CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23191/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22438/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA],non costituita, –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO –sezione staccata di LATINA n. 463 / 40 /201 3 , depositata il 27 giugno 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1. Sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza –Compagnia di Cassino del 6 marzo 2008, in data 10 dicembre 2008 l’Agenzia delle Entrate –Ufficio di Cassino notificava IRES-ACCERTAMENTO 2006. R.G. N.22438/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] alla società DMDs.r.l. avviso di accertamento n. RC030100841/2008, relativo ad IRES 2006. In particolare, sulla base dell’omessa dichiarazione di imposta per l’anno suddetto ex art. 2, comma 7, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (in quanto presentata tardivamente il 15 febbraio 2008, e quindi ben oltre il termine ultimo fissato al 1° ottobre 2007), e dell’omessa dichiarazione IVA, i verificatori ricostruivano il reddito d’impresa in virtù della documentazione esibita o comunque r eperita durante l’ispezione, accertando, ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un reddito d’impresa pari ad € 726.879,00, un valore della produzione netta ai fini IRAP pari ad € 1.123.464,00 ed un volume d’affari ai fini IVA pari ad €2.258.552,00. 2. L’avviso di accertamento in questione veniva impugnato dalla società contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 265/5/2009,depositata il 6 luglio 2009,accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il reddito 2006 ai fini IRES ed IRAP in € 67.189,00, con i conseguenti effetti sulle imposte e sanzioni dovute. In particolare, i giudici di primo grado ritenevano che «non sono state considerate le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali (€ 165.536,00), gli oneri finanziari e straordinari. Inoltre, le minori rimanenze finali rispetto a quelle iniziali sono state dedotte per € 179.900,00 dai costi invece che, correttamente, dai ricavi». 3. Avverso tale sentenza proponeva gravame l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina, la quale, con sentenza n. 463/40/2013, pronunciata l’11 aprile 2013 edepositata il 27 giugno 2013, rigettava l’appello e confermava la decisione impugnata. 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. R.G. N.22438/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuto nelle more, il ricorso veniva notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore, la quale non si costituiva in giudizio. 5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per la c amera di consiglio del 17 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380 - bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: 6. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 109d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), nonché dell’art. 16 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere, la sentenza impugnata, riconosciuto la deducibilità delle quote di ammortamento, pur in assenza di documentazione utile a dimostrare la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 102 T.U.I.R., ed in particolare del registro dei beni ammortizzabili di cui all’art. 16 del d.P.R. n. 600/1973. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce, inoltre, violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R. e dell’art. 2697 cod. civ., stante l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui: a) ha statuito la deducibilità di “oneri diversi di gestione” per € 5.818,00, e “oneri straordinari” per € 1.029,00; b ) ha confermato la rideterminazione del reddito d’impresa in € 67.189,00, posto che in nessun punto delle norme richiamate (artt. 81 ss. e 109 TUIR) si parla di previsione, in linea generale, di deducibilità, e, con riferimento al punto b), in modo del tutto ingiustificato la C.T.R. ha riconosciuto la deducibilità di costi per € 127.507,00. 7. Entrambi i motivi, ad avviso della Corte, sono fondati. 7.1. Ed invero, per quel che riguarda il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha riconosciuto la deducibilità di costi per quote di R.G. N.22438/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ammortamento per immobilizzazioni materiale per € 165.536,00,sulla base della sola indicazione di bilancio, nel mentre non era stato esibito il registro dei beni ammortizzabili (la cui istituzione è obbligatoria ex art. 16 d.P.R. n. 600/1973), con la conseguenza che l’Ufficio non è stato messo in grado di poter verificare quali erano i beni ammortizzabili, il loro valore, l’entrata in funzione dei beni e i coefficienti applicati. La semplice indicazione in bilancio, quindi, non può ritenersi sufficiente a provare la deduzione a fini tributari, in assenza del relativo registro dei beni ammortizzabili. 7.2. Con riferimento, invece, al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la C.T.R. ha ritenuto sussistente la deducibilità di € 5.818,00 per “oneri diversi di gestione”, e di ulteriori € 1.029,00 per “oneri straordinari”, in base al rilievo che per essi sarebbe “prevista in linea generale la deducibilità” ai sensi degli artt. 81 ss. e 109 T.U.I.R. Sul punto, deve tuttavia rilevarsi come il presupposto della deducibilità dei costi ex art. 109, comma 5, T.U.I.R. è l’esistenza di elementi certi e precisi che la parte avrebbe dovuto provare, in relazionea specifiche passività di esercizio e non a generici “oneri” non meglio specificati. Con riferimento, inoltre, alla determinazione finale del reddito d’impresa in € 67.189,00, va rilevato che la C.T.R. ha ritenuto deducibili ulteriori costi per € 127.507,00. Infatti, escludendo i costi in precedenza indicati, il reddito d’impresa avrebbe dovuto essere quantificato in € 194.696,00 e cioè: ricavi accertati dall’Ufficio € 2.258.552,00 – elementi negativi accertati dall’Ufficio € 1.711.573,00 (materie prime e servizi + personale) – variazione rimanenze € 179.900,00 – quote ammortamento € 165.536,00 –oneri diversi di gestione € 5.818,00 – oneri straordinari € 1.029,00= € 194.696,00. R.G. N.22438/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] discende che la C.T.R. ha considerato deducibili ulteriori costi per € 127.507,00, in assenza di ogni presunzione e prova circa i requisiti di deducibilità. 8. Consegue quindi l’accoglimento integrale del ricorso. La sentenza impugnata deve quindi essere, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio –sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per nuovo giudizio, nonché per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio –sezione staccata di Latina, in diversa com