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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11583/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 novembre 2021, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto centocinquanta alberi - degli albicocchi della varietà "orange rubis" - che questi avrebbe riprodotto partendo dalle cento piante acquistate dalla società spagnola "PBS [OSCURATO:PERSONA]" così violando, secondo l'ipotesi d'accusa, il disposto dell'art. 473 cod. pen..

1.1. Il Tribunale, in risposta ai dedotti motivi di riesame, affermava come la violazione del diritto di privativa in questione, tutelato dall'art. 107 del codice della proprietà industriale (il d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, più volte modificato e, per quanto attiene alla norma sanzionatoria, l'art. 127, abrogato con la legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui si era, però, introdotto, nel codice penale, l'art. 517 ter, che si poneva in perfetta continuità normativa con lo stesso), configurasse una delle ipotesi criminosi contemplate dall'art. 473 cod. pen..

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 473 cod. pen. e 253 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in ordine al ritenuto fumus commissi delicti.

Lo stesso Tribunale aveva ammesso che, solo ad esito degli eventuali successivi accertamenti, si sarebbe potuta ascrivere al prevenuto la condotta, di rilievo penale, ipotizzata.

Si ricordava che non era consentito il sequestro a fini esplorativi (Cass. n. 24561/2012).

E si lamentava che, sul punto, nonostante lo specifico motivo di doglianza, il Tribunale non avesse fornito risposta alcuna.

Né, nel caso di specie, era ipotizzabile la violazione dell'art. 473 cod. pen., posto che la riproduzione delle piante non poteva essere riconnpresa nel novero degli oggetti tutelati dalla norma, i segni distintivi o i marchi applicati sui prodotti.

La pronuncia della Cassazione n. 37553 del 2008 aveva già precisato come dovesse applicarsi, in tale fattispecie concreta, il disposto dell'art. 127 dei codice della proprietà industriale, poi, invero, abrogato.

La cosiddetta privativa varietale è, infatti, tutelata dalle norme del citato codice: in particolare dall'art 101 che ne individua il titolare e dall'art. 107 che impone l'autorizzazione del titolare per riprodurre le piante.

Al più, pertanto, la condotta sarebbe punibile solo ai sensi dell'art. 517 ter cod. pen. (che aveva sostituito, in continuità normativa, l'art. 127 del codice PI), che, tuttavia, non era norma posta a tutela della fede pubblica ma, solo, degli interessi patrimoniali privati (Cass. rv 266220 e 234405, 241642 266856) e non era procedibile d'ufficio.

In tale prospettiva, allora, non erano stati prodotti agli atti né il titolo, documentale, dell'assunto diritto di privativa né l'atto di querela della società che ne aveva denunciata la violazione.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso (pur ritenendo che la qualificazione giuridica del fatto fosse errata, rientrando nella diversa ipotesi astratta contemplata nell'art. 517 ter cod. pen.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che si preciseranno.

1. La qualificazione giuridica della condotta contestata all'indagato ai sensi dell'art. 473 cod. pen. appare, allo stato degli atti, errata.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 473 cod. pen., posto a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517-ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e che ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare (così, da ultimo: Sez. 5, n. 23709 del 18/05/2021, Asperti, Rv. 281378; ancor prima: Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016, dep. 27/03/2017, PC/Shi, Rv. 269751).

Del resto, che per configurare il delitto previsto dall'art. 473 cod. pen. sia necessaria la contraffazione del marchio del prodotto, o di un altro segno distintivo del medesimo (e non la mera riproduzione del bene da immettere nel circuito commerciale) è reso evidente dalle lettera stessa della norma, che punisce chiunque "contraffà o altera marchi o segni distintivi .. di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni" (seguito dall'art. 474 cod. pen. che punisce la detenzione per la vendita dei prodotti industriali che siano contraddistinti dai marchi da altri contraffatti).E, invece, nell'odierno caso concreto, non si assume mai, nel ricostruire l'addebito, che l'indagato abbia contraffatto il marchio o il segno distintivo, apposto sulle piante, del titolare del medesimo, l'indicata società spagnola, ma solo che ne abbia illecitamente (perché non autorizzato a farlo) riprodotto i beni coperti dalla privativa industriale (le piante di albicocco che la persona offesa avrebbe selezionato, tutelando, il citato codice, come "diritti di proprietà industriale" anche le "nuove varietà vegetali", contemplate nella sezione VIII del capo II, dagli artt. 100 e ss. del medesimo ).

