obnubilano lacircostanza che l'attività fosse proseguita e i sigilli fossero stati violati anchesuccessivamente al secondo accesso e al nuovo sequestro, in esito al quale erastato nominato custode.La doglianza dunque da una parte, non tiene conto del fatto ritenuto insentenza, che attiene a una condotta di occupazione di suolo pubblico continuatae di violazione dei sigilli, puntualmente accertata nei confronti della persona delricorrente il 25 ed il 30 luglio 2018, oltre che il 13 agosto 2018, dall'altra non siconfronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, nellaquale, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche ed inaderenza all'imputazione e alle risultanze istruttorie, è stata affermatal’apposizione del vincolo, sin dall'origine, anche sul suolo pubblico occupato dagliarredi, oltre che sulla tendo-struttura, e la piena consapevolezza del ricorrente,gestore dell'attività commerciale, nonché sospeso custode dei beni in sequestro apartire dal 25 luglio 2018.2.3. Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questaCorte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motividevono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamenteindeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con leragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (così, da ultimo, Sez.4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 - 01; nonché in precedenza Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01; Sez. 3, n. 24624 del 17/04/2018, Rv.273369 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez.5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 2, n. 19951 del15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109-01). La mancanza di specificità del motivo,invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, comeindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudicecensurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art.591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4,03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,Tasca, Rv. 237596; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012. Rv. 253849 -01).3. Fondato è invece il secondo motivo col quale si censura ladeterminazione della pena base per il reato più grave in misura superiore aquella irrogata dal Tribunale.3.1. Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, nel giudizio diappello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputatonon riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomiche concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anchequando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzioneinferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma 4, cod. proc. pen.),non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata inprimo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066 –01).E questo insegnamento costituisce costante applicazione anche nella piùrecente giurisprudenza di legittimità: in particolare, si è precisato che viola ildivieto di reformatio in peius il giudice di appello che, pur provvedendo allarideterminazione della pena in termini complessivamente inferiori a quelli stabilitidalla sentenza impugnata, applica alla pena base l'aumento per un'aggravante inmisura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado (cfr., pertutte, Sez. 2, n. 22032 del 16/03/2023, Ciavarella, Rv. 284738 – 01, che haannullato la decisione nella quale, pur essendo stata ridotta la penacomplessivamente irrogata in primo grado per effetto del riconoscimento diun'attenuante, era stata aumentata la pena base nella misura massima dellametà per il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, applicata,invece, dal primo giudice con aumento di pena di un terzo).L’unico limite a questo principio ricorre quando muta il reato più grave,perché in questo caso manca un termine di raffronto omogeneo: le Sezioni Unitehanno infatti affermato che non viola il divieto di reformatio in peius previstodall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta lastruttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventaquella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta peruno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiorerispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una penacomplessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653– 01; da ultimo, in termini analoghi, con riferimento alla sopravvenuta estinzionevirgola in grado di appello, del delitto inizialmente giudicato più grave, si vedaSez. 3, n. 41719 del 04/07/2024, Rv. 287109 - 01).3.2. Nella specie, la sentenza di primo grado aveva condannato DanieleBergamè alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 600 di multa,per i reati, tra loro unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 44, comma 1,lett. c), (capo a), 93 e 95, (capo b), del d.P.R. n. 380 del 2001, 181 del d.P.R. n.42 del 2004, (capo c), 81, comma 2, 633 e 639 -bis, (capo d), 81, comma 2,349 cod. pen., (capo e), e 734 (capo f) del cod. pen., muovendo dalla penabase, per il più grave delitto di cui al capo e), di mesi otto di reclusione ed euro200 di multa; ora, la Corte di merito, dichiarata la prescrizione dei reati di cui aicapi a), b) e c), ha nuovamente individuato il reato più grave in quello diviolazione dei sigilli contestato al capo e), determinando tuttavia la pena basesulla quale poi applicare l'aumento per la continuazione in quella di mesi nove direclusione ed euro 200 di multa, superiore a quella individuata dal Tribunale.3.3. Di conseguenza pur essendo stata in effetti diminuita la penacomplessiva, da un anno e due mesi di reclusione 600 € di multa a dieci mesi direclusione e 250 € di multa, risulta comunque violato il divieto di reformatio inpeius, per cui la sentenza deve essere annullata limitatamente al trattamentosanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovogiudizio sul punto.5. Il ricorso è inammissibile nel resto e va dichiarata l’irrevocabilità dellasentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio erinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diNapoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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