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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 18745/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano emessa in data 1 marzo 2022 che, in riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Milano il 12 giugno 2019 all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in ordine al reato di porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché il 31 maggio 2018 aveva portato, all'interno della propria autovettura, una bomboletta di fabbricazione francese, contenente gas CS (c.d. gas lacrimogeno), contenente il 40% di prodotto attivo.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, in violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., a seguito dell'assoluzione del giudice di primo grado, non avrebbe disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

La Corte territoriale, infatti, presko atto del decesso del teste [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dapprima disposto la citazione degli operanti che avevano proceduto al controllo dell'imputato e, poi, avrebbe in maniera ingiustificata revocato l'ordinanza di ammissione dei due testi.

Il ricorrente, infine, ritiene che la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata non sarebbe conferente al caso di specie, in quanto relativa ai procedimenti resi a seguito di giudizio abbreviato ordinario e non condizionato.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, avrebbe disposto una diminuzione di pena in misura inferiore a un terzo, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità.

Giova evidenziare in diritto che, in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. opera anche ove tale sentenza sia stata emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, ed è limitato alle sole prove dichiarative decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-01).

Si evidenzia, inoltre, che la riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante, e tuttavia la relativa decisione deve presentare una motivazione rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili dal giudice anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa la possibilità di lettura delle dichiarazioni predibattimentali già rese dal suddetto deceduto (Sez.

U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808).

In tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che la prova dichiarativa, ritenuta decisiva dal giudice di primo grado (la testimonianza del padre dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA])) era impossibile da ripetere, in quanto il dichiarante era deceduto.

In ogni caso, il giudice di secondo grado, fornendo una puntuale motivazione, ha evidenziato che le risultanze obiettive delle indagini avevano confermato che tale prova era stata travisata dal giudice di primo grado.

A prescindere dal fatto che non vi era prova dell'acquisto dell'arma da parte del padre dell'imputato, secondo la Corte di appello, non era credibile che lo stesso, addetto alla sicurezza e appassionato di armi, non si fosse disfatto della bomboletta (integra e funzionante) ma l'avesse lasciata nell'autovettura del figlio, creando un pericolo per la sua sicurezza, nonostante fosse titolare di una propria autovettura, diversa da quella del figlio.

Secondo il giudice di secondo grado, inoltre, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non erano credibili, anche considerando che lo stesso, in un momento successivo all'acquisto della bomboletta sequestrata, il 6 febbraio 2002 aveva denunciato al Questore di Milano le ulteriori armi da collezione acquistate, senza ricomprendere anche l'arma oggetto del presente procedimento.Infine, la Corte di appello non ritiene credibile che l'imputato non si fosse mai accorto del fatto che nel cruscotto porta oggetti della propria autovettura, luogo di immediata disponibilità per il guidatore, era custodita la bomboletta spray, circostanza smentita anche dallo strano atteggiamento tenuto dallo stesso nel momento in cui era stato fermato dalle Forze dell'ordine (dalla lettura dell'informativa, infatti, si evinceva che l'imputato, visti gli operanti, aveva fatto un movimento repentino verso il vano portaoggetti dell'autoveicolo).

La Corte di appello ha ritenuto così che gli atti contenuti nel fascicolo del processo celebrato col rito abbreviato fossero sufficienti e pienamente utilizzabili al fine del decidere e ha revocato l'ordinanza di disposizione dei due testi, gli operanti che avevano redatto l'informativa.

La Corte di appello ha valorizzato, pertanto, gli elementi fattuali descritti nell'informativa di reato, applicando al caso di specie il principio di diritto, secondo cui, in tema di rinnovazione dell'istruzione, non costituiscono prove decisive, che il giudice d'appello ha l'obbligo di rinnovare in caso di reformatio in pejus, gli apporti dichiarativi il cui valore probatorio, in sé inidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con elementi di diversa natura, non adeguatamente valorizzati o addirittura pretermessi dal primo giudice, ricevendo da questi ultimi, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione di responsabilità (Sez. 6, n. 34541 del 12/03/2019, Berlingeri, Rv. 276691).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che le circostanze attenuanti generiche non potevano essere fatte valere per l'intero terzo, considerando il persistente atteggiamento negatorio dell'addebito tenuto dall'imputato, nonostante le chiare emergenze processuali.

La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo, infatti, non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217).2.

In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano emessa in data 1 marzo 2022 che, in riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Milano il 12 giugno 2019 all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in ordine al reato di porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché il 31 maggio 2018 aveva portato, all'interno della propria autovettura, una bomboletta di fabbricazione francese, contenente gas CS (c.d. gas lacrimogeno), contenente il 40% di prodotto attivo. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, in violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., a seguito dell'assoluzione del giudice di primo grado, non avrebbe disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La Corte territoriale, infatti, presko atto del decesso del teste [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dapprima disposto la citazione degli operanti che avevano proceduto al controllo dell'imputato e, poi, avrebbe in maniera ingiustificata revocato l'ordinanza di ammissione dei due testi. Il ricorrente, infine, ritiene che la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata non sarebbe conferente al caso di specie, in quanto relativa ai procedimenti resi a seguito di giudizio abbreviato ordinario e non condizionato. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, avrebbe disposto una diminuzione di pena in misura inferiore a un terzo, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. Giova evidenziare in diritto che, in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. opera anche ove tale sentenza sia stata emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, ed è limitato alle sole prove dichiarative decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-01). Si evidenzia, inoltre, che la riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante, e tuttavia la relativa decisione deve presentare una motivazione rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili dal giudice anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa la possibilità di lettura delle dichiarazioni predibattimentali già rese dal suddetto deceduto (Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808). In tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che la prova dichiarativa, ritenuta decisiva dal giudice di primo grado (la testimonianza del padre dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA])) era impossibile da ripetere, in quanto il dichiarante era deceduto. In ogni caso, il giudice di secondo grado, fornendo una puntuale motivazione, ha evidenziato che le risultanze obiettive delle indagini avevano confermato che tale prova era stata travisata dal giudice di primo grado. A prescindere dal fatto che non vi era prova dell'acquisto dell'arma da parte del padre dell'imputato, secondo la Corte di appello, non era credibile che lo stesso, addetto alla sicurezza e appassionato di armi, non si fosse disfatto della bomboletta (integra e funzionante) ma l'avesse lasciata nell'autovettura del figlio, creando un pericolo per la sua sicurezza, nonostante fosse titolare di una propria autovettura, diversa da quella del figlio. Secondo il giudice di secondo grado, inoltre, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non erano credibili, anche considerando che lo stesso, in un momento successivo all'acquisto della bomboletta sequestrata, il 6 febbraio 2002 aveva denunciato al Questore di Milano le ulteriori armi da collezione acquistate, senza ricomprendere anche l'arma oggetto del presente procedimento.Infine, la Corte di appello non ritiene credibile che l'imputato non si fosse mai accorto del fatto che nel cruscotto porta oggetti della propria autovettura, luogo di immediata disponibilità per il guidatore, era custodita la bomboletta spray, circostanza smentita anche dallo strano atteggiamento tenuto dallo stesso nel momento in cui era stato fermato dalle Forze dell'ordine (dalla lettura dell'informativa, infatti, si evinceva che l'imputato, visti gli operanti, aveva fatto un movimento repentino verso il vano portaoggetti dell'autoveicolo). La Corte di appello ha ritenuto così che gli atti contenuti nel fascicolo del processo celebrato col rito abbreviato fossero sufficienti e pienamente utilizzabili al fine del decidere e ha revocato l'ordinanza di disposizione dei due testi, gli operanti che avevano redatto l'informativa. La Corte di appello ha valorizzato, pertanto, gli elementi fattuali descritti nell'informativa di reato, applicando al caso di specie il principio di diritto, secondo cui, in tema di rinnovazione dell'istruzione, non costituiscono prove decisive, che il giudice d'appello ha l'obbligo di rinnovare in caso di reformatio in pejus, gli apporti dichiarativi il cui valore probatorio, in sé inidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con elementi di diversa natura, non adeguatamente valorizzati o addirittura pretermessi dal primo giudice, ricevendo da questi ultimi, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione di responsabilità (Sez. 6, n. 34541 del 12/03/2019, Berlingeri, Rv. 276691). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che le circostanze attenuanti generiche non potevano essere fatte valere per l'intero terzo, considerando il persistente atteggiamento negatorio dell'addebito tenuto dall'imputato, nonostante le chiare emergenze processuali. La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo, infatti, non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217).2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta