CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14913/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6603-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRA 1 E - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - avverso la sentenza n. 6577/27/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 07/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 06603 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- Rg 6603/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con sentenza nr 6577/2019 la CTR della Campania accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della CTP di Napoli ritenendo che una delle tre cartelle impugnate non fosse stata ritualmente notificata al contribuente secondo le formalità previste dall'ad 7 della I. 890/1982 richieste per l'ipotesi di consegna dell'atto a mano di familiare convivente. Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria cui non replica il contribuente che rimane intimato. L'Agenzia in particolare denuncia la violazione dell'ad 139 e ss c.c. nonché dell'ad 26 del D.P.R. 602/1973 e falsa applicazione dell'ad 7 della I. 890/1982 in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c per aver ritenuto applicabile alla fattispecie de qua ( notifica di cartella eseguita a mezzo di posta ordinaria ) l'art 7 I. 890/1982 e non già l'art 26 del D.P.R. 602/1973 . Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e della riscossione con controricorso e ricorso incidentale. IL Collegio rilevato che manca la proposta relativa al ricorso incidentale rinvia a nuovo ruolo il procedimento al fine di formulare sul punto la proposta mancante. P.Q. M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per le finalità di cui in