CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02353/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Potenza, il 7 gennaio 2021, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato a lui ascritto al capo A (ex art. 95, d.P.R. 115/2002, contestato come commesso 1'11 febbraio 2013) e ha confermato nel resto, riducendo la pena in relazione al residuo reato ascritto all'imputato. 2. Nell'unico motivo di ricorso il Finiguerra denuncia violazione di legge in riferimento al delitto residuo, contestando che l'omessa proposizione di appello avverso detto capo possa integrare un'ipotesi di giudicato parziale e richiamando a tal fine alcuni arresti giurisprudenziali, in base ai quali sostiene che la sussistenza del vincolo della continuazione implicherebbe l'insuscettibilità di separare i reati avvinti da tale vincolo. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Con riguardo al formarsi di giudicato parziale, la più recente giurisprudenza apicale di legittimità, muovendo dalla considerazione che la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna - con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico - ha affermato il principio in base al quale, nel caso di una pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per gli altri reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale (Sez. U, Sentenza n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). E' dunque corretta la statuizione in base alla quale, in assenza di appello relativo al residuo capo di imputazione, su quest'ultimo si sia formato il giudicato, a nulla rilevando la sussistenza del vincolo della continuazione fra i reati in origine contestati al ricorrente. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente (France