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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 14672/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. per i reati di tentato furto pluriaggravato e furto pluriaggravato.

Il ricorso è articolato in un unico motivo, con il quale si deduce difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Esso deve, però, essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Va, infatti, ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. per i reati di tentato furto pluriaggravato e furto pluriaggravato. Il ricorso è articolato in un unico motivo, con il quale si deduce difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Esso deve, però, essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Va, infatti, ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14672/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris