CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47115/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, sez. dist. Sassari, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di falso c.d. nummario; Considerato che con l'unico motivo proposto il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata in quanto non sarebbe stata considerata la sua ricostruzione alternativa nel senso che si era accorto della possibile contraffazione delle banconote ricevute nel vendere prodotti ortofrutticoli e che le aveva riposte nella camera da letto della madre con l'intento di enunciarne il possesso e comunque di non utilizzarle, sicché la sua condanna era derivata dal solo pregiudizio correlato ai precedenti penali a suo carico; Ritenuto tale motivo inammissibile a fronte delle congrue argomentazioni, con le quali l'imputato del resto si confronta solo in parte, che hanno determinato l'affermazione della sua responsabilità penale; Rilevato, in particolare, che, con adeguata motivazione, priva di manifesti vizi logici, la Corte d'Appello ha osservato che l'AGNOTELLI ha reso dichiarazioni contraddittorie sul possesso delle banconote false, riferendo, una prima volta, di averle ricevute in un'unica occasione e, un'altra, di averle accumulate in più occasioni; Considerato che la Corte territoriale ha vagliato, inoltre, la concreta plausibilità di queste contradditorie ricostruzioni alternative, escludendola, per un verso, con la logica deduzione che l'ordinativo di una rilevante quantità di merce e il pagamento con cinque banconote da cinquanta euro ciascuna avrebbero dovuto destare subito l'attenzione dell'imputato e che, ove si ipotizzassero invece successive dazioni delle somme, sarebbe inverosimile che l'AGNOTELLI non si sia accorto dello stesso anomalo numero di serie delle banconote e che le abbia accumulate senza denunciare subito l'accaduto alle autorità competenti; Rilevato che è stato ancora congruamente evidenziato dalla stessa decisione impugnata che la circostanza che le banconote fossero state riposte in un cassetto di un comodino insieme ad altri oggetti illegittimamente detenuti depone nel senso della consapevolezza della relativa falsità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.