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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44466/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Bologna del 19 ottobre 2017, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena com- plessiva di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro ottomila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 (cessioni in distinte occasioni a cinque acquirenti di dosi di gr. 0,5 ciascuna al prezzo di euro cinquanta).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento san- zionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso, relativo all'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuci- foro, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

La pena applicata non è superiore a quella edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in con- siderazione della natura non episodica delle condotte criminose e dell'individuazione di una vasta clientela fidelizzata dell'imputato, dati emergenti dalla genesi delle in- dagini determinate dall'arresto del Malyani per detenzione di gr. 100 di cocaina.

Il ricorrente non si confronta con l'ampio apparato argomentativo della sentenza impugnata e non illustra le ragioni per le quali, a suo avviso, ai fini del trattamento sanzionatorio, si sarebbe dovuto irrogare il minimo di pena per il reato base.4.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Bologna del 19 ottobre 2017, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena com- plessiva di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro ottomila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 (cessioni in distinte occasioni a cinque acquirenti di dosi di gr. 0,5 ciascuna al prezzo di euro cinquanta). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento san- zionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, relativo all'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuci- foro, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non è superiore a quella edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in con- siderazione della natura non episodica delle condotte criminose e dell'individuazione di una vasta clientela fidelizzata dell'imputato, dati emergenti dalla genesi delle in- dagini determinate dall'arresto del Malyani per detenzione di gr. 100 di cocaina. Il ricorrente non si confronta con l'ampio apparato argomentativo della sentenza impugnata e non illustra le ragioni per le quali, a suo avviso, ai fini del trattamento sanzionatorio, si sarebbe dovuto irrogare il minimo di pena per il reato base.4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma i
Sentenza Cassazione n. 44466/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris