Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 21466/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22359-2014proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in ROMA, presso l a Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura specialeestesa a margine del ricorso -ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -intimata– avverso la sentenza n. 795/2014 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositatail 29/1/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Alessio propon e ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campaniaaveva accolto l’appello erarialeavverso la sentenza n. 354/16/2011 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva accolto il ricorso proposto avverso da [OSCURATO:PERSONA]Alessio avversoavviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro in relazione ad atto di compravendita immobiliare; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; con memoria datata 16.10.2019 i l ricorrent e ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e di avercorrisposto quanto dovuto e, per l’effetto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere [OSCURATO:PERSONA]

1.1. in via preliminare deve rilevarsi che nei documenti prodotti dal ricorrente a sostegno della richiesta di estinzione, in ragione della definizione agevolata presentata dal medesimo, non vi sono elementi che consentano di verificare che lacartellaoggetto dell’istanza e del successivo pagamento abbia avuto ad oggetto l’avviso di accertamento di cui al presente giudizio, come già rilevata con ordinanza interlocutoria emessa all’esito della camera di consiglio non partecipata del 3/2/2021;

1.2. ciononostante, in ragione di quanto dal ricorrente dichiarato in ordine alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata e della conseguente richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione(cfr. in senso conforme Cass. n. 35188 del 30/11/2022 in motiv.; Cass. n. 19337 del 15/06/2022 in motiv.);1.3. pur in assenza dell’attestazione dell’Ufficio circa la regolarità della definizione agevolata in relazione all’oggetto del presente giudizio, poiché è la parte ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, si ha, invero,comunque l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass.

S ez.

U. n. 3876 del 18/02/2010; Cass. n. 5421del 7/03/2018);

2. le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenendo conto delle modalità di definizione del presente giudizio;

3. trattandosi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d.

«doppio contributo unificato»(in termini, cfr. Cass. 07/12/2018, n. 31732, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuenteper adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016) P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorsoper sopravvenuta carenza di interesse; compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22359-2014proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in ROMA, presso l a Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura specialeestesa a margine del ricorso -ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -intimata– avverso la sentenza n. 795/2014 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositatail 29/1/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Alessio propon e ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campaniaaveva accolto l’appello erarialeavverso la sentenza n. 354/16/2011 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva accolto il ricorso proposto avverso da [OSCURATO:PERSONA]Alessio avversoavviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro in relazione ad atto di compravendita immobiliare; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; con memoria datata 16.10.2019 i l ricorrent e ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e di avercorrisposto quanto dovuto e, per l’effetto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere [OSCURATO:PERSONA] 1.1. in via preliminare deve rilevarsi che nei documenti prodotti dal ricorrente a sostegno della richiesta di estinzione, in ragione della definizione agevolata presentata dal medesimo, non vi sono elementi che consentano di verificare che lacartellaoggetto dell’istanza e del successivo pagamento abbia avuto ad oggetto l’avviso di accertamento di cui al presente giudizio, come già rilevata con ordinanza interlocutoria emessa all’esito della camera di consiglio non partecipata del 3/2/2021; 1.2. ciononostante, in ragione di quanto dal ricorrente dichiarato in ordine alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata e della conseguente richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione(cfr. in senso conforme Cass. n. 35188 del 30/11/2022 in motiv.; Cass. n. 19337 del 15/06/2022 in motiv.);1.3. pur in assenza dell’attestazione dell’Ufficio circa la regolarità della definizione agevolata in relazione all’oggetto del presente giudizio, poiché è la parte ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, si ha, invero,comunque l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. S ez. U. n. 3876 del 18/02/2010; Cass. n. 5421del 7/03/2018); 2. le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenendo conto delle modalità di definizione del presente giudizio; 3. trattandosi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato»(in termini, cfr. Cass. 07/12/2018, n. 31732, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuenteper adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016) P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoper sopravvenuta carenza di interesse; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Cort
Sentenza Cassazione n. 21466/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris