CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 09811/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26510-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente – F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26510/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 9811/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 avverso la sentenza n. 1871/6/2017 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 4/4/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 12817/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro relativa a due lodi arbitrali, dichiarati esecutivi dal Tribunale di Roma con decreto emesso in data 23/4/2013, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era stata condannato a versare in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni, le somme ivi indicate; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva con allegata documentazione [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo mezzo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 12, settimo comma, L. n. 212/2000, art. 10 L. 241/1990, artt.24, 97 Cost., art. 41 Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione) per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuta l’insussistenza dell’obbligo di contradditorio preventivo nella fattispecie in esame; 1.2. con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 37, primo e secondo comma, e 77 DPR n. 131/1986) per avere la [OSCURATO:PERSONA] confermato la legittimità dell’imposta applicata sebbene il decreto del Tribunale, che aveva dichiarato l’esecutività dei lodi arbitrali, fosse stato sospeso con ordinanza della Corte di Appello di Roma; 1.3. con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 59, primo comma, lett. a), DPR n. 131/1986) per avere la [OSCURATO:PERSONA] affermato la legittimità della tassazione applicata F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26510/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 9811/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 dall’Ufficio ritenendo non sussistessero i presupposti per la registrazione a debito del lodo arbitrale stante l’impossibilità di ricondurre il lodo, reso esecutivo a seguito del decreto, emesso ai sensi dell’art. 825 c.p.c., tra gli atti soggetti a registrazione a debito, in mancanza di interesse della PA, quale parte del procedimento, a mettere in esecuzione la pronuncia arbitrale ed anche in virtù della mancata formale richiesta in tal senso da parte del Cancelliere del Tribunale; 1.4. con il quarto motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 8 L. n. 212/2000, art, 1243 c.c.) per avere la [OSCURATO:PERSONA] respinto la richiesta di compensazione tra le somme dovute all’erario con le somme dovute la ricorrente in forza delle statuizioni di condanna, contenute nel decreto del Tribunale, a carico di un’altra amministrazione dello Stato (Ministero delle Infrastrutture e dei Rapporti); 1.5. con il quinto motivo si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite di primo grado e di appello, avendo la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto non sussistessero i presupposti per la compensazione delle spese di lite sebbene sulle questioni esaminate non fossero rinvenibili precedenti giurisprudenziali né indicazioni di prassi; 2.1. va evidenziato che il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., con la quale ha dedotto e documentato che questa Corte, con sentenza n. 3284/2022, ha confermato, con efficacia di giudicato, la statuizione di nullità dei lodi arbitrali in oggetto; 2.2. al riguardo, questa Corte ha affermato che in tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26510/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 9811/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza (cfr. Cass. nn. 32626/2021, 2637/2021, 3617/2020); 2.3. in riferimento a quanto dedotto e documentato dal contribuente con memoria difensiva, va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere e la non debenza dell'imposta portata nell'atto impugnato; 2.4. la materia del contendere è, infatti, cessata per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di appello che ha dichiarato la nullità dei lodi arbitrali impugnati, in relazione alla cui registrazione del decreto di esecutorietà è stato emesso il provvedimento impugnato; 2.5. la definizione della lite ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 comporta, dunque, l’estinzione dell’obbligazione tributaria con la conseguenza che non può darsi una sopravvivenza della pronuncia la sentenza di merito ai sensi dell'art. 310 c.p.c., comma 2; 2.6. ne consegue che il sopravvenire di un fatto nuovo, esterno al processo, diretto ad estinguere, modificare o sostituire l'originario rapporto controverso, e dunque a far venire meno l'oggetto stesso del giudizio (costituito dalle originarie contrapposte pretese/difese delle parti), da un lato, priva dette parti dell'interesse ad ottenere una - ormai inutile - pronuncia determinativa della regola del rapporto giuridico sostanziale, e dall'altro rende del tutto privo di funzione pratica il regolamento di un non più attuale assetto di interessi stabilito dalla pronuncia di merito impugnata - che in caso di declaratoria di estinzione del giudizio o di inammissibilità sopravvenuta della impugnazione, passerebbe in giudicato - (cfr. Cass. nn. 16324/2014, 19160/2007, 22972/2004); 2.7. la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata senza rinvio, non potendo riconoscersi l’idoneità al passaggio in giudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale né voluta dalle parti (cfr. Cass. nn. 19533/2011; id. Cass. n. 13109/2012); 3. considerata la sopravvenienza della ragione del decidere le spese devono essere integralmente compensate F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26510/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 9811/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 16.3.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a