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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04718/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 3967-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2021 [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliata 2426 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2233/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sas citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Marsala, la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere l'accertamento delle clausole applicate ai rapporti di conto corrente di corrisporiden2a. e dei conti anticipi, con rideterminazione del saldo, oltre alla restituzione delle somme indebitamente versate, comprensive di interessi legali e rivalutazione. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. si costituì ed eccepì la prescrizione del diritto.

Il Tribunale accolse per quanto di ragione la domanda; la sentenza dì primo grado venne confermata dalla Corte d'appello di Palermo, che qualificò la domanda come accertamento giudiziale di nullità delle clausole inserite nel contratto di conto corrente concluso tra le parti e di ripetizione di quanto illegittimamente versato.

Riguardo all'onere della prova, la corte distrettuale ritenne che essa gravasse su chi chiede l'accertamento della nullità, indipendentemente dalla posizione di debito o credito.

Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sas aveva prodotto un numero considerevole di estratti conto nel periodo in contestazione, assolvendo &l'onere pmbnturiu ri0-tiubtu.

Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il saldo venne determinato, sulla base della CTU, considerando come saldo iniziale quello risultante dall'estratto conto più antico .

Per la cassazione del ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] sas, che, in prossimità dell'udienza, ha depositato memoria illustrativa, [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. , in relazione all'art.360 comma ln.3 c.p.c., per avere la corte di merito violato il principio dell'onere della prova in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe prodotto in giudizio tutti gli estratti conto ma solo una parte di essi sicchè la ricostruzione del rapporto di dare ed avere avrebbe dovuto essere circoscritta al sem) periodo in relazione al quale risultava prodotta una sequenza continua di estratti conto.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p c., in relazione all'art.360 comma ln.3 c.p.c. oltre all'omesso esame su un fal:to decisivo per il giudizio con riguardo alla valutazione della CTU, che ha avrebbe erroneamente assunto quale saldo iniziale quello risultante dall'estratto conto di più antica data prodotto dalla correntista.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che, nei rapporti bancari di conto corrente, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, i dovrà farsi carico della produzione degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948); con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi.

Questa Corte (Cass. n. 21597/2013 e Cass. n. 20693/2016) ha affermato che la rideterminazione del saldo del conto, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, deve avvenire attraverso i relativi estratti, a partire dalla data dell'apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, "sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi" (Cass. n. 9365/2018).Tuttavia, in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il giudice, ''qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto", valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente "sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti" (Cass. 31187/2018).

A tali principi si è conformata la Corte di merito, che, in presenza di un considerevole numero dì estratti conto, prodotti da parte attrice- che, in tal modo ha adempiuto al suo onus probandi- ha ricostruito il rapporto di conto corrente, assumendo quale saldo iniziale quello risultante dall'estratto di più antica data.

Detta ricostruzione è avvenuta attraverso la consulenza contabile, né non è ravvisabile la violazione dell'art.115 c.p.c., non avendo l'estratto conto valore dì prova legale.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ìl ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3967-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2021 [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliata 2426 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2233/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sas citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Marsala, la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere l'accertamento delle clausole applicate ai rapporti di conto corrente di corrisporiden2a. e dei conti anticipi, con rideterminazione del saldo, oltre alla restituzione delle somme indebitamente versate, comprensive di interessi legali e rivalutazione. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. si costituì ed eccepì la prescrizione del diritto. Il Tribunale accolse per quanto di ragione la domanda; la sentenza dì primo grado venne confermata dalla Corte d'appello di Palermo, che qualificò la domanda come accertamento giudiziale di nullità delle clausole inserite nel contratto di conto corrente concluso tra le parti e di ripetizione di quanto illegittimamente versato. Riguardo all'onere della prova, la corte distrettuale ritenne che essa gravasse su chi chiede l'accertamento della nullità, indipendentemente dalla posizione di debito o credito. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sas aveva prodotto un numero considerevole di estratti conto nel periodo in contestazione, assolvendo &l'onere pmbnturiu ri0-tiubtu. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il saldo venne determinato, sulla base della CTU, considerando come saldo iniziale quello risultante dall'estratto conto più antico . Per la cassazione del ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] sas, che, in prossimità dell'udienza, ha depositato memoria illustrativa, [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. , in relazione all'art.360 comma ln.3 c.p.c., per avere la corte di merito violato il principio dell'onere della prova in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe prodotto in giudizio tutti gli estratti conto ma solo una parte di essi sicchè la ricostruzione del rapporto di dare ed avere avrebbe dovuto essere circoscritta al sem) periodo in relazione al quale risultava prodotta una sequenza continua di estratti conto. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p c., in relazione all'art.360 comma ln.3 c.p.c. oltre all'omesso esame su un fal:to decisivo per il giudizio con riguardo alla valutazione della CTU, che ha avrebbe erroneamente assunto quale saldo iniziale quello risultante dall'estratto conto di più antica data prodotto dalla correntista. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. Questa Corte ha reiteratamente affermato che, nei rapporti bancari di conto corrente, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, i dovrà farsi carico della produzione degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948); con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi. Questa Corte (Cass. n. 21597/2013 e Cass. n. 20693/2016) ha affermato che la rideterminazione del saldo del conto, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, deve avvenire attraverso i relativi estratti, a partire dalla data dell'apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, "sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi" (Cass. n. 9365/2018).Tuttavia, in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il giudice, ''qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto", valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente "sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti" (Cass. 31187/2018). A tali principi si è conformata la Corte di merito, che, in presenza di un considerevole numero dì estratti conto, prodotti da parte attrice- che, in tal modo ha adempiuto al suo onus probandi- ha ricostruito il rapporto di conto corrente, assumendo quale saldo iniziale quello risultante dall'estratto di più antica data. Detta ricostruzione è avvenuta attraverso la consulenza contabile, né non è ravvisabile la violazione dell'art.115 c.p.c., non avendo l'estratto conto valore dì prova legale. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ìl ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
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