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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47096/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trento in data 20/6/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza ma il difensore non è comparso comunicando l'impossibilità di presenziare e la volontà che il procedimento venga trattato; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale del riesame di Trento con l'ordinanza impugnata ha rigettato i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per i reati di associazione per delinquere e riciclaggio confermando il provvedimento cautelare 44+ del Gip del Tribunale di Trento, applicativo della misura cautelare della custodia in carcere. 2.Avverso detto provvedimento, con un unico atto impugnatorio, ricorrono per cassazione Slimani e Safaoui deducendo il vizio di omessa o insufficiente detk. motivazione in relazione alla sussistenzatravità indiziaria del delitto di cui all'art.416 c.p., con particolare •riferimento al dolo specifico del delitto associativo.

Contestano che il grado di fiducia di cui essi godevano all'interno del sodalizio criminoso dedito al narcotraffico, potesse considerarsi dimostrativo del loro stabile inserimento nella compagine associativa.

Il giudice cautelare avrebbe omesso di valutare elementi fattuali che escludevano l'inserimento degli indagati nella struttura associativa, posto che essi non ne conoscevano i meccanismi operativi.

Evidenziano la circostanza per cui essendo stati arrestati in altro procedimento, la presunta condotta associativa doveva considerarsi cessata al momento della carcerazione, avvenuta il 25/2/2021 e comunque era limitata ad un arco temporale ristretto.

3. Con il secondo motivo deducono il vizio di violazione di legge in relazione alla questione della competenza territoriale, erroneamente radicata ex art. 16 c.p.p., innanzi di Tribunale di Trento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono in parte fondati.

In merito alla partecipazione dei due ricorrenti al sodalizio criminoso, l'apparato logico della decisione impugnata è corredato da una motivazione adeguata e priva di manifesti vizi di illogicità.

In particolare, il Tribunale a pagg. 9 e segg. ha diffusamente motivato sulla partecipazione degli indagati all'associazione per delinquere contestata/ valorizzando le dichiarazioni auto ed etero accusatorie degli stessi relativamente all'episodio della consegna del denaro oggetto di riciclaggio che lasciava trapelare un ruolo affatto marginale da loro svolto.

Gli indagati, infatti, erano stati chiamati ad eseguire un incarico di estrema delicatezza: la consegna di un'ingente somma di denaro di provenienza delittuosa, al cd. prelevatore, il quale avrebbe dovuto, poi, provvedere a trasferirla all'estero.

L'esecuzione di detto incarico, ha spiegato il collegio cautelare, richiedeva un elevato grado di fiducia da parte dei vertici dell'associazione nei confronti dei corrieri ed una conoscenza dei meccanismi operativi della stessa da parte degli esecutori, incompatibile con la versione difensiva circa l'affidamento estemporaneo dello stesso. t Come si evince dal testo del provvedimento impugnato, il contributo causale fornito dai ricorrenti al sodalizio e la dimostrazione del dolo di partecipazione ha trovato ampio conforto avuto riguardo alle modalità esecutive del delitto fine rientrante perfettamente nel programma criminoso dell'associazione e direttamente riferibile alla realizzazione degli interessi criminali del gruppo', pertanto, a ragione, esso è stato ritenuto espressione di una stabile e volontaria adesione al sodalizio.

Al riguardo/ rileva il collegio che il dolo del delitto di associazione per delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e, sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostri automaticamente l'adesione alla stessa, questa può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo, come avvenuto nel caso in esame ( Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Rv. 276740; Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013, Rv. 257845).

Irrilevante è, poi ( la circostanza dell'intervenuto arresto dei prevenuti in data 25/2/2021, poiché il reato associativo risulta essere stato contestato da dicembre 2019 a gennaio 2021.

2. Il secondo motivo con il quale si contesta la decisione sulla competenza per territorio determinata da connessione, è fondato.

Il collegio cautelare ha individuato il giudice competente per territorio avendo riguardo al reato più grave di riciclaggio, in applicazione del criterio di cui all'art.16 c.p.p. secondo cui "la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali, più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato ai sensi dell'art. 16 c.p.p." .

Il collegio cautelare ha però dato per pacifico che fra il reato associativo e quello fine, esistesse - in relazione agli indagati, componenti dell'associazione - la connessione, senza motivare in ordine alla ricorrenza di tale condizione che costituisce il presupposto per l'applicazione del criterio attributivo di cui all'art.16 c.p.p.

In disparte le considerazioni circa la sussistenza della connessione tra il delitto associativo e i reati cd. fine che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "può ritenersi sussistente soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi" (Sez. 2, n. 45337 del 04/11/2015, Rv. 265031), l'ordinanza impugnata non chiarisce quale tipo di connessione sia stata ravvisata nel caso concreto posto che l'art. 12 c.p.p., come è noto, individua alle lett. a), b) e c) tre distinte ipotesi di connessione.

Pertanto non essendo chiaro il motivo che, in applicazione del criterio di cui all'art. 16 c.p.p., ha portato all'individuazione del giudice territorialmente competente nel Tribunale di Trento, il provvedimento va annullato con rinvio.

P.q.m.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo della competenza territoriale e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trento competente ai sensi dell'art 309, co. 7, c.p.p.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] i Paola JtWit DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trento in data 20/6/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza ma il difensore non è comparso comunicando l'impossibilità di presenziare e la volontà che il procedimento venga trattato; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale del riesame di Trento con l'ordinanza impugnata ha rigettato i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per i reati di associazione per delinquere e riciclaggio confermando il provvedimento cautelare 44+ del Gip del Tribunale di Trento, applicativo della misura cautelare della custodia in carcere. 2.Avverso detto provvedimento, con un unico atto impugnatorio, ricorrono per cassazione Slimani e Safaoui deducendo il vizio di omessa o insufficiente detk. motivazione in relazione alla sussistenzatravità indiziaria del delitto di cui all'art.416 c.p., con particolare •riferimento al dolo specifico del delitto associativo. Contestano che il grado di fiducia di cui essi godevano all'interno del sodalizio criminoso dedito al narcotraffico, potesse considerarsi dimostrativo del loro stabile inserimento nella compagine associativa. Il giudice cautelare avrebbe omesso di valutare elementi fattuali che escludevano l'inserimento degli indagati nella struttura associativa, posto che essi non ne conoscevano i meccanismi operativi. Evidenziano la circostanza per cui essendo stati arrestati in altro procedimento, la presunta condotta associativa doveva considerarsi cessata al momento della carcerazione, avvenuta il 25/2/2021 e comunque era limitata ad un arco temporale ristretto. 3. Con il secondo motivo deducono il vizio di violazione di legge in relazione alla questione della competenza territoriale, erroneamente radicata ex art. 16 c.p.p., innanzi di Tribunale di Trento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono in parte fondati. In merito alla partecipazione dei due ricorrenti al sodalizio criminoso, l'apparato logico della decisione impugnata è corredato da una motivazione adeguata e priva di manifesti vizi di illogicità. In particolare, il Tribunale a pagg. 9 e segg. ha diffusamente motivato sulla partecipazione degli indagati all'associazione per delinquere contestata/ valorizzando le dichiarazioni auto ed etero accusatorie degli stessi relativamente all'episodio della consegna del denaro oggetto di riciclaggio che lasciava trapelare un ruolo affatto marginale da loro svolto. Gli indagati, infatti, erano stati chiamati ad eseguire un incarico di estrema delicatezza: la consegna di un'ingente somma di denaro di provenienza delittuosa, al cd. prelevatore, il quale avrebbe dovuto, poi, provvedere a trasferirla all'estero. L'esecuzione di detto incarico, ha spiegato il collegio cautelare, richiedeva un elevato grado di fiducia da parte dei vertici dell'associazione nei confronti dei corrieri ed una conoscenza dei meccanismi operativi della stessa da parte degli esecutori, incompatibile con la versione difensiva circa l'affidamento estemporaneo dello stesso. t Come si evince dal testo del provvedimento impugnato, il contributo causale fornito dai ricorrenti al sodalizio e la dimostrazione del dolo di partecipazione ha trovato ampio conforto avuto riguardo alle modalità esecutive del delitto fine rientrante perfettamente nel programma criminoso dell'associazione e direttamente riferibile alla realizzazione degli interessi criminali del gruppo', pertanto, a ragione, esso è stato ritenuto espressione di una stabile e volontaria adesione al sodalizio. Al riguardo/ rileva il collegio che il dolo del delitto di associazione per delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e, sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostri automaticamente l'adesione alla stessa, questa può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo, come avvenuto nel caso in esame ( Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Rv. 276740; Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013, Rv. 257845). Irrilevante è, poi ( la circostanza dell'intervenuto arresto dei prevenuti in data 25/2/2021, poiché il reato associativo risulta essere stato contestato da dicembre 2019 a gennaio 2021. 2. Il secondo motivo con il quale si contesta la decisione sulla competenza per territorio determinata da connessione, è fondato. Il collegio cautelare ha individuato il giudice competente per territorio avendo riguardo al reato più grave di riciclaggio, in applicazione del criterio di cui all'art.16 c.p.p. secondo cui "la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali, più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato ai sensi dell'art. 16 c.p.p." . Il collegio cautelare ha però dato per pacifico che fra il reato associativo e quello fine, esistesse - in relazione agli indagati, componenti dell'associazione - la connessione, senza motivare in ordine alla ricorrenza di tale condizione che costituisce il presupposto per l'applicazione del criterio attributivo di cui all'art.16 c.p.p. In disparte le considerazioni circa la sussistenza della connessione tra il delitto associativo e i reati cd. fine che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "può ritenersi sussistente soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi" (Sez. 2, n. 45337 del 04/11/2015, Rv. 265031), l'ordinanza impugnata non chiarisce quale tipo di connessione sia stata ravvisata nel caso concreto posto che l'art. 12 c.p.p., come è noto, individua alle lett. a), b) e c) tre distinte ipotesi di connessione. Pertanto non essendo chiaro il motivo che, in applicazione del criterio di cui all'art. 16 c.p.p., ha portato all'individuazione del giudice territorialmente competente nel Tribunale di Trento, il provvedimento va annullato con rinvio. P.q.m. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo della competenza territoriale e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trento competente ai sensi dell'art 309, co. 7, c.p.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] i Paola JtWit DEPOSITAT
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