CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08106/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA -1 ricorso 34431-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del l' uidat [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].0 ia:ticarnente domiciliata in ROMA presso lo Studio legale ZO'::[OSCURATO:PERSONA], viale [OSCURATO:PERSONA] 12/d; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, d,miciliata ex lege in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 - controricorrente e contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]\ [OSCURATO:PERSONA], in persona del Responsabile divisione sinisTr2 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dal professore avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamen-Le domiciliata in ROMA presso lo Studio di quest'ultimo, via LAZARY' SPALLANZANI n. 22/A; -controricorrente e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore ad negnt-, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicili -- in ROMA presso lo Studio di quest'ultimo, via SALARIA n. 292 - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA] - intimata e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 195/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata in data 2 luglio 2019, notificata in data 2 ottobre 2015, tramite PEC udita la relazione della causa svolta nella [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La società Scurelle rappresenta in fatto di aver convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento del danno, indicato nella somma di euro 1.496.983,00 o in quella diversa accertata giudizialmente, adducendo: i) di essersi costituita, in data 26.11.2009, quale società di scopo per lo sfruttamento energetico del biogas prodotto dall'impianto realizzato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]; ii) di essere subentrata nel marzo 2010 alla società [OSCURATO:SOCIETA] nella gestione dell'impianto di captazione e combustione dibiogas, iii) di aver riscontrato, a partire dall'aprile 2011, una riduzione della produzione di biogas derivante dalla trasformazione della sostanza organica presente nei rifiuti conferiti nella discarica; iv) di averne individuato, tramite una consulenza tecnica, la causa nella riduzione dei lavori di ampliamento della discarica che la convenuta aveva commissionato alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto i lavori ritenuti la fonte dei danni erano stati appaltati alla società [OSCURATO:SOCIETA], che li aveva eseguiti sulla base di un progetto e sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA] e, in aggiunta, perché dal gennaio 2014 la discarica era stata presa in carico dalla Provincia autonoma di Trento, subentratale in tutti i rapporti attivi e passivi afferenti la gestione della discarca; aggiungeva che nel contratto con la società [OSCURATO:SOCIETA] non vi era alcuna indicazione in ordine al quantitativo minimo di biogas in uscita dalla discarica e che non vi era alcun impegno di far arrivare dalla discarica alle strutture ed all'impianto un quantitativo determinato di rifiuti e neppure impegni circa un quantitativo minimo di energia elettrica che prima la [OSCURATO:SOCIETA] e poi la Scurelle avrebbero potuto ricavare dai conferimenti nella discarica, stante la natura aleatoria del contratto; attribuiva all'appaltatrice la responsabilità di non avere utilizzato materiali impermeabili per la copertura stratificata dei rifiuti compattati e di non avere apposto ulteriori teli impermeabili; precisava che l'appalto era stato preceduto da uno studio affidato a [OSCURATO:PERSONA], da cui non era comunque emersa alcuna specifica esigenza di copertura impermeabile dei rifiuti; contestava il quantum debeatur; chiedeva, in via riconvenzionale, l'attribuzione della proprietà delle strutture e dell'impianto a costo zero alla scadenza del contratto nonché l'accertamento dell'obbligo in capo alla società Scurelle di effettuare le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto; chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio [OSCURATO:PERSONA] Mutua allo scopo di essere tenuta indenne in caso di condanna. Quest'ultima, costituitasi in giudizio, eccepiva la nullità della domanda per insufficiente indicazione della causa petendi, il difetto di legittimazione passiva della convenuta, l'inoperatività della copertura assicurativa, l'infondatezza della domanda, il concorso colposo dell'attrice, la responsabilità dell'appaltatrice e del progettista e direttore dei lavori che venivano chiamati in giudizio. Costituitisi, entrambi eccepivano la illegittimità della chiamata in causa da parte di [OSCURATO:PERSONA]. L'appaltatrice escludeva che la causa dei danni lamentati fosse da individuarsi nei lavori di ampliamento commissionatile. [OSCURATO:PERSONA] deduceva di essere stato solo incaricato di progettare e dirigere i lavori di ampliamento morfologico della vasca contenente la discarica e chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio [OSCURATO:PERSONA], al fine di essere manlevato nell'eventualità di condanna. L'impresa assicuratrice si costituiva ed eccepiva la infondatezza della domanda di manleva e si associava nel merito a quanto dedotto dal proprio assicurato. Il Tribunale, con sentenza n. 811/2018, rigettava la domanda dell'attrice e quelle riconvenzionali della [OSCURATO:PERSONA] convenuta e regolava le spese di lite. In particolare, il giudice di prime cure dichiarava inefficace, ai sensi dell'art. 5 della I. 2248/1865 all. E, il contratto di affidamento di lavori intercorso con la società [OSCURATO:SOCIETA], perché scaturente da atti amministrativi non conformi alla legge.Con sei motivi, la società Scurelle impugnava la decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Trento. In via incidentale, la sentenza veniva impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale insisteva per ottenere l'accertamento del proprio diritto a divenire proprietaria delle strutture e dell'impianto e dell'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto da parte dell'appellante principale, nonché da [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva la refusione, da parte della società Scurelle, delle spese processuali a favore anche degli altri terzi chiamati. La Corte d'Appello di Trento, con la sentenza n. 195/2019, resa pubblica in data 27 luglio 2019 e notificata tramite PEC in data 2 ottobre 2019, rigettava l'appello principale e quello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni; per l'effetto riformava la decisione di prime cure. Segnatamente, ai fini che qui interessano, la Corte territoriale, affidandosi al canone della ragione più liquida, rilevava che in nessuna delle determinazioni dirigenziali e in nessuno degli atti depositati in giudizio veniva indicato un quantitativo minimo di biogas che avrebbe dovuto produrre la discarica e/o di energia elettrica che avrebbe dovuto produrre l'impianto; e riteneva, pertanto, che il contratto tra la società Scurelle e la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dovesse considerarsi aleatorio. Di conseguenza, non sussistendo alcun obbligo a carico della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la domanda risarcitoria dell'attrice avrebbe dovuto essere rigettata, con la conseguenza che la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva compensato le spese processuali tra l'attrice, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannato la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite nei confronti degli altri chiamati, veniva riformata, in applicazione del principio della soccombenza, ponendo a carico della società Scurelle le spese di tutti i terzi chiamati e, in accoglimento dell'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], riformava anche la compensazione delle spese tra la società Scurelle, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ponendo detta spese per intero a carico della soccombente. Non esaminava l'appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo condizionato e confermando, di conseguenza, il dispositivo della sentenza di prime cure, sia pure con diversa motivazione.Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione, illustrato con memoria, [OSCURATO:PERSONA] SRL, affidandolo a quattro motivi. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato trattato in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1469 cod.civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3, cod.proc.civ., per avere la decisione impugnata qualificato come aleatorio il contratto con la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che far rientrare la vicenda negoziale nel project financing, contratto commutativo che si caratterizza per il fatto che il corrispettivo per la realizzazione dell'opera è dato dal diritto di gestirla per un determinato periodo di tempo, non essendo sufficiente a definire aleatoria la fattispecie contrattuale per cui è causa la mancata previsione di un quantitativo minimo di energia ricavabile dalla discarica. Il motivo non è meritevole di accoglimento. La ricorrente oppone la propria qualificazione a quella operata dalla Corte territoriale, senza: i) individuare l'error íuris in cui essa sarebbe incorsa; ii) senza censurare la ricostruzione della volontà delle parti che precede la qualificazione del contratto; iii) senza contestare il rilievo attribuito dalla Corte al fatto che in nessuno degli atti depositati in giudizio era stato indicato un quantitativo minimo di biogas che avrebbe dovuto produrre la discarica e/o di energia elettrica che avrebbe dovuto produrre l'impianto. Va ricordato che il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato istituzionalmente al giudice del merito ed il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti cod.civ. e la seconda - concernente l'inquadramento della comune volontà, come accertata, nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. Ebbene, la ricorrente si è limitata a richiamare l'art. 1362 cod.civ. nell'epigrafe del motivo, omettendo di specificare i canoni che in concreto assume violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sarebbe dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile) ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28319; Cass. 09/04/2021, n. 9461). Le censure alla sentenza impugnata non hanno attinto la rilevanza degli elementi di fatto su cui si è basata la qualificazione del contratto. Neppure la ricorrente ha dedotto in che modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass.16/01/2007, n. 828). In particolare, neppure viene allegato perché, a prescindere perfino dalla qualificazione, debba dirsi infondata la ratio decidendi, dichiaratamente ed evidentemente dirimente, della mancata previsione di un quantitativo minimo pattuito di materia prima (biogas). P\ 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ. in relazione all'art. 5 I. n. 2248/1865, per avere il giudice di prime cure, d'ufficio, accertato la illegittimità degli atti e dei provvedimenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] prodromici alla conclusione del contratto con la società [OSCURATO:SOCIETA], in cui era subentrata la ricorrente, senza tener conto dei rilevanti effetti nel frattempo intervenuti a seguito della esecuzione del contratto né del comportamento delle parti. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che i diritti fatti valere trovassero la propria fonte nei provvedimenti amministrativi della [OSCURATO:PERSONA], mentre invece essi derivavano da un contratto di diritto privato, non avrebbe considerato che tra le parti non era controversa la pretesa lesione di diritti soggettivi aventi fondamento in un atto amministrativo, né avrebbe considerato che la disposta disapplicazione aveva assunto sostanzialmente gli effetti di una revoca preclusa al giudice ordinario. 2.Con il terzo motivo la società Scurelle imputa alla sentenza gravata la violazione e/falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ. in relazione agli artt. 4 e 5 della I. 2248/1865, perché la Corte d'Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulle doglianze relative all'insussistenza nel caso di specie del potere di disapplicazione da parte del giudice civile degli atti amministrativi illegittimi. 3.Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., in relazione agli artt. 16 e 17 rd. 2440/1923, per non essersi pronunciata sul sesto motivo di appello. 4.11 secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, perché, sebbene differenti nel contenuto, sono accomunati dalla tipologia di censura. Va rilevato, per un verso, che la sentenza ha espressamente dichiarato di essersi avvalsa del canone decisorio della ragione più liquida, a mente del quale la domanda giudiziale può essere analizzata sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette. il vizio di omessa pronuncia sulle questioni prospettate, omettendo di considerare che la statuizione di rigetto basata sulla ragione più liquida non integra il vizio di omessa pronuncia, per un altro, che l'omessa pronuncia implica il completo disinteresse del giudice al provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod.proc.civ., rinvenibile esclusivamente dal confronto fra la pronuncia del giudice impugnata e il petitum della domanda avanzata nel grado del giudizio. Detto vizio non è ravvisabile allorquando, come nella specie, una questione sia stata evidentemente assorbita, stante la scelta del giudice di fondare la pronuncia sulla ragione più liquida (cfr. Cass. 03/02/2020, n. 2334). In tal caso, non può lamentarsi l'omessa pronuncia, ma sostenere che l'assorbimento sia stato illegittimamente pronunciato, data la insussistenza delle condizioni dell'assorbimento proprio e di quelle dell'assorbimento improprio. [OSCURATO:PERSONA]. n. 12193 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - tra le più recenti in tal senso - l'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ciò in considerazione del fatto che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (Cass. 12/11/2018, n. 28995). Proprio, per quanto esposto, ove si escluda t che sia corretta rispetto ad una certa questione proposta la valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione del rigetto (come in questo caso) o dell'accoglimento ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa. La ricorrente, quindi, non può lamentare che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi su specifiche questioni sottopostele con l'atto di appello, perché la pronuncia c'è ed è quella di assorbimento; avrebbe semmai dovuto impugnare la decisione di assorbimento. ricorsD 5.11 Metr51va, pertanto, rigettato. 6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 7.Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della società ricorrente l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, liquidandole in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il r