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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 05143/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato che il ricorso è invece fondato in ordine al secondo motivo di ricorso.

Coglie, infatti, nel segno la censura proposta, perché correttamente evidenzia come la contravvenzione contestata al capo 3) si è estinta anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.

Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della ntenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della fnmediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte; Rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché va eliminata la parte di pena, aggiunta per la contravvenzione predetta nel calcolo della continuazione, di mesi uno di reclusione inerente al capo 3), posto che predetto reato è estinto per intervenuta prescrizione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della multa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ("5 DEP() ,[OSCURATO:PERSONA] 0 6 F 023 C.A\cz.-11 E ESPERTO Dom SSC, PCIO Diamcmii [OSCURATO:PERSONA].R.P.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato che il ricorso è invece fondato in ordine al secondo motivo di ricorso. Coglie, infatti, nel segno la censura proposta, perché correttamente evidenzia come la contravvenzione contestata al capo 3) si è estinta anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della ntenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della fnmediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte; Rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché va eliminata la parte di pena, aggiunta per la contravvenzione predetta nel calcolo della continuazione, di mesi uno di reclusione inerente al capo 3), posto che predetto reato è estinto per intervenuta prescrizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della multa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ("5 DEP() ,[OSCURATO:PERSONA] 0 6 F 023 C.A\cz.-11 E ESPERTO Dom SSC, PCIO Diamcmii [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE b\ 'S A teJ., VUU nk;ak \1\ • ._),.) (s•i.. -)) , R,u,k9,,9, - n_u MeQJ - & '-i t•.(' ' ,--kcLO 5,3) i '1,\)3 \ A o, i ;1_6, \ 1- .9._, 9) , < .)b Ìr., v\ <_. ú uu.,U C.N k '•-•'. \ '/V\,,(:) n_9__ V11. A*1\kA \ U, c. k,,.Ate, OgPV,,f,l 2, i , ,qke'&,)_, .•- ' 'j),. \ Nvu, -),). 9:3 0- C., r xx_k_e,-L. \A. b' el.',) u, fk'te \it- eik fl\k - :\ ',u,),i v,, \i 0'),-_, O , Q C \A. A ,\_ i \ile-) ak.,t). e (31U MA") ek_. i'\, • t i.,,A 01( O'C_A• •k.Q.Uk.. 1.- 'Z._, PAA. v(, (;),A. .42,A,LA, Q.,,,,,,?:_.,<., z, (,),,,, e z,„, e, •-k h°1--;/` U-k,9,: '- J I, A,!\ 2,t,u,-it., i -Q1) \i1 k 3 ',,:k''.<, b\\) g )) ) ri.Cee: A,),_. V\57‘. )5, l, ,) i \ j,ka,, n 'e ,;L:,.(it() Z2, • \1/4) -0•) \\N--j)., ,-,:.),„,,z QA kP-)a,.),, 9:u 2:,,2 ‘rjeW- \i ,,,, \e.,,,,,,,,, , N\ ..,,,, ok; u.,1,..,.,,, ._ b ‘ z,,,\, A ''s-, '',, e, • ^U b,9 -0,3 \ \i'... A \-'‘\ \ - 'kr, 2_t (/— \ Sfn - '\,\ ' \
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