CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 39557/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA su ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti e l'istanza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza pronunciata il 13 luglio 2021 a decisione del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amimende. 2. La cancelleria del Tribunale ordinario di Roma, nel corso degli adempimenti successivi, ha constatato che la sentenza emessa da questa Corte reca l'erronea data di nascita di [OSCURATO:PERSONA] perché nato [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non il 22/2/1981, come riportato nella sentenza 33967/21 emessa dal Collegio della Sesta Sezione Penale. Questa Corte, dunque, è incorsa in un evidente errore materiale che, non sussistendo dubbi sulla corretta identificazione dell'indagato, deve essere corretta come in dispositivo. La correzione deve riguardare anche il ruolo di udienza dalla cui erronea intestazione è disceso anche quello di intestazione della sentenza. Le correzioni vanno eseguite, con le modalità di legge, a cura della cancelleria. P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella intestazione della sentenza n. 33967/21 emessa dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione il 13 luglio 2021, relativamente alla data di nascita del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], disponendo che in luogo di "22/02/1981/ debba intendersi "23/03/1976". Negli stessi termini dispone la correzione del ruolo di udienza. Così deciso il 18 /10/202 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ,f