Ed è allora evidente come tale condotta concreti, invece, la violazione dell'art. 517 ter cod. pen. che punisce chiunque "fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale", essere la titolare del relativo diritto di proprietà industriale

2. La diversa qualificazione della condotta - già sollecitata dalla difesa dell'indagato al Tribunale del riesame laddove si era ipotizzata la sola applicabilità dell'art. 127 d.lgs. n. 30/2005, che si è visto essere stato sostituito dall'art. 517 ter cod. pen. - fermi rimanendo i presupposti di fatto della medesima, si riverbera sulla stessa procedibilità dell'azione penale, in quanto il diverso reato è procedibile solo a querela e non emerge agli atti che la medesima sia stata effettivamente proposta (visto che, nell'ordinanza impugnata, si cita solo un "esposto", peraltro neppure presentato a nome della società che deterrebbe il diritto di proprietà industriale ma dal diverso ente denominato "Gestion de [OSCURATO:PERSONA] S.L.U.).

Ne deriva allora la necessità di accertare se l'azione penale poteva essere iniziata, accertamento di cui lo stesso Tribunale è onerato, avendo questa Corte affermato che il tribunale del riesame che modifica la qualificazione giuridica del fatto deve accertare l'esistenza dei presupposti di procedibilità dell'azione penale (così Sez. 3, n. 3983 del 21/12/2021, Zheng, dep. 04/02/2022, in analoga fattispecie di derubricazione dell'ipotesi di cui all'art. 474 cod. pen. in quella punita dall'art. 517 ter cod. pen.; ed anche Sez. 5, n. 1936 del 15/11/2017 dep. 17/01/2018, Rv. 272000).

3. Da ultimo deve osservarsi come fosse, invece, manifestamente infondata la censura relativa alle ragioni, probatorie, dell'intervenuto sequestro, posto che, in via di fatto, si era fondatamente ipotizzata l'illecita gemmazione, dalle piante acquistate dalla società spagnola, titolare della privativa industriale, delle piante sottoposte al vincolo, ipotesi, concreta, che gli ulteriori accertamenti, consentiti solo dalla disponibilità delle stesse, avrebbero dovuto consentire di adeguatamente vagliare.Non si trattava pertanto affatto di un sequestro volto ad effettuare verifiche meramente esplorative.

4. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per il riesame di Palermo affinchè operi una più compiuta disamina della corretta qualificazione giuridica della condotta contestata all'indagato, alla luce di quanto accertato in fatto, e, qualora se ne renda necessario, verifichi la sussistenza della condizione di procedibilità dell'azione penale.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 novembre 2021, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto centocinquanta alberi - degli albicocchi della varietà "orange rubis" - che questi avrebbe riprodotto partendo dalle cento piante acquistate dalla società spagnola "PBS [OSCURATO:PERSONA]" così violando, secondo l'ipotesi d'accusa, il disposto dell'art. 473 cod. pen.. 1.1. Il Tribunale, in risposta ai dedotti motivi di riesame, affermava come la violazione del diritto di privativa in questione, tutelato dall'art. 107 del codice della proprietà industriale (il d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, più volte modificato e, per quanto attiene alla norma sanzionatoria, l'art. 127, abrogato con la legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui si era, però, introdotto, nel codice penale, l'art. 517 ter, che si poneva in perfetta continuità normativa con lo stesso), configurasse una delle ipotesi criminosi contemplate dall'art. 473 cod. pen.. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 473 cod. pen. e 253 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in ordine al ritenuto fumus commissi delicti. Lo stesso Tribunale aveva ammesso che, solo ad esito degli eventuali successivi accertamenti, si sarebbe potuta ascrivere al prevenuto la condotta, di rilievo penale, ipotizzata. Si ricordava che non era consentito il sequestro a fini esplorativi (Cass. n. 24561/2012). E si lamentava che, sul punto, nonostante lo specifico motivo di doglianza, il Tribunale non avesse fornito risposta alcuna. Né, nel caso di specie, era ipotizzabile la violazione dell'art. 473 cod. pen., posto che la riproduzione delle piante non poteva essere riconnpresa nel novero degli oggetti tutelati dalla norma, i segni distintivi o i marchi applicati sui prodotti. La pronuncia della Cassazione n. 37553 del 2008 aveva già precisato come dovesse applicarsi, in tale fattispecie concreta, il disposto dell'art. 127 dei codice della proprietà industriale, poi, invero, abrogato. La cosiddetta privativa varietale è, infatti, tutelata dalle norme del citato codice: in particolare dall'art 101 che ne individua il titolare e dall'art. 107 che impone l'autorizzazione del titolare per riprodurre le piante. Al più, pertanto, la condotta sarebbe punibile solo ai sensi dell'art. 517 ter cod. pen. (che aveva sostituito, in continuità normativa, l'art. 127 del codice PI), che, tuttavia, non era norma posta a tutela della fede pubblica ma, solo, degli interessi patrimoniali privati (Cass. rv 266220 e 234405, 241642 266856) e non era procedibile d'ufficio. In tale prospettiva, allora, non erano stati prodotti agli atti né il titolo, documentale, dell'assunto diritto di privativa né l'atto di querela della società che ne aveva denunciata la violazione. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso (pur ritenendo che la qualificazione giuridica del fatto fosse errata, rientrando nella diversa ipotesi astratta contemplata nell'art. 517 ter cod. pen.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che si preciseranno. 1. La qualificazione giuridica della condotta contestata all'indagato ai sensi dell'art. 473 cod. pen. appare, allo stato degli atti, errata. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 473 cod. pen., posto a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517-ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e che ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare (così, da ultimo: Sez. 5, n. 23709 del 18/05/2021, Asperti, Rv. 281378; ancor prima: Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016, dep. 27/03/2017, PC/Shi, Rv. 269751). Del resto, che per configurare il delitto previsto dall'art. 473 cod. pen. sia necessaria la contraffazione del marchio del prodotto, o di un altro segno distintivo del medesimo (e non la mera riproduzione del bene da immettere nel circuito commerciale) è reso evidente dalle lettera stessa della norma, che punisce chiunque "contraffà o altera marchi o segni distintivi .. di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni" (seguito dall'art. 474 cod. pen. che punisce la detenzione per la vendita dei prodotti industriali che siano contraddistinti dai marchi da altri contraffatti).E, invece, nell'odierno caso concreto, non si assume mai, nel ricostruire l'addebito, che l'indagato abbia contraffatto il marchio o il segno distintivo, apposto sulle piante, del titolare del medesimo, l'indicata società spagnola, ma solo che ne abbia illecitamente (perché non autorizzato a farlo) riprodotto i beni coperti dalla privativa industriale (le piante di albicocco che la persona offesa avrebbe selezionato, tutelando, il citato codice, come "diritti di proprietà industriale" anche le "nuove varietà vegetali", contemplate nella sezione VIII del capo II, dagli artt. 100 e ss. del medesimo ). Ed è allora evidente come tale condotta concreti, invece, la violazione dell'art. 517 ter cod. pen. che punisce chiunque "fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale", essere la titolare del relativo diritto di proprietà industriale 2. La diversa qualificazione della condotta - già sollecitata dalla difesa dell'indagato al Tribunale del riesame laddove si era ipotizzata la sola applicabilità dell'art. 127 d.lgs. n. 30/2005, che si è visto essere stato sostituito dall'art. 517 ter cod. pen. - fermi rimanendo i presupposti di fatto della medesima, si riverbera sulla stessa procedibilità dell'azione penale, in quanto il diverso reato è procedibile solo a querela e non emerge agli atti che la medesima sia stata effettivamente proposta (visto che, nell'ordinanza impugnata, si cita solo un "esposto", peraltro neppure presentato a nome della società che deterrebbe il diritto di proprietà industriale ma dal diverso ente denominato "Gestion de [OSCURATO:PERSONA] S.L.U.). Ne deriva allora la necessità di accertare se l'azione penale poteva essere iniziata, accertamento di cui lo stesso Tribunale è onerato, avendo questa Corte affermato che il tribunale del riesame che modifica la qualificazione giuridica del fatto deve accertare l'esistenza dei presupposti di procedibilità dell'azione penale (così Sez. 3, n. 3983 del 21/12/2021, Zheng, dep. 04/02/2022, in analoga fattispecie di derubricazione dell'ipotesi di cui all'art. 474 cod. pen. in quella punita dall'art. 517 ter cod. pen.; ed anche Sez. 5, n. 1936 del 15/11/2017 dep. 17/01/2018, Rv. 272000). 3. Da ultimo deve osservarsi come fosse, invece, manifestamente infondata la censura relativa alle ragioni, probatorie, dell'intervenuto sequestro, posto che, in via di fatto, si era fondatamente ipotizzata l'illecita gemmazione, dalle piante acquistate dalla società spagnola, titolare della privativa industriale, delle piante sottoposte al vincolo, ipotesi, concreta, che gli ulteriori accertamenti, consentiti solo dalla disponibilità delle stesse, avrebbero dovuto consentire di adeguatamente vagliare.Non si trattava pertanto affatto di un sequestro volto ad effettuare verifiche meramente esplorative. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per il riesame di Palermo affinchè operi una più compiuta disamina della corretta qualificazione giuridica della condotta contestata all'indagato, alla luce di quanto accertato in fatto, e, qualora se ne renda necessario, verifichi la sussistenza della condizione di procedibilità dell'azione penale. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per
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