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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 13924/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; uditai la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché l'istanza di discussione orale, inaccoglibile atteso il rito ex art. 610 c.p.p.; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt. 99 comma primo e comma secondo cod. pen. (rispettivamente per Iacovone e Capuano), nonché la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. (per Intellicato), sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 15 - 17 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in ragione delle modalità della condotta e del contesto criminale in cui hanno agito i prevenuti, nonché sulla configurazione dell'art. 99 cod. pen., attesi i numerosi precedenti penali che hanno legittimato l'applicazione della recidiva specifica per Intellicato e Capuano e semplice per Iacovone). ritenuto inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto presentato personalmente, in spregio all'art. 613 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; uditai la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché l'istanza di discussione orale, inaccoglibile atteso il rito ex art. 610 c.p.p.; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt. 99 comma primo e comma secondo cod. pen. (rispettivamente per Iacovone e Capuano), nonché la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. (per Intellicato), sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 15 - 17 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in ragione delle modalità della condotta e del contesto criminale in cui hanno agito i prevenuti, nonché sulla configurazione dell'art. 99 cod. pen., attesi i numerosi precedenti penali che hanno legittimato l'applicazione della recidiva specifica per Intellicato e Capuano e semplice per Iacovone). ritenuto inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto presentato personalmente, in spregio all'art. 613 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il