CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per le misure cautelari personali di [OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza che aveva applicato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in relazione all'emersione di gravi indizi di colpevolezza per i reati di turbativa d'asta aggravati dalla finalità agevolativa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione (art. 273 cod. proc. pen., art. 353 cod. pen.) in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il concorso nella turbativa d'asta: il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le doglianze proposte con l'istanza di riesame, confermando la sussistenza della gravità indiziaria con motivazione carente. Si deduceva, in particolare (a) che sarebbe stata omessa la valutazione della verosimiglianza della tesi alternativa proposta dalla difesa, ovvero che l'intento di [OSCURATO:PERSONA] fosse solo quello di tutelare il cugino [OSCURATO:PERSONA]; (b) che sarebbero state erroneamente interpretate le conversazioni poste a fondamento della valutazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria (dalla conversazione riportata a foglio 5 del provvedimento impugnato emergerebbe che il ricorrente non sapesse a chi si riferisse Fulco e non fosse a conoscenza della posizione rivestita dallo stesso in seno all'organizzazione); (c) che non sarebbe stato considerato che Mallamaci aveva già ricevuto pressioni per non partecipare alla gara da parte di [OSCURATO:PERSONA], sicché il ricorrente non avrebbe avuto alcun ruolo nella vicenda; (d) che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ritenute dal Tribunale confermative del quadro indiziario, sarebbero generiche e non riscontrate 2.2.1. Il motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi di prova al fine di accogliere la tesi alternativa proposta dalla difesa, attività non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. Nel caso in esame il Tribunale, con motivazione che non presenta alcuna nessuna illogicità manifesta, analizzava la conversazione, nel corso della quale il capomafia Fulco chiamava il ricorrente per chiedergli di portare la sua volontà a conoscenza di Mallamaci, ritenendola dimostrativa del fatto che Fuco avesse impartito un ordine "mafioso" a Salvaguardia, che lo eseguiva sulla base della accettazione di un rapporto gerarchico. Le altre conversazioni (tra Fulco, Nasone e Mallamaci) davano invece conto di come il ricorrente si fosse recato ad adempiere il comando impartito. Le dichiarazioni di Cimarosa venivano considerate come un "ulteriore", ma non decisivo, elemento di conferma della gravità indiziaria. La motivazione, priva di vizi logici ed aderente alle emergenze procedimentali, non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.2. Vizio di motivazione (art. 273 cod. proc. pen. art. 416- bis.l. cod. pen.) in ordine riconoscimento dell'aggravante agevolativa: si deduceva che dalla lettura integrale della conversazione del giorno 6 luglio 2021 - relativa ad un colloquio tra Fulco e Salvaguardia - emergerebbe (a) che Salvaguardia, dopo avere riferito a Mallamaci che sarebbe andato a parlare con Fulco, non si sarebbe più interessato alla vicenda, (b) che Salvaguardia non avrebbe saputo che Fulco voleva turbare la gara, (c) che né Mallamací, né Salvaguardia, sarebbero stati a conoscenza del ruolo ricoperto da Fulco all'interno dell'associazione. 2.2.1. Anche questo motivo non è consentito perché invoca una valutazione alternativa degli elementi di prova raccolti nel corso del procedimento a carico del Salvaguardia (v. giurisprudenza citata al § 2.2.1). Il Tribunale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, richiamando il compendio indiziario posto sostegno della colpevolezza del ricorrente, con motivazione ineccepibile, ribadiva come dalle conversazioni intercettate emergeva chiaramente l'autorità criminale di Fulco, capomafia da cui Salvaguardia prendeva ordini, accettando consapevolmente di svolgere il ruolo di "ambasciatore" delle comunicazioni della cosca e dimostrando di essere pienamente consapevole di agire in favore della stessa 2.3. Vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari: mancherebbe l'identificazione di elementi concreti idonei a consentire una valutazione circa l'effettivo ed attuale pericolo che Salvaguardia, se rimesso in libertà, potesse porre in essere condotte analoghe a quelle per cui si procede 2.3.1. La doglianza è manifestamente infondata, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento contestato, che evidenzia come la sussistenza delle esigenze cautelari sia confermata dal fatto che era emerso che il ricorrente aveva offerto il suo apporto ad un capo della 'ndrangheta e che una misura meno afflittiva di quella imposta avrebbe consentito la reiterazione di condotte analoghe a quella per cui si procede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplif